CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 agosto 2026
Cassazione n. 24809/2026
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ti all’altra.RGN 21453/2024Pag.13Numero registro generale 21453/2024Numero sezionale 107/2026Numero di raccolta generale 24809/2026Data pubblicazione 27/08/2026Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamentosecondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità diragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorsodevono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, aciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass., Sez. 1, ordinanza n.17182 del 14 agosto 2020; Cass., Sez. 3, sentenza n. 10815 del 18aprile 2019) ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza della censuraall’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinarel’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunqueconsolidata l’autonoma motivazione afferente alla oggetto della censuradichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass., Sez. 3,ordinanza n. 15399 del 13 giugno 2018; Cass., Sez. L, ordinanzan. 27031 del 21 settembre 2023; Cass., Sez. L, sentenza n. 5238 del 9marzo 2026).14. Da tanto consegue che, confermandosi sul punto la sentenzaimpugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sulla base delseguente principio di diritto: «La sopravvenuta formazione del giudicatosulla legittimità del successivo diniego di sanatoria e della conseguenzialedecadenza dalla concessione e dal diritto di utilizzare l’acqua pubblica,avente contenuto assorbente e definitivo, determina il venir menodell’interesse all’impugnazione del precedente diniego di sanatoria (edegli atti a questo collegati), atteso che l’eventuale annullamento nonsarebbe comunque idoneo a produrre alcuna utilità concreta per la partericorrente».15. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.16. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.RGN 21453/2024Pag.14Numero registro generale 21453/2024Numero sezionale 107/2026Numero di raccolta generale 24809/2026Data pubblicazione 27/08/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la societàricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi edeuro 6.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge erimborso forfetario al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civilidella Corte Suprema di cassazione, in data 24 marzo 2026.Il PresidentePasquale D’AscolaRGN 21453/2024Pag.15