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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12216/2026

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lricorso.Ritenuto in fatto1.

Con decreto del 20 ottobre 2025 il magistrato di sorveglianza di Catanzaro hadichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies ord. pen. presentata dalla condannata XXXXXXXXXXXXXXX.L’istante era stata condannata con sentenza irrevocabile alla pena di 5 anni direclusione e 22.500 euro di multa per il reato degli artt. 73 e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.A quanto rappresentato nell’istanza, nel momento in cui è divenuta definitiva lacondanna, la condannata si trovava in stato di arresti domiciliari per la causa per cui siprocedeva.Il magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza, inquanto ha rilevato che non era stato emesso ancora l’ordine di esecuzione da parte delpubblico ministero.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramitedel difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il decreto impugnato non haverificato che la condannata avesse espiato già in regime di arresti domiciliari esecutivi ilterzo della pena che è necessaria per accedere al beneficio.Con il secondo motivo deduce violazione di legge per mancata considerazione delsuperiore interesse del minore, figlio della condannata, che si trova in situazione divulnerabilità.Con il terzo motivo deduce violazione di legge perché il provvedimento è stato emessode plano anziché all’esito di udienza camerale.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.

Il sistema della detenzione domiciliare speciale per le condannate, che siano madridi prole di età non superiore ad anni dieci, previsto dall’art. 47-quinquies, comma 1, ord. pen.consente alle stesse, “se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delittie se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli”, la possibilità di espiare la penanella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenzao accoglienza, “al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli”.La norma in esame, che in origine permetteva di accedere al beneficio soltanto “dopol'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anninel caso di condanna all'ergastolo”, era stata poi modificata con l’aggiunta della disposizionedel comma 1-bis, inserito dall’art. 1, comma 3, lett. b), l. 21 aprile 2011, n. 62, che - purmantenendo come presupposto per accedere alla misura alternativa il limite minimo di penagià espiata - consente, salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delittiindicati nell'articolo 4-bis, che l’espiazione del terzo della pena (o dei quindici anni, in caso diergastolo) necessaria per l’accesso all’istituto avvenga, a sua volta, “presso un istituto acustodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo dicommissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privatadimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza”, tutto ciò sempre “al fine diprovvedere alla cura e all'assistenza dei figli”.In definitiva, in conseguenza del combinato di quanto disposto dal comma 1 e dalcomma 1-bis dell’art. 47-quinquies, è tutta la pena che le condannate madri di prole di etànon superiore ad anni dieci, salvo che quelle condannate per taluno dei delitti indicatinell'articolo 4-bis, possono scontare nella detenzione domiciliare speciale ad esse destinata,purché previa una doppia valutazione prognostica del Tribunale di sorveglianza: una primaeffettuata, agli effetti di cui al comma 1-bis, per la espiazione del limite di pena minimonecessario per poter avere accesso all’istituto (e che deve avere ad oggetto l’insussistenzadi un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga); una seconda effettuata,agli effetti del comma 1, per l’accesso all’istituto della detenzione domiciliare speciale insenso proprio (e che deve avere ad oggetto l’insussistenza di un concreto pericolo dicommissione di ulteriori delitti).Un’ulteriore anticipazione della soglia di accesso all’istituto è, poi, avvenuta per effettodell’intervento della giurisprudenza costituzionale che, con sentenza n. 30 dell’11 gennaio2022, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un gravepregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore,l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, chepuò disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge”.L’art. 47, comma 4, appena citato dispone che “l'istanza di affidamento in prova alservizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale disorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione”, ed aggiunge nel secondoperiodo che “quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato didetenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente inrelazione al luogo di detenzione.

Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concreteindicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento inprova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi siapericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoriadell'affidamento in prova con ordinanza”; secondo il terzo periodo della norma “l'ordinanzaconserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmetteimmediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni”.La pronuncia della Corte costituzionale n. 30 del 2022 ha, nella sostanza, uniformato ilsistema della detenzione domiciliare speciale per le madri di figli di età inferiore a dieci annicon quello dell’affidamento in prova, e ne ha ammesso l’applicazione provvisoria da partedel magistrato di sorveglianza in attesa della decisione del Tribunale.1.1.

In questo contesto il ricorso deduce che la ricorrente si troverebbe nella situazioneper poter ottenere il provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza.Però, nel sistema dell’art. 47-quinquies, come ridisegnato dalla Corte costituzionale conla sentenza citata, l’intervento provvisorio del magistrato di sorveglianza si verifica soltantoquando il condannato è già in espiazione della pena, non quando lo stesso si trova nellasituazione dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., del c.d.

“libero sospeso”.La Corte costituzionale lo ha scritto espressamente nella motivazione della sentenza n.30 del 2022, nella parte in cui, rispondendo ad una osservazione della difesa erariale sullaparticolare ampiezza della detenzione domiciliare speciale dell’art. 47-quinquies, cheprescinde da limiti di pena inflitta, ha precisato che “il sistema è congegnato in modo chel’intervento cautelare del giudice monocratico non possa prescindere dall’espiazioneintramuraria della quota preliminare, sicché la fisiologica sommarietà della sua valutazione èbilanciata dai dati oggettivi di un periodo di espiazione “osservata””.L’intervento provvisorio del magistrato di sorveglianza, introdotto con la sentenza n. 30del 2022, è possibile, pertanto, soltanto in occasione della seconda valutazione prognosticadi cui si diceva, ovvero quella agli effetti del comma 1, che presuppone già scontata lafrazione preliminare di pena di cui al comma 1-bis, ma non è applicabile alla condannata cheè ancora libera.Quest’ultima può ottenere l’intervento cautelare del magistrato di sorveglianza soltantonei limiti previsti dalla norma generale dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. – ovvero,quando la pena da espiare non è superiore ad un anno e sei mesi – norma generaleapplicabile ad ogni “libero sospeso”, e non solo alla condannata madre.

1.2. Nel caso in esame, la ricorrente deduce, però, di non essere libera, ma in arrestidomiciliari esecutivi, e di aver scontato in presofferto per la stessa causa il terzo della penache le permette di accedere direttamente alla seconda valutazione prognostica, quella aglieffetti di cui al comma 1, in cui, come detto, è ammesso l’intervento cautelare del giudicemonocratico.

La ricorrente vorrebbe, pertanto, ottenere il provvedimento del magistratoancora prima che la condanna sia messa in esecuzione da parte del pubblico ministero,L’argomento non è fondato.Dal combinato delle disposizioni degli artt. 656 cod. proc. pen. e 47-quinquies ord. pen.non emerge, per la mancanza di una norma speciale sul punto che deroghi alle regoleordinarie dell’art. 656 cod. proc. pen., la possibilità per la condannata che sia madre di proledi età non superiore ad anni dieci di avere accesso diretto al magistrato di sorveglianzaprima ancora che il pubblico ministero ponga in esecuzione la condanna.Anche nella situazione in esame, pertanto, perché possa iniziare la fase davanti alleautorità giudiziarie di sorveglianza, dovrà comunque essere emesso un ordine diesecuzione, che potrà essere sospeso soltanto nelle situazioni in cui l’istituto è ammessodall’art. 656 citato.

Soltanto una volta iniziata l’espiazione, la condannata potrà avereaccesso al Tribunale di sorveglianza, ed al magistrato in via provvisoria, secondo le regoledell’art. 47-quinquies ord. pen., come integrato dall’intervento della Corte costituzionale.È, invece, estraneo a questo giudizio, perché riguarda una competenza del giudicedell’esecuzione, la questione della eventuale interpolazione della norma dell’art. 656, comma10, cod. proc. pen., che, entro certi limiti di pena e di titolo di reato, permette al condannatoagli arresti domiciliari esecutivi di permanere nello stato detentivo in cui si trova fino alladecisione del Tribunale di sorveglianza, alla luce della norma speciale dell’art. 47-quinquiesord. pen., che ammette la misura alternativa senza limiti di pena ed, una volta espiata lafrazione del terzo della pena (o di quindici anni, in caso di condanna all’ergastolo), senzapreclusioni dovute al titolo di reato.Ne consegue che il decreto con cui il magistrato di sorveglianza ha dichiaratoinammissibile l’istanza della condannata, perché non era stato ancora emesso l’ordine cheponeva in esecuzione la pena ex art. 656 cod. proc. pen., è conforme al sistemaprocessuale vigente, e che il primo motivo di ricorso deve conseguentemente essere ritenutoinammissibile.2.

Il secondo motivo è, a sua volta, inammissibile, perché esso, deducendo che lacondannata ha dimostrato di non rappresentare un pericolo per la collettività e che deveprevalere l’interesse a tutelare il minore vulnerabile, affronta il merto della decisione, e,quindi, deve essere ritenuto aspecifico (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268823), in quanto non conferente con la decisione che ha preso il magistrato.3.

Anche il terzo motivo, di carattere procedurale, è inammissibile, perché, nelprocedimento di sorveglianza, l’art. 678 cod. proc. pen. richiama l’art. 666 dello stessocodice, che prevede il potere del giudice di dichiarare inammissibile de plano una istanza,potere che può essere esercitato quando “l'istanza manchi dei requisiti posti direttamentedalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo névalutazioni discrezionali” (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01), comeavvenuto nel caso in esame.4.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lricorso.Ritenuto in fatto1. Con decreto del 20 ottobre 2025 il magistrato di sorveglianza di Catanzaro hadichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies ord. pen. presentata dalla condannata XXXXXXXXXXXXXXX.L’istante era stata condannata con sentenza irrevocabile alla pena di 5 anni direclusione e 22.500 euro di multa per il reato degli artt. 73 e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.A quanto rappresentato nell’istanza, nel momento in cui è divenuta definitiva lacondanna, la condannata si trovava in stato di arresti domiciliari per la causa per cui siprocedeva.Il magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza, inquanto ha rilevato che non era stato emesso ancora l’ordine di esecuzione da parte delpubblico ministero.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramitedel difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il decreto impugnato non haverificato che la condannata avesse espiato già in regime di arresti domiciliari esecutivi ilterzo della pena che è necessaria per accedere al beneficio.Con il secondo motivo deduce violazione di legge per mancata considerazione delsuperiore interesse del minore, figlio della condannata, che si trova in situazione divulnerabilità.Con il terzo motivo deduce violazione di legge perché il provvedimento è stato emessode plano anziché all’esito di udienza camerale.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Il sistema della detenzione domiciliare speciale per le condannate, che siano madridi prole di età non superiore ad anni dieci, previsto dall’art. 47-quinquies, comma 1, ord. pen.consente alle stesse, “se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delittie se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli”, la possibilità di espiare la penanella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenzao accoglienza, “al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli”.La norma in esame, che in origine permetteva di accedere al beneficio soltanto “dopol'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anninel caso di condanna all'ergastolo”, era stata poi modificata con l’aggiunta della disposizionedel comma 1-bis, inserito dall’art. 1, comma 3, lett. b), l. 21 aprile 2011, n. 62, che - purmantenendo come presupposto per accedere alla misura alternativa il limite minimo di penagià espiata - consente, salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delittiindicati nell'articolo 4-bis, che l’espiazione del terzo della pena (o dei quindici anni, in caso diergastolo) necessaria per l’accesso all’istituto avvenga, a sua volta, “presso un istituto acustodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo dicommissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privatadimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza”, tutto ciò sempre “al fine diprovvedere alla cura e all'assistenza dei figli”.In definitiva, in conseguenza del combinato di quanto disposto dal comma 1 e dalcomma 1-bis dell’art. 47-quinquies, è tutta la pena che le condannate madri di prole di etànon superiore ad anni dieci, salvo che quelle condannate per taluno dei delitti indicatinell'articolo 4-bis, possono scontare nella detenzione domiciliare speciale ad esse destinata,purché previa una doppia valutazione prognostica del Tribunale di sorveglianza: una primaeffettuata, agli effetti di cui al comma 1-bis, per la espiazione del limite di pena minimonecessario per poter avere accesso all’istituto (e che deve avere ad oggetto l’insussistenzadi un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga); una seconda effettuata,agli effetti del comma 1, per l’accesso all’istituto della detenzione domiciliare speciale insenso proprio (e che deve avere ad oggetto l’insussistenza di un concreto pericolo dicommissione di ulteriori delitti).Un’ulteriore anticipazione della soglia di accesso all’istituto è, poi, avvenuta per effettodell’intervento della giurisprudenza costituzionale che, con sentenza n. 30 dell’11 gennaio2022, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un gravepregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore,l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, chepuò disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge”.L’art. 47, comma 4, appena citato dispone che “l'istanza di affidamento in prova alservizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale disorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione”, ed aggiunge nel secondoperiodo che “quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato didetenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente inrelazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concreteindicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento inprova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi siapericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoriadell'affidamento in prova con ordinanza”; secondo il terzo periodo della norma “l'ordinanzaconserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmetteimmediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni”.La pronuncia della Corte costituzionale n. 30 del 2022 ha, nella sostanza, uniformato ilsistema della detenzione domiciliare speciale per le madri di figli di età inferiore a dieci annicon quello dell’affidamento in prova, e ne ha ammesso l’applicazione provvisoria da partedel magistrato di sorveglianza in attesa della decisione del Tribunale.1.1. In questo contesto il ricorso deduce che la ricorrente si troverebbe nella situazioneper poter ottenere il provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza.Però, nel sistema dell’art. 47-quinquies, come ridisegnato dalla Corte costituzionale conla sentenza citata, l’intervento provvisorio del magistrato di sorveglianza si verifica soltantoquando il condannato è già in espiazione della pena, non quando lo stesso si trova nellasituazione dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., del c.d. “libero sospeso”.La Corte costituzionale lo ha scritto espressamente nella motivazione della sentenza n.30 del 2022, nella parte in cui, rispondendo ad una osservazione della difesa erariale sullaparticolare ampiezza della detenzione domiciliare speciale dell’art. 47-quinquies, cheprescinde da limiti di pena inflitta, ha precisato che “il sistema è congegnato in modo chel’intervento cautelare del giudice monocratico non possa prescindere dall’espiazioneintramuraria della quota preliminare, sicché la fisiologica sommarietà della sua valutazione èbilanciata dai dati oggettivi di un periodo di espiazione “osservata””.L’intervento provvisorio del magistrato di sorveglianza, introdotto con la sentenza n. 30del 2022, è possibile, pertanto, soltanto in occasione della seconda valutazione prognosticadi cui si diceva, ovvero quella agli effetti del comma 1, che presuppone già scontata lafrazione preliminare di pena di cui al comma 1-bis, ma non è applicabile alla condannata cheè ancora libera.Quest’ultima può ottenere l’intervento cautelare del magistrato di sorveglianza soltantonei limiti previsti dalla norma generale dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. – ovvero,quando la pena da espiare non è superiore ad un anno e sei mesi – norma generaleapplicabile ad ogni “libero sospeso”, e non solo alla condannata madre. 1.2. Nel caso in esame, la ricorrente deduce, però, di non essere libera, ma in arrestidomiciliari esecutivi, e di aver scontato in presofferto per la stessa causa il terzo della penache le permette di accedere direttamente alla seconda valutazione prognostica, quella aglieffetti di cui al comma 1, in cui, come detto, è ammesso l’intervento cautelare del giudicemonocratico. La ricorrente vorrebbe, pertanto, ottenere il provvedimento del magistratoancora prima che la condanna sia messa in esecuzione da parte del pubblico ministero,L’argomento non è fondato.Dal combinato delle disposizioni degli artt. 656 cod. proc. pen. e 47-quinquies ord. pen.non emerge, per la mancanza di una norma speciale sul punto che deroghi alle regoleordinarie dell’art. 656 cod. proc. pen., la possibilità per la condannata che sia madre di proledi età non superiore ad anni dieci di avere accesso diretto al magistrato di sorveglianzaprima ancora che il pubblico ministero ponga in esecuzione la condanna.Anche nella situazione in esame, pertanto, perché possa iniziare la fase davanti alleautorità giudiziarie di sorveglianza, dovrà comunque essere emesso un ordine diesecuzione, che potrà essere sospeso soltanto nelle situazioni in cui l’istituto è ammessodall’art. 656 citato. Soltanto una volta iniziata l’espiazione, la condannata potrà avereaccesso al Tribunale di sorveglianza, ed al magistrato in via provvisoria, secondo le regoledell’art. 47-quinquies ord. pen., come integrato dall’intervento della Corte costituzionale.È, invece, estraneo a questo giudizio, perché riguarda una competenza del giudicedell’esecuzione, la questione della eventuale interpolazione della norma dell’art. 656, comma10, cod. proc. pen., che, entro certi limiti di pena e di titolo di reato, permette al condannatoagli arresti domiciliari esecutivi di permanere nello stato detentivo in cui si trova fino alladecisione del Tribunale di sorveglianza, alla luce della norma speciale dell’art. 47-quinquiesord. pen., che ammette la misura alternativa senza limiti di pena ed, una volta espiata lafrazione del terzo della pena (o di quindici anni, in caso di condanna all’ergastolo), senzapreclusioni dovute al titolo di reato.Ne consegue che il decreto con cui il magistrato di sorveglianza ha dichiaratoinammissibile l’istanza della condannata, perché non era stato ancora emesso l’ordine cheponeva in esecuzione la pena ex art. 656 cod. proc. pen., è conforme al sistemaprocessuale vigente, e che il primo motivo di ricorso deve conseguentemente essere ritenutoinammissibile.2. Il secondo motivo è, a sua volta, inammissibile, perché esso, deducendo che lacondannata ha dimostrato di non rappresentare un pericolo per la collettività e che deveprevalere l’interesse a tutelare il minore vulnerabile, affronta il merto della decisione, e,quindi, deve essere ritenuto aspecifico (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268823), in quanto non conferente con la decisione che ha preso il magistrato.3. Anche il terzo motivo, di carattere procedurale, è inammissibile, perché, nelprocedimento di sorveglianza, l’art. 678 cod. proc. pen. richiama l’art. 666 dello stessocodice, che prevede il potere del giudice di dichiarare inammissibile de plano una istanza,potere che può essere esercitato quando “l'istanza manchi dei requisiti posti direttamentedalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo névalutazioni discrezionali” (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01), comeavvenuto nel caso in esame.4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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