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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 47252/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAlEITaTó avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Catania, che ha applicato ex art. 444 c.p. la pena di otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 495 c.p.

Considerato che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129, 444 e 533 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAlEITaTó avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Catania, che ha applicato ex art. 444 c.p. la pena di otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 495 c.p. Considerato che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129, 444 e 533 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 47252/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris