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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 12060/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. ricorso proposto da:Tribunale di Cassino con ordinanza del 20/10/2025udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, StefanoTocci, il quale ha chiestodichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Cassino, disponendo la trasmissione degli atti alProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di SalernoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Tribunale di Cassino rimetteva a questaCorte ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. la questione concernente la competenza perterritorio sui reati oggetto del proc. pen. n. 1798/2019 RGNR.Rilevava che nel procedimento erano contestate come commesse in continuazione trefattispecie di reato: capo a) art. 61 c. 1 n. 7, 81 cpv, 110, 646 comma 2 c.p.; capo b) artt. 81cpv, 110 e 515 cod. pen.; capo c) artt. 81, 110, 432 cod. pen.Trattandosi di reati connessi, ai sensi dell’art. 16 comma 1 cod. proc. pen., lacompetenza era stata individuata dal Pubblico Ministero con riferimento al reato più grave,individuato, secondo il disposto dell’art. 16, comma 3 cod. proc. pen., in quello con la penapiù elevata che, al momento della richiesta di rinvio a giudizio (18.10.2023), era quello sub a)ovvero l’appropriazione indebita.

Nelle more del processo, interveniva la sentenza dellaCorte Costituzionale n. 46 del 22 marzo 2024, la quale dichiarava l’illegittimità costituzionaledel comma 1 dell’art. 646 cod. pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione “dadue a 5 anni” anziché “fino a 5 anni”.

Per effetto di tale pronuncia, i limiti edittali del reato inquestione sono, ora, “da 15 giorni a 5 anni di reclusione”, con la conseguenza che il reatopiù grave è quello di cui all’art. 432 cod. pen.Nel decidere sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa inudienza preliminare, il GUP osservava che la competenza va determinata con riferimento almomento in cui è stata esercitata l’azione penale, non potendo influire i successivimutamenti normativi.L’eccezione veniva riproposta in dibattimento, in sede di questioni preliminari, e ilgiudice monocratico riteneva di dover sottoporre la questione a questa Corte ex art. 24-biscod. proc. pen.

Osservava che la modifica della pena edittale era conseguente non ad unainnovazione normativa, bensì ad una pronuncia della Corte costituzionale, la quale haefficacia ex tunc.

P.Q.Mconsiderazione fosse quella successiva alla pronuncia e che, essendo stata sollevatatempestivamente nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., l’eccezione di incompetenzanon poteva ritenersi preclusa ed andava decisa sulla base della pena vigente all’esitodell’intervento della Corte.

Ciò comportava che reato più grave era quello contestato ex art.432 cod. pen.Poiché la competenza si determina con riferimento al luogo di consumazione del reato,e poiché la fattispecie di pericolo di cui all’art. 432 cod. pen. si consuma nel momento in cuisi pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti, il luogo di consumazione andavaindividuato in quello nel quale erano state caricate le bombole sulle navi dirette in Sardegnaovvero nel porto di imbarco.

Osservava che tale luogo era noto per uno degli episodi,individuato nel porto di Salerno, mentre non si evincevano dagli atti i luoghi degli altri carichi.Per questo motivo, sulla base di una pronuncia della Corte di cassazione n.49643 del 22/09/2015, riteneva che la competenza dovesse radicarsi nell’unico luogo noto diconsumazione dei reati che, nel caso di specie, era Salerno.

Rimetteva, quindi, a questaCorte la decisione sulla competenza territoriale.2.

Il Procuratore generale ha concluso aderendo alla ricostruzione normativa delgiudice remittente e chiedendo, quindi, dichiararsi la competenza del Tribunale di Salernocon conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la Procura dellaRepubblica di Salerno.3.

I difensori degli imputatati depositavano memorie.La difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aderiva allainterpretazione del giudice remittente e del Procuratore Generale, chiedendo individuarsi lacompetenza nel Tribunale di Salerno.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata il 29.1.2026,si associava.La difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si associava.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invece, chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale diCassino.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., la competenza per territorio per iprocedimenti connessi appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso dipari gravità, al giudice competente per il primo reato.

Il terzo comma della norma citata dettai criteri per individuare il reato più grave stabilendo che i delitti si considerano più gravi dellecontravvenzioni e che tra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per ilquale è prevista la pena più elevata nel massimo, ovvero, in caso di parità nei massimi, lapena più elevata nel minimo.2.

Nel caso in oggetto, nel momento in cui il pubblico ministero ha formulato larichiesta di rinvio a giudizio (18.10.2023 - depositata il 23.10.2023), la pena prevista per ilreato di cui all’art. 646 cod. pen. era quella della reclusione da due a cinque anni, oltre allapena della multa, per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019.La fattispecie di cui all’art. 432 cod. pen., invece, era punita con la pena dellareclusione da uno a cinque anni.Il reato più grave, determinato sulla base dei criteri enunciati dall’art. 16 cod. proc. pen.,era, quindi, quello di cui all’art. 646 cod. pen. in quanto, a parità di pena nel massimo (cinqueanni di reclusione), il delitto di appropriazione indebita prevedeva un minimo edittale più alto(anni due di reclusione).Con la sentenza n. 46 del 22 marzo 2024, la Corte costituzionale dichiarava illegittimol’art. 646 cod. pen., nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione “da due a cinqueanni”, con la conseguenza che, ora, la pena è determinata tra un minimo di 15 giorni ex art.23 cod. pen., ad un massimo di cinque anni.In base all’attuale assetto, quindi, applicando i criteri di cui all’art. 16 cod. proc. pen.,reato più grave è quello di “attentati alla sicurezza dei trasporti” disciplinato dall’art. 432 cod.pen. in quanto, a parità di pena massima, è sanzionato con una pena più elevata nelminimo.3.

La questione di diritto che questa Corte è chiamata a dirimere attiene agli effettiche il sopraggiungere della abrogazione della norma per effetto dell’intervento della Cortecostituzionale che l’abbia dichiarata illegittima, determina sulla competenza, ove questa nonsia ancora definitivamente radicata.Questa Corte, con sentenza a SU n. 42858 del 29.5.2014, Rv 260695-01, ha affermato:«I fenomeni dell'abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggivanno nettamente distinti, perché si pongono su piani diversi, discendono da competenzediverse e producono effetti diversi, integrando il primo un fenomeno fisiologicodell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di patologia normativa; inparticolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivantidallo "ius superveniens", inficiano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori allaCostituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata».Ne discende che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, con il conseguentemutamento dei limiti edittali, riverbera i propri effetti sul processo in corso, qualora non si siaancora formata alcuna preclusione rispetto alla rilevabilità della incompetenza per territorio.4.

Nel caso in esame, la competenza non si è ancora definitivamente radicataessendo stata tempestivamente sollevata la questione relativa alla competenza territoriale.La difesa ha proposto l’eccezione innanzi al giudice dell’udienza preliminare e l’ha reiterataavanti il giudice del dibattimento, il quale ha rimesso la questione a questa Corte ai sensidell’art. 24-bis cod. proc. pen.Ebbene, poiché per effetto della sentenza della Corte costituzionale citata (n. 46 del 22marzo 2024), il reato previsto dall’art. 646 cod. pen. è sanzionato con pena da 15 giorni acinque anni di reclusione, la fattispecie più grave è quella di cui all’art. 432 cod. pen., laquale ha un minimo edittale superiore, pari ad un anno di reclusione.

È questa fattispecie,quindi, che determina la competenza per territorio in base ai criteri di cui all’art. 16 cod. proc.pen.Ai sensi dell’art. 8 cod. pen., la competenza per territorio è determinata dalluogo in cui il reato è stato consumato.In tema di momento consumativo del reato di cui all’art. 432 cod. pen.,si èaffermato che «la fattispecie incriminatrice si perfeziona con l'insorgenza delpericolo, da individuarsi nel momento in cui sono posti in essere di atti concreti e nonequivoci, idonei a cagionare una conseguenza pregiudizievole alla sicurezza deitrasporti, senza l'intervento di una serie causale indipendente dalla volontàdell'agente» (Sez. 1, n. 7203 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 272598 – 01).Nel caso di specie, dal capo di imputazione si evince che la condotta di messain pericolo è consistita nell’introdurre all’interno dei traghetti diretti in Sardegna lebombole non revisionate nella consapevolezza della loro pericolosità.

Il luogo diconsumazione va, quindi, individuato nel porto di imbarco.Dalla esposizione del giudice remittente, confermata dalla documentazioneallegata, si evince che l’unico porto individuato è quello di Salerno.Soccorre, quindi, la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che«Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reaticonnessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo diconsumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito farricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce aprocedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazionedel reato residuo» (Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Rv. 265549-01; Sez. 2, n. 3850del 21/10/2016, Rv. 269246-01).Nel caso in esame, quindi, nel quale è noto unicamente Salerno come luogo diconsumazione di una delle condotte di cui all’art. 432 cod. pen., la competenza siradica presso il Tribunale di Salerno.5.

Alla luce delle motivazioni esposte, deve dichiararsi la competenza del Tribunale diSalerno e disporsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Salerno.P.Q.M.Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cassino e ordina la trasmissione degli atti alProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Manda la cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 24-bis comma quarto cod. proc. pen.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. ricorso proposto da:Tribunale di Cassino con ordinanza del 20/10/2025udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, StefanoTocci, il quale ha chiestodichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Cassino, disponendo la trasmissione degli atti alProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di SalernoRITENUTO IN FATTO1.    Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Tribunale di Cassino rimetteva a questaCorte ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. la questione concernente la competenza perterritorio sui reati oggetto del proc. pen. n. 1798/2019 RGNR.Rilevava che nel procedimento erano contestate come commesse in continuazione trefattispecie di reato: capo a) art. 61 c. 1 n. 7, 81 cpv, 110, 646 comma 2 c.p.; capo b) artt. 81cpv, 110 e 515 cod. pen.; capo c) artt. 81, 110, 432 cod. pen.Trattandosi di reati connessi, ai sensi dell’art. 16 comma 1 cod. proc. pen., lacompetenza era stata individuata dal Pubblico Ministero con riferimento al reato più grave,individuato, secondo il disposto dell’art. 16, comma 3 cod. proc. pen., in quello con la penapiù elevata che, al momento della richiesta di rinvio a giudizio (18.10.2023), era quello sub a)ovvero l’appropriazione indebita. Nelle more del processo, interveniva la sentenza dellaCorte Costituzionale n. 46 del 22 marzo 2024, la quale dichiarava l’illegittimità costituzionaledel comma 1 dell’art. 646 cod. pen.  nella parte in cui prevede la pena della reclusione “dadue a 5 anni” anziché “fino a 5 anni”. Per effetto di tale pronuncia, i limiti edittali del reato inquestione sono, ora, “da 15 giorni a 5 anni di reclusione”, con la conseguenza che il reatopiù grave è quello di cui all’art. 432 cod. pen.Nel decidere sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa inudienza preliminare, il GUP osservava che la competenza va determinata con riferimento almomento in cui è stata esercitata l’azione penale, non potendo influire i successivimutamenti normativi.L’eccezione veniva riproposta in dibattimento, in sede di questioni preliminari, e ilgiudice monocratico riteneva di dover sottoporre la questione a questa Corte ex art. 24-biscod. proc. pen. Osservava che la modifica della pena edittale era conseguente non ad unainnovazione normativa, bensì ad una pronuncia della Corte costituzionale, la quale haefficacia ex tunc.   P.Q.Mconsiderazione fosse quella successiva alla pronuncia e che, essendo stata sollevatatempestivamente nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., l’eccezione di incompetenzanon poteva ritenersi preclusa ed andava decisa sulla base della pena vigente all’esitodell’intervento della Corte. Ciò comportava che reato più grave era quello contestato ex art.432 cod. pen.Poiché la competenza si determina con riferimento al luogo di consumazione del reato,e poiché la fattispecie di pericolo di cui all’art. 432 cod. pen. si consuma nel momento in cuisi pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti, il luogo di consumazione andavaindividuato in quello nel quale erano state caricate le bombole sulle navi dirette in Sardegnaovvero nel porto di imbarco. Osservava che tale luogo era noto per uno degli episodi,individuato nel porto di Salerno, mentre non si evincevano dagli atti i luoghi degli altri carichi.Per questo motivo, sulla base di una pronuncia della Corte di cassazione n.49643 del 22/09/2015, riteneva che la competenza dovesse radicarsi nell’unico luogo noto diconsumazione dei reati che, nel caso di specie, era Salerno. Rimetteva, quindi, a questaCorte la decisione sulla competenza territoriale.2.    Il Procuratore generale ha concluso aderendo alla ricostruzione normativa delgiudice remittente e chiedendo, quindi, dichiararsi la competenza del Tribunale di Salernocon conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la Procura dellaRepubblica di Salerno.3.    I difensori degli imputatati depositavano memorie.La difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aderiva allainterpretazione del giudice remittente e del Procuratore Generale, chiedendo individuarsi lacompetenza nel Tribunale di Salerno.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata il 29.1.2026,si associava.La difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si associava.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invece, chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale diCassino.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.    Ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., la competenza per territorio per iprocedimenti connessi appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso dipari gravità, al giudice competente per il primo reato. Il terzo comma della norma citata dettai criteri per individuare il reato più grave stabilendo che i delitti si considerano più gravi dellecontravvenzioni e che tra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per ilquale è prevista la pena più elevata nel massimo, ovvero, in caso di parità nei massimi, lapena più elevata nel minimo.2.    Nel caso in oggetto, nel momento in cui il pubblico ministero ha formulato larichiesta di rinvio a giudizio (18.10.2023 - depositata il 23.10.2023), la pena prevista per ilreato di cui all’art. 646 cod. pen. era quella della reclusione da due a cinque anni, oltre allapena della multa, per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019.La fattispecie di cui all’art. 432 cod. pen., invece, era punita con la pena dellareclusione da uno a cinque anni.Il reato più grave, determinato sulla base dei criteri enunciati dall’art. 16 cod. proc. pen.,era, quindi, quello di cui all’art. 646 cod. pen. in quanto, a parità di pena nel massimo (cinqueanni di reclusione), il delitto di appropriazione indebita prevedeva un minimo edittale più alto(anni due di reclusione).Con la sentenza n. 46 del 22 marzo 2024, la Corte costituzionale dichiarava illegittimol’art. 646 cod. pen., nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione “da due a cinqueanni”, con la conseguenza che, ora, la pena è determinata tra un minimo di 15 giorni ex art.23 cod. pen., ad un massimo di cinque anni.In base all’attuale assetto, quindi, applicando i criteri di cui all’art. 16 cod. proc. pen.,reato più grave è quello di “attentati alla sicurezza dei trasporti” disciplinato dall’art. 432 cod.pen. in quanto, a parità di pena massima, è sanzionato con una pena più elevata nelminimo.3.    La questione di diritto che questa Corte è chiamata a dirimere attiene agli effettiche il sopraggiungere della abrogazione della norma per effetto dell’intervento della Cortecostituzionale che l’abbia dichiarata illegittima, determina sulla competenza, ove questa nonsia ancora definitivamente radicata.Questa Corte, con sentenza a SU n. 42858 del 29.5.2014, Rv 260695-01, ha affermato:«I fenomeni dell'abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggivanno nettamente distinti, perché si pongono su piani diversi, discendono da competenzediverse e producono effetti diversi, integrando il primo un fenomeno fisiologicodell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di patologia normativa; inparticolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivantidallo "ius superveniens", inficiano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori allaCostituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata».Ne discende che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, con il conseguentemutamento dei limiti edittali, riverbera i propri effetti sul processo in corso, qualora non si siaancora formata alcuna preclusione rispetto alla rilevabilità della incompetenza per territorio.4.    Nel caso in esame, la competenza non si è ancora definitivamente radicataessendo stata tempestivamente sollevata la questione relativa alla competenza territoriale.La difesa ha proposto l’eccezione innanzi al giudice dell’udienza preliminare e l’ha reiterataavanti il giudice del dibattimento, il quale ha rimesso la questione a questa Corte ai sensidell’art. 24-bis cod. proc. pen.Ebbene, poiché per effetto della sentenza della Corte costituzionale citata (n. 46 del 22marzo 2024), il reato previsto dall’art. 646 cod. pen. è sanzionato con pena da 15 giorni acinque anni di reclusione, la fattispecie più grave è quella di cui all’art. 432 cod. pen., laquale ha un minimo edittale superiore, pari ad un anno di reclusione. È questa fattispecie,quindi, che determina la competenza per territorio in base ai criteri di cui all’art. 16 cod. proc.pen.Ai sensi dell’art. 8 cod. pen., la competenza per territorio è determinata dalluogo in cui il reato è stato consumato.In tema di momento consumativo del reato di cui all’art. 432 cod. pen.,si èaffermato che «la fattispecie incriminatrice si perfeziona con l'insorgenza delpericolo, da individuarsi nel momento in cui sono posti in essere di atti concreti e nonequivoci, idonei a cagionare una conseguenza pregiudizievole alla sicurezza deitrasporti, senza l'intervento di una serie causale indipendente dalla volontàdell'agente» (Sez. 1, n. 7203 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 272598 – 01).Nel caso di specie, dal capo di imputazione si evince che la condotta di messain pericolo è consistita nell’introdurre all’interno dei traghetti diretti in Sardegna lebombole non revisionate nella consapevolezza della loro pericolosità. Il luogo diconsumazione va, quindi, individuato nel porto di imbarco.Dalla esposizione del giudice remittente, confermata dalla documentazioneallegata, si evince che l’unico porto individuato è quello di Salerno.Soccorre, quindi, la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che«Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reaticonnessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo diconsumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito farricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce aprocedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazionedel reato residuo» (Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Rv. 265549-01; Sez. 2, n. 3850del 21/10/2016, Rv. 269246-01).Nel caso in esame, quindi, nel quale è noto unicamente Salerno come luogo diconsumazione di una delle condotte di cui all’art. 432 cod. pen., la competenza siradica presso il Tribunale di Salerno.5.    Alla luce delle motivazioni esposte, deve dichiararsi la competenza del Tribunale diSalerno e disporsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Salerno.P.Q.M.Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cassino e ordina la trasmissione degli atti alProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Manda la cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 24-bis comma quarto cod. proc. pen.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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