CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 18003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Consorzio per lo Sviluppo delle [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Potenza,in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissarioliquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Parroni-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Potenza n. 234/2025 depositato il30/6/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dal decreto collegiale emesso dalTribunale di Potenza, in sede di opposizione allo stato passivo, n.Numero registro generale 16277/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 18003/2026Data pubblicazione 04/06/20268517/2025 del 30 giugno 2025, con il quale è stata confermatal’esclusione dallo stato passivo del Consorzio per lo sviluppo delle areeindustriali della provincia di Potenza, in liquidazione coatta amministrativa,del credito di € 171.200,00 vantato in sede chirografaria dal [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], asseritamentederivante da un furto di merce verificatosi nella notte fra l’11 ed il 12luglio 2005.2. Avverso tale decisione collegiale ha proposto ricorso per cassazione lacreditrice, sulla scorta di due motivi di contestazione.3. La procedura si è costituita con controricorso.4. Il Presidente coordinatore ha emesso una proposta di definizioneaccelerata dal ricorso, con provvedimento in data 17 dicembre 2025.5. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.6. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 14 maggio 2026, in vistadella quale entrambe le parti hanno depositato una memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto dalla procedura liquidatoria si fonda su due motivi didoglianza che sono così compendiati:1- Errore di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 l. fall..2- Errore di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218 e 1223 cod civ., nella misura in cui onerano ildebitore della prova della non imputabilità dell’inadempimento eimpongono che la causalità omissiva sia valutata secondo il criterio diprevedibilità oggettiva (“più probabile che non”).2. Il provvedimento per la decisione accelerata del ricorso si fonda suiseguenti motivi, per comodità di seguito ritrascritti:“La vicenda attiene a un credito risarcitorio vantato nei confronti delConsorzio ASI per un furto di merce avvenuto nel 2005, asseritamente daNumero registro generale 16277/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 18003/2026Data pubblicazione 04/06/2026ascrivere alla responsabilità del Consorzio siccome inadempiente rispettoagli obblighi di vigilanza e sorveglianza. In esito all’assoggettamento delConsorzio a liquidazione coatta amministrativa la domanda,originariamente pendente in sede di cognizione ordinaria, è statariproposta mediante insinuazione al passivo. Il credito non è statoammesso in mancanza di prove sulla causazione del danno da parte delconsorzio. L’opposizione è stata a sua volta respinta. Il ricorso percassazione, sorretto da due motivi, è inammissibile. Si deduce (i) l’erroredi diritto per violazione e falsa applicazione dell’art. 52 l. fall. e (ii) l’erroredi diritto per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod.civ. nella misura in cui onerano il debitore della prova della nonimputabilità dell’inadempimento e impongono che la causalità omissiva siavalutata secondo il criterio di prevedibilità oggettiva (“più probabile chenon”). Ma i motivi impingono in critiche di merito, a fronte di unadecisione basata su congruenti valutazioni in fatto: l’una involgente lagenericità previa dell’allegazione - “difetta la precisa allegazione da partedell’opponente dell’inadempimento imputato alla opposta, dedotto in modoassolutamente generico” -; l’altra involgente, di nuovo, la mancata precisaallegazione, oltre che la prova, del “nesso di causalità giuridica tral’inadempimento e il danno” e, soprattutto, del “danno-conseguenzaderivante”.3. Reputa il collegio che tali conclusioni siano pienamente condivisibili.In effetti il ricorso, sotto l’apparente richiamo al vizio di violazione e/ofalsa applicazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., tendecomplessivamente a una diversa ricostruzione dei fatti di causa e ad unadiversa valutazione del quadro probatorio e delle richieste istruttorieformulate, cercando di ottenere in questa sede di legittimità uninammissibile terzo grado di merito.Come è noto, infatti, “deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaNumero registro generale 16277/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 18003/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme” (Sez. 2, ord. n.10927 del 23/4/2024); in precedenza anche Sez. U, sent. n. 34476 del27/12/2019 ha affermato esplicitamente che “è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”.Anche una rivalutazione delle istanze istruttorie appare in questa sede nonconsentita, se si considera che per le prove testimoniali è stata svolta unamotivata valutazione di genericità, con la conseguente inconcludenza dellestesse al fine di poter accertare una responsabilità in capo al Consorzio poisottoposto ad LCA (si legge nel provvedimento impugnato che “la provatestimoniale articolata non è idonea, in quanto insufficiente, a sanare ildifetto di allegazione dell’inadempimento ed a fornire prova del nesso dicausalità giuridica e del danno-conseguenza”); inoltre, anche il rigettodell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. risulta compiuta con unamotivazione non di maniera ed in linea con la costante giurisprudenza diquesta Corte, nella parte in cui si afferma che la sollecitazione dell’ordinedi esibizione non può colmare le lacune difensive della stessa parterichiedente, né aggirare gli oneri probatori previsti in capo alla parteasseritamente danneggiata. Si è infatti condivisibilmente ritenuto chel'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilitàdi cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce unostrumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in casodi impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non persupplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istantee che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudenteNumero registro generale 16277/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 18003/2026Data pubblicazione 04/06/2026apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può,quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di normadi diritto (cfr. Cass. Sez. 2, ord. n. 31251 del 3/11/2021).4. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizioseguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4,c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis, comma 3, c.p.c. contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quartocomma dell’art. 96 c.p.c., codificando altresì un’ipotesi normativa di abusodel processo che la conformità della decisione definitiva a quellainizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. S.U.13.10.2023, n. 28540).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti dellacontroparte, al pagamento della somma equitativamente determinata dieuro 6.000, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500 infavore della Cassa delle ammende.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.200# (di cuianticipazioni per euro 200), oltre a spese generali ed accessori come perlegge;condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 6.000in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500 afavore della Cassa delle ammende;Numero registro generale 16277/2025Numero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 18003/2026Data pubblicazione 04/06/2026ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed inquanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026Il Presidente