CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il dicembre 2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 17.02.2021, appellata da ASARO Gioachino, con la quale quest'ultimo è stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anno uno di reclusione per II reato di cui all'art. 75, co. 2, D.Igs. n. 159/2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ASARO Gioachino deducendo mancanza della motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione - peraltro in fatto - di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il residente