CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14998/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Macerata in composizione monocratica ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e per l'effetto - ritenuta l'ipotesi attenuata - lo ha condannato alla pena di euro duemila di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 131-bis cod. pen. e 129 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. 3. La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reìterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, il Tribunale di Macerata ha ritenuto di non poter applicare l'istituto de quo, ritenendo trattarsi di fatto non particolarmente tenue; privo di qualsiasi contenuto, infine, appare il rilievo difensivo in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., oggetto di mera enunciazione poi non meglio esplicitata. La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 mar