CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 16869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, non essendo stato spiegato nemmeno se ed in quale misura la perizia, volta a determinare l'imputabilità del ricorrente, dovesse essere disposta sulla base di una consulenza relativa alle condizioni psichiche dell'imputato allo stato attuale e non a quello esistente al momento della commissione del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'1 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO Ity2Ab ERA' • - i