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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 23726/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27206/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliata per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINOn.756/2021depositata il 30/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate – in relazione all’entità del precettato, desunta dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte –come in dispositivo a carico delle due ricorrenti, tra loro in solido per evidente i dentità di posizione processuale, ma unitariamente per le due controricorrenti, poiché esse hanno sviluppato, sia pure con controricorsi formalmente distinti, a mezzo dello stesso difensore argomenti ed atti sostanzialmente sovrapponibili; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità delle controricorrenti , che liquida unitariamente in complessive in Euro 4 .000,00 ( quattro mila/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 02/08/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27206/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliata per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINOn.756/2021depositata il 30/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate – in relazione all’entità del precettato, desunta dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte –come in dispositivo a carico delle due ricorrenti, tra loro in solido per evidente i dentità di posizione processuale, ma unitariamente per le due controricorrenti, poiché esse hanno sviluppato, sia pure con controricorsi formalmente distinti, a mezzo dello stesso difensore argomenti ed atti sostanzialmente sovrapponibili; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità delle controricorrenti , che liquida unitariamente in complessive in Euro 4 .000,00 ( quattro mila/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 02/08/202
Decreto Cassazione n. 23726/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris