CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28606/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ot) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Messina in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 e 61 nn. 5 e 11 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] nella notte fra il 16 e il 17 dicembre 2017. Rilevato che il primo motivo di ricorso, volto a contestare all'affermazione della responsabilità penale, è inammissibile, in quanto costituito da doglianze in punto di fatto, in assenza di confronto con le argomentazioni della Corte di Appello. Nella sentenza impugnata, in replica ad analoga censura dedotta in sede di impugnazione, si dà conto in maniera esaustiva della pluralità degli elementi su cui si era fondata la condanna (dichiarazioni della persona offesa e rinvenimento della refurtiva nella disponibilità della ricorrente), con un apprezzamento che, in quanto non manifestamente illogico, non può essere censurato in questa sede. Considerato che il secondo motivo, volto a contestare la sussistenza delle circostanze aggravanti, è inammissibile, in quanto, da un lato, costituito da doglianza in punto di fatto (il furto, secondo la stessa descrizione di cui all'imputazione, è avvenuto di notte, mentre la vittima, quasi novantenne, dormiva), e, dall'altro, prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo. Considerato che il terzo motivo, volto a contestare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche/ è manifestamente infondato, posto che la Corte di Appello ha, al riguardo, sottolineato l'assenza in atti di elementi da valorizzare in tal senso e la gravità oggettiva dei fatti. E' orientamento consolidato quello per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Ritenuto di non dovere liquidare le spese della parte civile che ha presentato una memoria, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la pretesa avversa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Si deve rilevare, tuttavia, che, nel caso in esame, la parte civile non ha contrastato specificamente i motivi di impugnazione proposti e non ha fornito un contributo effettivo alla decisione. Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta (in tal senso, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2