CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 26205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10805/2014 R.G. proposto da L’[OSCURATO:PERSONA] a Legna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via G. Baglivi n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro Agenzia delle entrate – Direzione provinciale III di [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Velletri, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - Oggetto : Tributi-Avviso di accertamento -Questioni. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 167/20/13, depositata il 23 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 167/20/13 del 23/10/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da L’[OSCURATO:PERSONA] a Legna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) e dai singoli soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 246/57/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dai contribuenti avverso quattro avvisi di accertamento: due notificati alla società e concernenti violazioni per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005 e sanzioni per irregolare tenuta della contabilità relative agli anni d’imposta 2006 e 2007; gli altri due notificati ai soci e concernenti il reddito da partecipazione IRPEF relativo all’anno d’imposta 2005; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, notificato alla società, era stato emesso in applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 1.2. la CTR rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e soci evidenziando che: a) l’avviso di accertamento era legittimamente motivato per relationem e verteva su circostanze conosciute agli appellanti; b) l’accertamento induttivo del reddito era ammissibile anche se la contabilità era formalmente regolare ma complessivamente inattendibile e, in tal caso, l’onere della prova della regolarità delle operazioni effettuate si spostava sul contribuente; c) gli appellanti non avevano addotto circostanze idonee a dimostrare l’infondatezza dell’accertamento e non avevano allegato elementi utili a provare l’inerenza dei costi; 2. [OSCURATO:PERSONA] e soci impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e soci deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e la conseguente nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società: a) per carenza di motivazione, non essendo sufficiente il semplice rinvio al processo verbale di constatazione; b) per inesistenza dei presupposti legittimanti il ricorso all’accertamento induttivo in ragione della carenza di elementi indiziari gravi, certi ed univoci. 1.1. il motivo, nella sua duplice formulazione, è inammissibile; 1.2. lo stesso, infatti, difetta di specificità, non avendo la ricorrente provveduto né a trascrivere l’avviso di accertamento nelle parti rilevanti, né ad allegarlo al ricorso, sicché questa Corte non è in grado di verificare la veridicità e correttezza di quanto affermato; 2. con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, oggetto di discussione tra le parti, che avrebbero comportato una valutazione di infondatezza del metodo induttivo adoperato in sede di verifica; 2.1. il motivo è inammissibile; 2.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass.n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018); 2.3. nel caso di specie, la CTR ha ritenuto la legittimità del metodo induttivo utilizzato dall’Agenzia delle entrate, così prendendo specifica posizione sulla questione evidenziata dalla società contribuente e, quindi, non omettendo l’esame del fatto cui il motivo si riferisce; 2.4. in realtà, [OSCURATO:PERSONA] finisce per contestare l’insufficienza motivazionale della sentenza impugnata, non più suscettibile di censura in sede di legittimità; 3. con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], quale socio di [OSCURATO:PERSONA], chiede l’annullamento dell’avviso di accertamento alla stessa notificato, riportandosi alle considerazioni già espresse dalla società; 3.1. il motivo è infondato; 3.2. la conferma dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con il rigetto dei rilievi formulati da [OSCURATO:PERSONA], implica la conseguente conferma anche di quello emesso nei confronti del socio, non oggetto di rilievi autonomi; 4. con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], quale socio della società contribuente, contesta violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, per mancata notifica del processo verbale di constatazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente carenza di motivazione dell’avviso di accertamento al quale il processo verbale non sarebbe allegato; 4.1. il motivo è inammissibile per difetto di specificità; 4.2. come già evidenziato in relazione ad analogo rilievo formulato con il primo motivo di ricorso, la censura non può essere presa in esame da questa Corte in assenza di trascrizione e allegazione dell’avviso di accertamento; 5. con il quinto motivo di ricorso si deduce omesso esame di fatti controversi e decisivi, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e con riferimento all’avviso di accertamento relativo agli anni d’imposta 2006 e 2007, in quanto le violazioni di irregolare tenuta delle scritture contabili contestate non sussisterebbero; 5.1. Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni; 5.2. in primo luogo, il motivo sconta ancora una volta la mancata trascrizione e allegazione dell’avviso di accertamento, con conseguente difetto di specificità; 5.3. secondariamente, il fatto è stato oggetto di esame nel merito da parte della CTR, sicché la ricorrente finisce per porre una questione di insufficienza motivazionale, non più denunciabile in sede di legittimità, come precedentemente evidenziato. 6. in conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 117.667,00; 6.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del tes to unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamen