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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04744/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in luogo di privata dimora pluriaggravato, commesso a Messina il 4 dicembre 2015; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la doglianza che attinge il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'imputata per l'udienza del 31 maggio 2021, trasmessa tramite PEC in data 17 maggio 2021, è manifestamente infondata, posto che la predetta istanza non poteva, invero, essere presa in considerazione, non giustificandosi alcun rinvio a fronte della disposta trattazione scritta del processo ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, essendo stato documentato, oltretutto, un impedimento successivo al termine utile per lo svolgimento di qualsiasi attività difensiva nell'interesse dell'imputata e risultando, peraltro, che entro il termine del quinto giorno antecedente l'udienza, di cui all'art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n.176, il difensore istante aveva presentato (in data 26 maggio 2021) con atto scritto le proprie conclusioni; - che le ulteriori doglianze, che deducono il vizio di motivazione con riferimento alla prova della responsabilità dell'imputa (affermata sulla base del solo riconoscimento fotografico, di modo che sarebbe stata necessaria la rinnovazione istruttoria in appello), sono affette da conclamata genericità, essendo affidate a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che non sono state esplicitate le ragioni in fatto e in diritto che le sostengono, e aspecifiche, perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, come sarebbe stato necessario in considerazione dell'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata sulle questioni medesime, già dedotte con il gravame (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in luogo di privata dimora pluriaggravato, commesso a Messina il 4 dicembre 2015; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la doglianza che attinge il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'imputata per l'udienza del 31 maggio 2021, trasmessa tramite PEC in data 17 maggio 2021, è manifestamente infondata, posto che la predetta istanza non poteva, invero, essere presa in considerazione, non giustificandosi alcun rinvio a fronte della disposta trattazione scritta del processo ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, essendo stato documentato, oltretutto, un impedimento successivo al termine utile per lo svolgimento di qualsiasi attività difensiva nell'interesse dell'imputata e risultando, peraltro, che entro il termine del quinto giorno antecedente l'udienza, di cui all'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n.176, il difensore istante aveva presentato (in data 26 maggio 2021) con atto scritto le proprie conclusioni; - che le ulteriori doglianze, che deducono il vizio di motivazione con riferimento alla prova della responsabilità dell'imputa (affermata sulla base del solo riconoscimento fotografico, di modo che sarebbe stata necessaria la rinnovazione istruttoria in appello), sono affette da conclamata genericità, essendo affidate a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che non sono state esplicitate le ragioni in fatto e in diritto che le sostengono, e aspecifiche, perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, come sarebbe stato necessario in considerazione dell'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata sulle questioni medesime, già dedotte con il gravame (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 20
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