CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 luglio 2021
Cassazione n. 17908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Novara, riconosciuto il vincolo della continuazione, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4.000 euro di ammenda, con i doppi benefici di legge, perché ritenuto responsabile, in qualità di amministratore unico della Meccanica 2006 s.r.I., di plurime violazioni al d.lgs. n. 81 del 2008, come contestate ai capi 1), 2) e 3) della rubrica. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto appello, articolato in due motivi. 2.1. Con un primo motivo si chiede l'assoluzione con formula ampia. Assume il difensore che il Tribunale, nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, ha omesso di valutare correttamente la deposizione dei testi: [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato che era stato l'Hamid a riferire che era stato il geom. Cattaneo a dirgli di spostare il muletto; ispettore [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha dichiarato di aver visto l'Hamid spostare il muletto; [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non vi era più nessuno nei locali dell'azienda quando furono apposti i sigilli; [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che prendeva indicazioni sempre dal geom. Cattaneo, che ha confermato tale circostanza. Aggiunge il ricorrente che la pena sarebbe illegittima, perché nella motivazione è indicato il nome di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con un secondo motivo si invoca la prescrizione del reato e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, con i doppi benefici di legge. 3. Con ordinanza emessa il 20 luglio 2021, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, sull'esatto rilievo che, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda, la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e l'unica impugnazione prevista è, appunto, il ricorso per cassazione. 4. Cò posto, le censure dedotte con il primo motivo sono inammissibili perché, mirando a una diversa valutazione delle prove, sono articolate in fatto e quindi fuoriescono dal sindacato assegnato al giudice di legittimità, che, con riferimento ai vizi della motivazione, attiene esclusivamente alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, % Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale, sulla base delle prove dichiarative - in primis, quelle degli ispettori che rilevarono le infrazioni - e documentali acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ampiamente esaminate nella motivazione, ha accertato la penale responsabilità a titolo di dolo dell'imputato, perché costui, nella veste di amministratore unico della società, era ben consapevole che nei locali dell'azienda erano state accertate, in più occasioni, violazioni alla normativa antinfortunistica e, nondimeno, aveva deliberatamente lasciato immutato lo stato dei luoghi. Si osserva, inoltre, che l'indicazione, nella parte motivazionale relativa al trattamento sanzionatorio, del nominativo di [OSCURATO:PERSONA] è frutto di un mero laspus calami, posto che nell'ampia motivazione, oltre che nel dispositivo, compaiono le corrette generalità dell'imputato. 7. Con riferimento al secondo motivo, si osserva che, diversamente da quanto opinato dal difensore, il Tribunale ha applicato sia le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sia i doppi benefici di legge. Va rilevato, infine, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così de