CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 20786/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 5) e 7) cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo comune - con cui i ricorrenti lamentano l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato - esaminati gli atti, sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto i ricorsi sono stati proposti avversa sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità dei motivi non ravvisandosi pena illegale; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 711—dbersigliere tensore Il Presidente