CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 27447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22403/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede legale e direzione in Bologna, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, al [OSCURATO:PERSONA] n. 32. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 156, in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] di Bellino e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, al Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 15. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.), con sede in Modena, alla via [OSCURATO:PERSONA] nn. 8-20, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza, n. 391/2017, della [OSCURATO:PERSONA] TORINOdepositata il giorno 20/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, breviter, Unipol), incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 20 febbraio 2017, n. 391, reiettiva del gravame dalla stessa promosso contro la sentenza del tribunale di quella città n. 5030/2013, che, a sua volta, ne aveva respinto la domanda risarcitoria spiegata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporata da [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].; per il prosieguo, semplicemente BPER), rispettivamente quali banche trattaria e negoziatrice dell'assegno di traenza n. 2244318966-06, in virtù della loro asserita responsabilità nella negoziazione del titolo. Resistono, con distinti controricorsi, Intesa e BPER, depositando anche memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ha ritenuto che: i) «i motivi ammissibili ed esaminabili dalla Corte riguardano il solo inadempimento delineato dai fatti allegati in primo grado e dalla decisione del Tribunale, con conseguente inammissibilità di tutte le ulteriori allegazioni e difese presenti nell'appello e che sono relative: alla barra tura dell'assegno (..); alla ventilata inesistenza di [OSCURATO:PERSONA] (...); alla nullità della convenzione conclusa tra la correntista e la trattaria». Tanto sul presupposto che il giudice di prime cure aveva deciso la domanda risarcitoria in base alle doglianze espresse da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed enucleate nella responsabilità delle banche - trattaria e negoziatrice - siccome derivanti dal fatto che «a) l'assegno, non trasferibile, era stato pagato a soggetto diverso da colui che risultava intestatario sull'assegno e, precisamente, al soggetto che aveva firmato per "conoscenza e garanzia" corrispondendo tale clausola a una girata; b) l'assegno era stato pagato anche se presentava evidenti segni di contraffazione», integrate dalla allegazione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ordine alla circostanza della «inesistenza del sinistro .. che il tribunale ha ritenuto provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. ed anche ignorata dalle banche in quanto estranea alla modalità di pagamento»; il) «in assenza di una diversa e specifica previsione nella convenzione citata dal tribunale e dall'appellante, la trattarla e la negoziatrice non erano tenute a verificare l'effettiva esistenza del diritto di credito risultante dall'assegno»; iii) «in presenza di assegno non trasferibile che non presenti segni di falsità rilevabili con l'attenzione dovuta dal professionista, il banchiere è tenuto a pagare all'intestatario, unico soggetto legittimato risultante dal documento». Nella specie, questi era [OSCURATO:PERSONA], come desunto dall'esame dell'originale dell'assegno effettuato dalla corte stessa e dai plurimi riferimenti contenuti sul titolo, tra i quali anche la circostanza che «dall'assegno non risulta che il pagamento sia stato effettuato al soggetto che ha firmato "per conoscenza e garanzia", ed in presenza dell'ulteriore firma di quietanza di Morrone ed in mancanza di dati univoci di segno contrario la firma riferita alla sola identificazione non equivale a girata del terzo al banchiere» e che «poiché con l'appello non è stata censurata l'affermata possibilità del banchiere di identificare il presentatore a mezzo fidefaciente in base alle norme ABI, e non potendo trarsi alcuna prova dalla condotta processuale della [OSCURATO:SOCIETA], anche la Corte ritiene che sia provato l'avvenuto pagamento dell'assegno al soggetto indicato come legittimato»; iv) da un «attento esame dell'assegno prodotto in originale in primo grado, la Corte non rileva evidenti segni di contraffazione e l'asserita diversità dei caratteri non emerge "ictu oculi"». Pertanto, «la banca girataria, al momento della presentazione del titolo, e la banca trattoria, nella stanza di compensazione, non avrebbero dovuto rilevare anomalie e rifiutare il pagamento dell'assegno»;v) la prova del diligente operato delle banche faceva ritenere assorbite le ulteriori questioni, sollevate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relative al nesso di causalità ed al danno, così come la domanda svolta da quest'ultima di graduazione delle rispettive responsabilità (anche nei confronti dell'allora [OSCURATO:SOCIETA].), da esaminarsi solo nel caso di accertata - ed esclusa anche dalla corte - responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 I.a. (R.D. 1736/33). Pagamento di titolo munito di intrasferibilità a soggetto non legittimato, implicito nell'avvenuta sottoscrizione del titolo "per conoscenza e garanzia" apposta in calce al titolo per cui è causa, da parte di altro soggetto non intestatario del titolo posto all'incasso. Mancato accertamento dell'effettiva identità del presentatore del titolo all'incasso, e sua mancata individuazione quale legittimo beneficiario del titolo stesso. Pagamento del titolo a persona che ha sottoscritto il medesimo con la clausola "per conoscenza e garanzia". Mancanza di prova del pagamento all'apparente intestatario del titolo. Sussistenza di prova in ordine al pagamento al sottoscrittore successivo nello spazio dell'assegno riservato all'apposizione delle firme "di quietanza". Violazione dell'art. 112 c.p.c.. Art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.». Si assume che il pagamento dell'assegno in questione fu effettuato al soggetto che appose la clausola "per conoscenza e garanzia" (Euro 2000), invocandosi, al fine di avvalorare tale convincimento, le argomentazioni rinvenibili nella sentenza resa da Cass, SU, 26 giugno 2007 n. 14712. 1.1. Una siffatta doglianza si rivela complessivamente inammissibile. 1.2. Invero, giova premettere che, come agevolmente desumibile dal corrispondente passo motivazionale della decisione impugnata (cfr. § 1.1. dei "Fatti di causa"), la corte distrettuale ha stabilito, con accertamento chiaramente di natura fattuale, che l'assegno di traenza di cui si discute è stato pagato ad [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto legittimato risultante dal titolo, e non al soggetto che lo ha firmato "per conoscenza e garanzia". Ha precisato, altresì, che, «in mancanza di dati univoci di segno contrario, la firma riferita alla sola identificazione non equivale a girata del terzo al banchiere» e che «poiché con l'appello non è stata censurata l'affermata possibilità del banchiere di identificare il presentatore a mezzo fidefaciente in base alle norme ABI, e non potendo trarsi alcuna prova dalla condotta processuale della [OSCURATO:SOCIETA], anche la Corte ritiene che sia provato l'avvenuto pagamento dell'assegno al soggetto indicato come legittimato». 1.3. Va rimarcato, poi, che la giurisprudenza di legittimità, ancora recentemente (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 33620 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass.n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in questo senso, cfr. Cass., SU., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).1.3.1. Fermo quanto precede, l'odierna doglianza di Unipolsai, per come concretamente argomentata, mostra di non tenere conto del chiaro, e già descritto, accertamento fattuale compiuto sul punto dalla corte distrettuale. 1.3.2. Il motivo si dilunga nel tentativo di fornire una diversa lettura delle circostanze fattuali valorizzate da quest'ultima; ergo, sostanzialmente, deduce una violazione di legge attraverso un'inammissibile riconsiderazione delle risultanze istruttorie, dovendosi qui ricordare che, invece, il vizio di un provvedimento decisorio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, tra le più recenti, Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 32270 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»). Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della preliminare indicazione delle singole norme asseritamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007). In altri termini, la denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass.n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), posto che non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (in questo senso, cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 33620 del 2021; Cass. n. 1636 del 2020; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 13954 del 2007; Cass. n. 12052 del 2007; Cass. n. 7972 del 2007; Cass. n. 5274 del 2007; Cass. n. 2577 del 2007; Cass. n. 27197 del 2006; e così via, sino a risalire a Cass. n. 1674 del 1963, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione"). Non spetta, invero, a questa Corte condividere, o meno, la ricostruzione fattuale della decisione impugnata, né procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, onde sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008). 1.4. Inoltre, nella misura in cui la doglianza appare diretta a mettere in discussione l'esistenza stessa del soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) al quale la corte distrettuale ha accertato essere stato pagato l'assegno de quo, essa è inammissibile perché la medesima corte, come si è già riferito (cfr. § 1.1. dei "Fatti di causa"), ha ritenuto tardivamente allegata in appello la corrispondente circostanza, correttamente escludendola, dunque, da quelle su cui ha fondato il proprio convincimento. Né la ricorrente ha formulato puntuali doglianze su questo specifico profilo.1.5. Resta solo da aggiungere che, quanto alla girata "per conoscenza e garanzia", questa Corte ha effettivamente affermato che la banca girataria per l'incasso di un assegno non trasferibile è responsabile del pagamento del titolo effettuato, in violazione dell'obbligo di diligente accertamento della legittimazione del prenditore, ad un soggetto diverso da quest'ultimo e che abbia apposto la propria firma "per conoscenza e garanzia" al fine, non già di attestare l'identità del prenditore, bensì di sostituirlo nell'incasso della somma (cfr. Cass. n. 12987 del 2019; Cass. n. 19512 del 2005). 1.5.1. Tuttavia, nell'odierna vicenda, da un lato, è rimasto accertato che la clausola "per conoscenza e garanzia" è stata apposta ai soli fini della identificazione del prenditore mediante fidefaciente, atteso che l'assegno è stato pagato non a quest'ultimo bensì all'intestatario del titolo. Non pertinente, quindi, si rivela il richiamo di Unipol alle argomentazioni di Cass., SU, n. 14712 del 2007. Dall'altro, la società attrice in primo grado, - come si evince dall'impugnata sentenza (p. 5) - pur avendo dedotto che l'inadempimento della banca negoziatrice si era concretato nel pagamento dell'assegno ad un soggetto che non aveva titolo per riscuoterlo, ossia a soggetto diverso dall'intestatario, non ha allegato né, tanto meno, provato, com'era suo onere, chi fosse il reale intestatario del titolo, né ha dedotto di avere reiterato il pagamento nei suoi confronti. E' ragionevole ipotizzare, pertanto, che il pagamento sia avvenuto a favore del soggetto nei cui confronti l'assegno era stato effettivamente emesso. 1.6. Prive di specifiche argomentazioni - e, come tali, per ciò solo inammissibili - si rivelano le altre doglianze circa una presunta nullità della sentenza impugnata e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia. La corte di merito, infatti, ha adottato una motivazione del tutto chiara e plausibile in ordine al fatto che la clausola "per conoscenza e garanzia" non abbia comportato girata alcuna e quindi la violazione della clausola di intrasferibilità (cfr. amplius, § 1.1. dei "Fatti di causa", da intendersi, in parte qui, riprodotto in questa sede). 2. Il secondo motivo di ricorso è rubricato «La questione della convenzione d'assegno. Affermazione dell'esclusione della responsabilità delle banche (peraltro non soltanto della trattarla) tratta in base ad interpretazione non corretta delle espressioni letterali, che non ammettevano alcuna esclusione, limitando la responsabilità per negoziazioni indebite allorché non si fosse usata l'ordinaria diligenza. Della quale non v'è prova. Violazione dei canoni di ermeneutica di cui all'art. 1362 cod. civ.. Violazione art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.». Si censura l'affermazione della corte territoriale secondo cui «...in assenza di una diversa e specifica previsione nella convenzione citata dal Tribunale e dall'appellante, la trattarla e la negoziatrice non erano tenute a verificare l'effettiva esistenza del diritto di credito risultante dall'assegno: in presenza di assegno non trasferibile che non presenti segni di falsità rilevabili con l'attenzione dovuta al professionista, il banchiere è tenuto a pagare all'intestatario, l'unico soggetto legittimato risultante dal documento». Sebbene premettendo di «non comprendere quale valore la corte abbia dato alla convenzione d'assegno dedotta», la ricorrente ritiene che esso sia frutto di una errata interpretazione della menzionata convenzione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporata per fusione da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e precisamente del punto 7.1.9 (il cui tenore, puntualmente riprodotto, è il seguente «I moduli di assegno in parola verranno tratti a valere su apposito conto corrente presso V. 5. a noi intestato ai suddetti nostri creditori, all'ordine proprio, perché a ciò da noi autorizzati e pertanto non saremo a fornirvi né lo specimen di firma né le generalità dei detti nostri creditori, ai quali sarà nostra cura consegnare o spedire i titoli di cui trattasi che saranno da noi compilati. Tutte le conseguenze, danni o pregiudizi, che dovessero derivare a V. S. a terzi o a noi stessi dall'adozione di tale procedura di pagamento ai nostri creditori, sotto qualsiasi profilo e in particolare, il rischio che Voi o Vostre consorelle paghiate o negoziate tali assegni emessi abusivamente per fatto a Voi non imputabile, nonché i rischi di falsificazione o alterazione degli assegni non rilevabili con la normale diligenza, resteranno interamente a nostro [di Unipol. Ndr] esclusivo carico, impegnandoci comunque noi [Unipol. Ndr] fin d'ora, ogni eccezione rimossa, a tenervene integralmente indenni, restando circoscritta la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] all'uso della normale diligenza sull'identificazione del presentatore»), sicché conclude che «la sentenza ... è viziata laddove ha attribuito una qualche rilevanza alla convenzione ... che invece ... non aveva alcun valore, tanto meno a discriminare la responsabilità delle banche». 2.1. Tale doglianza non merita accoglimento nel suo complesso. 2.2. Invero, merita di essere immediatamente rimarcato che è la stessa Unipolsai ad affermare (cfr. pag. 16 del ricorso) che l'efficacia attribuita dalla corte di merito alla convenzione non sarebbe stata determinante ai fini della decisione. Basandosi, dunque, la decisione impugnata su diversa, e prevalente, ratio decidendi, il motivo andrebbe considerato inammissibile in quanto, seppure accolto, non scalfirebbe comunque il chiaro ragionamento della corte predetta che ha escluso qualsivoglia responsabilità delle banche nella negoziazione del titolo per cui è causa, anche prescindendo da quanto pattuito nella convenzione suddetta . 2.3. In ogni caso ed in via affatto dirimente, osserva il Collegio che la corte torinese ha opinato che, «in assenza di una diversa e specifica previsione nella convenzione citata dal tribunale e dall'appellante, la trattaria e la negoziatrice non erano tenute a verificare l'effettiva esistenza del diritto di credito risultante dall'assegno»: esse, cioè, non erano tenute ad effettuare l'ulteriore accertamento relativo alla corrispondenza, o meno, dell'assegno ad un reale sinistro da cui traeva origine il credito del prenditore. Né la medesima corte ha tratto dalla convenzione alcuna clausola derogatoria e/o limitativa di responsabilità, posto che la responsabilità delle banche in ordine ai profili dedotti - diligenza nell'identificazione del prenditore e contraffazione dell'assegno - è stata esaminata, ed esclusa con ragionamento esente da censure, alla luce dei principi civilisti che regolano la responsabilità contrattuale. 3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato «Totale difetto di motivazione (motivazione apparente), implicita nella mancanza di rilievo attribuita al difetto di indicazione delle coordinate anagrafiche del soggetto che pose all'incasso il titolo per cui è causa, e così pure del sottoscrittore della clausola "per conoscenza e garanzia", e dunque della sostanziale sconoscenza dei due soggetti in questione da parte delle banche. Violazione legge assegno (art. 43 e 22). Violazione del regime della prova liberatoria e della regola imposta dall'art.1218 cod. civ. concernente la contrattuale responsabilità addebitata ad entrambe le banche. La prova della mancanza di colpa. La sconsiderazione, al fine dell'affermata diligenza da parte delle banche, della violazione dell'art. 41 I. a. (RD 1736/1933) e dunque del regime di circolazione del titolo "sbarrato", cui è imposto un onere di circolazione che prevede un rapporto di clientela tra il soggetto beneficiario del titolo e la banca presso il quale il titolo è presentato all'incasso. Mancanza di un tale rapporto, che doveva esser provato, in quanto facente parte della prova liberatoria dovuta, dalla banca. Violazione delle norme di cui alla legislazione antiriciclaggio di cui alla L. 197/91 e sue integrazioni e modifiche: mancanza di prova in ordine alla concreta conoscenza dei soggetti coinvolti nell'operazione. Art. 360 c.p.c. nn. 3 e, 4 e 5». In sintesi, si ascrive alla corte distrettuale: i) l'omesso esame del «fatto (inteso come evento) concernente la rappresentazione dei dati anagrafici dell'apparente beneficiario ... e di quelle del sottoscrittore della clausola ["per conoscenza e garanzia" Ndr]». Così operando, quel giudice, diversamente da quanto opinato, non avrebbe potuto ritenere raggiunta la prova liberatoria di cui erano onerate le banche; ii) la pretesa violazione delle regole «di circolazione del titolo "sbarrato"»; iii) la inosservanza della legge antiriciclaggio (legge n. 197 del 1991), denunciandosi un'asserita violazione delle linee di comportamento fondamentali per assicurare il raggiungimento delle finalità di quest'ultima, sostenendosi che quanto aveva formato oggetto di prova liberatoria sarebbe, in realtà, inidoneo a tal fine, poiché la condotta delle banche deve essere tesa a soddisfare (anche) i crismi imposti al bonus argentarius dalla normativa in parola. 3.1. Nessuno dei descritti profili in cui si articola la doglianza merita accoglimento. 3.2. Invero, circa il primo, esso è manifestamente smentito da quanto si legge nella pagina 8 della sentenza impugnata: «In primo grado è stato ammesso il capo di prova dedotto dall'attrice [[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi incorporata dall'odierna ricorrente. Ndr], volto a dimostrare che il pagamento era stato effettuato a soggetto diverso dall'intestatario (trattasi di prova contraria rispetto alla prova risultante dal titolo) ed il teste ha dichiarato di non avere effettuato ricerche sull'assegno. L'appellante chiede nuovamente l'ammissione della prova ammessa ed assunta ... ma l'appello non contiene un motivo specifico relativo alla mancata ammissione delle prove. E poiché con l'appello non è stata censurata l'affermata possibilità del banchiere di identificare il presentatore a mezzo di fidefaciente in base alle norme ABI, e non potendo trarsi alcuna prova dalla condotta processuale della [OSCURATO:SOCIETA], anche la Corte ritiene che sia stato provato l'avvenuto pagamento dell'assegno al soggetto beneficiario». 3.2.1. Appare chiaro, dunque, diversamente da quanto oggi sostenuto da Unipolsai, che la corte territoriale: i) consapevole che «sulle banche incombeva l'onere di [provare] di aver operato con diligenza» (cfr. pag. 9 della menzionata sentenza) anche nei termini e nei modi delineati dalla già descritta clausola convenzionale, ha concluso nel senso di ritenere raggiunta siffatta prova liberatoria sulla scorta di quanto emerso per tabulas, «dall'attento esame dell'assegno prodotto in originale in primo grado» (che non presentava «evidenti segni di contraffazione», così da escludere una qualche responsabilità connessa alla presunta negligenza delle banche nella rilevazione di simili evidenze), contestualmente giudicando legittima la modalità di identificazione a mezzo fidefaciente e, comunque, escludendo che il profilo potesse essere validamente posto in discussione non essendo stato fatto oggetto di specifica censura ad opera dell'appellante; li) circa la declinazione delle generalità dei soggetti coinvolti nella vicenda è chiara: «trattasi di prova contraria rispetto alla prova risultante dal titolo». Correttamente, quindi, si è affermato che, nella ripartizione dell'onere della prova, così come peculiarmente strutturata nella responsabilità ex art. 1218 cod. civ., il problema riguardava il piano della prova contraria, gravante sull'attrice/appellante Unipolsai, non già, invece, su quello della prova liberatoria delle banche. 3.2.2. In definitiva, come condivisibilmente osservato dalla BPER (cfr. pag. 13 del controricorso), la questione relativa alla «sconoscenza dei due soggetti in questione», cioè del beneficiario dell'assegno che incassò il titolo e del suo «garante dell'identità», quale oggetto di prova contraria incombente sulla Unipolsai, è stata ponderata dalla corte territoriale, che ne ha tenuto conto sia sul piano processuale (la collocazione nella ripartizione dell'onere della prova tra le parti; l'ammissibilità, o meno, delle istanze istruttorie riproposte in sede di gravame), che sostanziale («il teste ha dichiarato di non aver effettuato ricerche»). 3.2.3. Va qui solo aggiunto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il (motivo di) ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 5987 del 2021; Cass., SU, n. 34476 del 2019). 3.3. Il profilo della doglianza volto a censurare la pretesa violazione delle regole «di circolazione del titolo "sbarrato"» è inammissibile perché la corte di appello, come si è già riferito (cfr. § 1.1. dei "Fatti di causa"), ha ritenuto tardivamente allegata in quella sede la corrispondente circostanza, correttamente escludendola, dunque, da quelle su cui ha fondato il proprio convincimento. Né la ricorrente ha formulato puntuali doglianze su questo specifico profilo. 3.4. Analoga sorte, infine, merita, l'ulteriore profilo concernente l'asserita violazione della normativa antiriciclaggio. 3.4.1. Nulla si rinviene, infatti, su questo specifico tema, nella sentenza impugnata, dovendo così trovare applicazione il consolidato principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).3.4.2. Nella specie, non risulta che un siffatto titolo di responsabilità degli istituti bancari convenuti fosse stato prospettato in primo grado, né che, in sede di gravame, fosse stato formulato uno specifico motivo di impugnazione contro la decisione del tribunale nella parte in cui aveva ritenuto (sul punto trovando conferma nella decisione oggi impugnata) che l'assegno di cui si discute era stato doverosamente pagato in favore di [OSCURATO:PERSONA], beneficiario risultante dal titolo, identificato mediante fidefaciente in assoluta aderenza alle regole A.B.I. 4. In definitiva, l'odierno ricorso va respinto, restando le spese di questo giudizio regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., SU., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna delle controricorrenti, in C 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processu