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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33450/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9826/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro M. E C. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 6975/2022 depositata il 24/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 862/2020 la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Caserta aveva accolto i ricorsi proposti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Co. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento recanti maggiori imposte per l’anno 2014sulla base della determinazione di maggior reddito.

2. Sull’appello erariale la Co rte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha affermato in motivazione l’ « accoglimento del gravame» e in dispositivo ha pronunciatoil rigetto dell’appello.

3. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 24.4.2023 , fondato su un motivo.

4. Sono rimasti intimati i contribuenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 n. 4 del d.lgs. 54/92, nonché dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c. n. 4. motivazione apparente. contrasto insanabile motivazione –dispositivo».

1.1. Osserva l’Agenzia che dalla lettura della pronuncia emerge in maniera evidente la contraddittorietà tra la parte motivazionale e la parte dispositiva della sentenza, in quanto nella motivazione i giudici di secondo grado hanno affermato la validità e legittimità dell’atto impugnato e la infondatezza delle argomentazioni di parte, mentre nella parte dispositiva, inopinatamente ed in modo del tutto illogico, l’appello proposto dall’Ufficio delle entrate è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese di lite.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Questa Suprema Corte ha sancito il principio che «il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.

Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'”error in indicando” deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato “ictu oculi”, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza» (Cass. 17392 del 2004; Cass. n. 10129 del 1999; v. anche Cass. n. 16488 del 2006; Cass. n. 22433 del 2017; Cass. n. 26074 del 2018).

Diversamente, « il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.» ( Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 37079 del 2022).

2.2. Nel caso in esame la lettura della sentenza impugnata non consente di individuare con assoluta certezza il contenuto essenziale del decisum , alla luce del netto contrasto tra motivazione e dispositivo.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha ritenuto che le ragioni poste dal Collegio di primo grado a fondamento della decisione impugnata fossero giuridicamenteerronee e ha argomentato sulla fondatezza dell’atto impugnato, concludendo che questo andasse « integralmente confermato».

Però in dispositivo la CGT ha pronuncia to il rigetto dell’appello con condanna «degli appellanti» alle spese dei due gradi di giudizio: « La Corte rigetta l’appello.

Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 3.000,00 per ciascun grado di giudizio».

2.4. La divergenza non è emendabile attraverso correzione , non potendo prescindersi comunque da una indagine ricostruttiva sul pensiero del giudice.

3. In conclusione il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9826/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro M. E C. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 6975/2022 depositata il 24/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 862/2020 la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Caserta aveva accolto i ricorsi proposti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Co. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento recanti maggiori imposte per l’anno 2014sulla base della determinazione di maggior reddito. 2. Sull’appello erariale la Co rte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha affermato in motivazione l’ « accoglimento del gravame» e in dispositivo ha pronunciatoil rigetto dell’appello. 3. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 24.4.2023 , fondato su un motivo. 4. Sono rimasti intimati i contribuenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 n. 4 del d.lgs. 54/92, nonché dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c. n. 4. motivazione apparente. contrasto insanabile motivazione –dispositivo». 1.1. Osserva l’Agenzia che dalla lettura della pronuncia emerge in maniera evidente la contraddittorietà tra la parte motivazionale e la parte dispositiva della sentenza, in quanto nella motivazione i giudici di secondo grado hanno affermato la validità e legittimità dell’atto impugnato e la infondatezza delle argomentazioni di parte, mentre nella parte dispositiva, inopinatamente ed in modo del tutto illogico, l’appello proposto dall’Ufficio delle entrate è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese di lite. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Questa Suprema Corte ha sancito il principio che «il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'”error in indicando” deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato “ictu oculi”, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza» (Cass. 17392 del 2004; Cass. n. 10129 del 1999; v. anche Cass. n. 16488 del 2006; Cass. n. 22433 del 2017; Cass. n. 26074 del 2018). Diversamente, « il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.» ( Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 37079 del 2022). 2.2. Nel caso in esame la lettura della sentenza impugnata non consente di individuare con assoluta certezza il contenuto essenziale del decisum , alla luce del netto contrasto tra motivazione e dispositivo. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha ritenuto che le ragioni poste dal Collegio di primo grado a fondamento della decisione impugnata fossero giuridicamenteerronee e ha argomentato sulla fondatezza dell’atto impugnato, concludendo che questo andasse « integralmente confermato». Però in dispositivo la CGT ha pronuncia to il rigetto dell’appello con condanna «degli appellanti» alle spese dei due gradi di giudizio: « La Corte rigetta l’appello. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 3.000,00 per ciascun grado di giudizio». 2.4. La divergenza non è emendabile attraverso correzione , non potendo prescindersi comunque da una indagine ricostruttiva sul pensiero del giudice. 3. In conclusione il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere
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