CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 22638/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi giusta procura speciale in attidall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, VialeXXI Aprile, 11 presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] e con domi-cilio digitale ex lege-ricorrente-controComune di Collepasso, in persona del Sindaco in carica, rappresentato edifeso giusta procura speciale in atti dall'[OSCURATO:PERSONA] e con do-micilio digitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] per la determinazione dell'indennità di espropria-zione di Lecce, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11495/2021Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 22638/2026Data pubblicazione 02/07/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 167/2021 depositatail 9/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso, notificato in data 22.04.2021, [OSCURATO:PERSONA], NicolaNapoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],hanno chiesto con sette motivi la cassazione della sentenza della Corte d'ap-pello di Lecce n. 167/21 del 09.02.2021, pronunciata in sede di rinvio inseguito alla sentenza di questa Corte n. 7308 del 2015.2. La procedura di esproprio, da cui si era originata l'azione promossada [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei ricorrenti, per la determinazione della giu-sta indennità, aveva riguardato un terreno di complessivi mq 5.165, di pro-prietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, e degli altri comproprietariqui intimati, parte di un maggiore appezzamento ricompreso nel perimetrourbano del Comune di Collepasso (LE) e tipizzato dallo strumento urbani-stico come zona E1 – verde agricolo speciale, circondato su più lati da zonaB – completamento urbano.Il Comune di Collepasso aveva avviato un intervento di trasforma-zione urbanistica volto alla realizzazione di una piazza e di una strada pub-blica, come previsto dal progetto adottato con delibera del Consiglio comu-nale n. 14/2000 e approvato definitivamente con delibera n. 24/2000, cuiaveva fatto seguito l'approvazione del progetto esecutivo con delibera dellaGiunta municipale n. 17/2001.In attuazione di tale programma, l'ente locale aveva disposto l'occu-pazione d'urgenza del fondo con delibera G.M. n. 56/2001, dando esecu-zione all'immissione in possesso in data 14 maggio 2001, e aveva succes-sivamente emanato il decreto di esproprio n. 51 del 15 aprile 2002.Numero registro generale 11495/2021Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 22638/2026Data pubblicazione 02/07/20262.1. Nelle contestazioni portate dall'opponente nella prima fase delgiudizio, l'opera programmata comportava una trasformazione irreversibiledel suolo e la destinazione urbanistica impressa al fondo, che non costituivavincolo conformativo generale e incideva in modo particolare sulla proprietàdegli espropriati, assumendo natura sostanzialmente espropriativa. La pro-cedura espropriativa articolata in dichiarazione di pubblica utilità, occupa-zione d'urgenza e decreto di esproprio, avrebbe dovuto esprimersi attra-verso una corretta valutazione economica da condursi secondo il criterio delvalore venale pieno.2.2. Con la sentenza n. 7308 cit., questa Corte accoglieva il quintomotivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] si doleva del fatto che l'indennità diespropriazione non fosse stata commisurata al valore venale del bene,quand'anche di natura agricola, e che non fosse stata determinata in misuracongrua, seria, adeguata e non meramente simbolica.La Corte riteneva che “in tema di determinazione dell'indennità diespropriazione, qualora l'espropriato contesti, come nel caso, anche sotto ilprofilo della natura non agricola, ma parzialmente edificatoria, del terreno,la quantificazione operata dalla corte di appello con il criterio del VAM (va-lore agricolo medio) previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n.359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, e dichiarato incostituzionale dalla so-pravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, la stimadell'indennità deve essere effettuata utilizzandosi il criterio generale del va-lore venale pieno, tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 applicandosi lamenzionata pronuncia di illegittimità ai rapporti non ancora definitivamenteesauriti (Cfr., tra le altre, Cass. S.U. n. 17868 del 2013), quale quello dispecie” e cassava la sentenza n. 790/2006 della Corte d'Appello di Lecce,depositata il 16/11/2006.2.3. In sede di rinvio, con la decisione indicata in epigrafe, la Cortesalentina, pronunciando sulle opposizioni alla stima proposte in riassunzionedal dante causa degli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], avverso la determina-Numero registro generale 11495/2021Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 22638/2026Data pubblicazione 02/07/2026zione operata dal Comune di Collepasso e dallo stesso Comune di Collepassoavverso la determinazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] provinciale per gliespropri di Lecce, ha ritenuto fondata l'opposizione alla stima dell'ente lo-cale, così determinando “in € 10.020,10 l'indennità di esproprio ed in €765,38 l'indennità di occupazione temporanea spettante complessivamenteai comproprietari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnaMaria Napoli e [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali decorrenti sulla differenzatra l'importo provvisorio originariamente depositato a titolo di capitale equello effettivamente dovuto, fino all'integrazione dello stesso”.2.4. La destinazione del terreno era ritenuta dalla Corte territorialeidonea a qualificare il fondo come agricolo e, dunque, a giustificare l'appli-cazione del criterio del valore agricolo medio. La documentazione tecnicaacquisita agli atti, tuttavia – e in particolare la relazione dell'ing. Fasanorichiamata dal CTU Mutinati –, evidenziava come l'area fosse di fatto cir-condata su più lati da zona B di completamento urbano, inserita in un con-testo già urbanizzato e caratterizzata da una prossimità funzionale alle areeedificabili.3. Resiste con controricorso il Comune Collepasso. Le altre parti sonorimaste intimate.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “Violazione art. 384 c.p.c. (360 c. 1 n. 4).Violazione art. 112 c.p.c. (360 c. 1 n. 3, 4) – limiti giudizio di rinvio – casodi specie: annullamento per violazione norme di diritto – necessario rispettoprincipio di diritto senza possibilità di modificare accertamento e valutazionefatti già acquisiti al processo – violazione– in ogni caso violazione principiodi diritto – nuova valutazione coincidente con VAM).Numero registro generale 11495/2021Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 22638/2026Data pubblicazione 02/07/2026La Corte territoriale, anziché attenersi al principio di diritto enunciatodalla Cassazione – che imponeva di determinare l'indennità di espropriazio-ne secondo il valore venale pieno e non più secondo il VAM, dichiarato inco-stituzionale – ha reiterato una valutazione fondata proprio sul criterio agri-colo, disattendendo il devolutum e riproponendo, nella sostanza, la stessaimpostazione già cassata.2. Il secondo motivo deduce “Violazione artt. 116, 177 c. 2 c.p.c. (360c. 1 n. 4). Omessa motivazione su punto decisivo (360 c. 1 n. 3 e 5).Travisamento dei fatti – disposta rinnovazione CTU con nomina nuovo perito– ordinanza impugnata con richiesta di revoca – motivazioni errate alla basedella rinnovazione – presunta esclusione in sede di legittimità della possibileutilizzazione intermedia – erroneità”.La Corte d'Appello avrebbe disposto la rinnovazione della CTU conl'ordinanza del 28 marzo 2017, assumendo erroneamente che il precedenteCTU non avesse risposto al quesito, mentre la consulenza Mutinati avevapuntualmente determinato il valore venale del bene in conformità al princi-pio di diritto. La rinnovazione sarebbe stata quindi disposta in violazionedegli artt. 116 e 177 c.p.c., con conseguente nullità dell'ordinanza e dellasentenza che su di essa si fonda.3. Il terzo motivo fa valere “Omesso esame fatto decisivo (360 c. 1 n.4). Motivazione illogica e apparente (360 c. 1 n. 3 e 5) – omessa verificanatura vincolo ‒ presunta qualifica conformativa in sede di legittimità –erroneità – vincolo lenticolare espropriativo”.La censura riguarda l'erronea qualificazione urbanistica del fondo.La Corte territoriale avrebbe ritenuto che la destinazione E1 – verdeagricolo speciale integrasse un vincolo conformativo, non soggetto a deca-denza. Il ricorso evidenzia invece che, nella concreta fattispecie, il vincoloavrebbe inciso esclusivamente sul fondo degli espropriati e sarebbe risultatofunzionale alla realizzazione dell'opera pubblica, assumendo dunque naturaNumero registro generale 11495/2021Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 22638/2026Data pubblicazione 02/07/2026espropriativa. La Corte non avrebbe esaminato tale fatto decisivo, incorren-do in violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.4. Il quarto motivo denuncia “Violazione art. 42 Cost. (360 c. 1 n. 3 e4), art. 1 Prot. Add. CEDU. Travisamento dei fatti. Violazione art. 112 c.p.c.Omesso esame NTA. Motivazione inesistente (360 c. 1 n. 4 e 5) – previsionePdF e NTA – utilizzazione intermedia – omessa verifica e valorizzazione”.L'ordinanza con cui la Corte territoriale aveva disposto il rinnovo della CTUsarebbe stata erronea, poiché il quesito formulato al nuovo consulenteavrebbe nuovamente indirizzato la stima verso il valore agricolo, in apertocontrasto con il principio di diritto della Cassazione e con la dichiarataillegittimità costituzionale dell'art. 5‑bis, comma 4, L. n. 359/1992. [OSCURATO:PERSONA] così eluso il vincolo derivante dalla sentenza rescindente.5. Il quinto motivo deduce “Violazione Legge n. 359/1992 art. 5-bisc. 4 e delle norme di cui al titolo II Legge n. 865/1971 (360 c. 1 n. 3).Violazione Legge n. 2359/1865 art. 39 (360 c. 1 n. 3). Violazione art. 111Cost. e 112 c.p.c. (360 c. 1 n. 4) – omessa verifica e valorizzazioneutilizzazione intermedia terreno – recepimento acritico CTU ed omessoriscontro a osservazioni CTP – omessa verifica caratteristiche bene eliquidazione serio ristoro – conferma quantificazione secondo VAM”.Viene censurata l'impugnata sentenza perché la Corte territorialeavrebbe determinato l'indennità di espropriazione considerando il fondocome meramente agricolo, nonostante l'impossibilità di coltivazione e lapresenza di possibilità alternative di utilizzazione consentite dallo strumentourbanistico. La stima è risultata simbolica e non conforme al criterio delvalore venale pieno.6. Il sesto motivo deduce “Violazione art. 111 n. 4 Cost . Motivazioneapparente (360 c. 1 n. 4 e 5). Violazione art. 3 Cost. (motivazione irra-zionale) (360 c. 1 n. 3 e 5) – recepimento acritico CTU – CTU contrad-dittoria, erronea e nulla”.Numero registro generale 11495/2021Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 22638/2026Data pubblicazione 02/07/2026I ricorrenti contestano l'adesione della Corte alla CTU Mangia, che hautilizzato un criterio sintetico‑comparativo privo di adeguati riscontri, fonda-to su valori agricoli e non su beni realmente comparabili. La Corte ha recepi-to tale stima senza motivazione sufficiente, reiterando la valutazione giàcensurata dalla Cassazione e disattendendo la consulenza Mutinati, confor-me al principio di diritto.7. Il settimo motivo denuncia “Violazione art. 112 c.p.c. (360 c. 1 n.4). Omesso esame fatto decisivo (360 c. 1 n. 3, 4, 5) – errata considerazio-ne situazione di fatto terreno ed omessa verifica destinazione risultante dalverbale di immissione in possesso”.Si fa valere l'ulteriore errore in cui sarebbe incorsa la Corte territorialenel ritenere agricola la zona ablata sulla base della presenza di “sette piantedi fico spontanee”, senza considerare che il Comune aveva assoggettato ilfondo a ICI come area edificabile, riconoscendone dunque una diversapotenzialità economica. Anche tale omissione avrebbe condotto a una stimairrisoria e non conforme ai criteri imposti dalla giurisprudenza costituzionalee di legittimità.8. Il Comune di Collepasso nel proposto controricorso sostiene che ilricorso è inammissibile, perché elusivo del giudicato, e infondato perchécontrario ai principi già fissati dalla Cassazione e alla realtà fattuale delterreno, pacificamente agricolo e privo di potenzialità edificatorie e comun-que rivalutativo del merito tecnico‑estimativo, non sindacabile in sede dilegittimità.9. I motivi primo, quarto e quinto sono fondati; i motivi secondo eterzo vanno rigettati, i restanti restano assorbiti.10. Deve darsi un esame congiunto dei motivi di ricorso, che impone,in via preliminare, di ricostruire l'esatto perimetro del giudizio di rinvio,quale risultante dalla sentenza di questa Corte n. 7308/2015.10.1. Con siffatta decisione, la Corte di cassazione ha confermato laqualificazione del fondo come non edificabile, in quanto tipizzato in zona E1Numero registro generale 11495/2021Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 22638/2026Data pubblicazione 02/07/2026“verde agricolo speciale”, vincolo ritenuto conformativo e non soggetto adecadenza; ma ha, al contempo, accolto il quinto motivo di ricorso, affer-mando che – a seguito della declaratoria di incostituzionalità del criterio delvalore agricolo medio (VAM) operata dalla Corte costituzionale con sentenzan. 181/2011 – la stima dell'indennità di espropriazione deve essere effettua-ta applicando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dall'art. 39della legge n. 2359/1865.10.2. La Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, ha invece frainteso laportata della sentenza rescindente, ritenendo che il rigetto dei motivi atti-nenti alla natura edificatoria del fondo comportasse l'impossibilità di valo-rizzare, ai fini della stima, qualsiasi potenzialità intermedia o alternativa, eche l'unico parametro utilizzabile fosse quello del mercato dei terreni agricoliprivi di utilità agronomica. Tale impostazione ha condotto a un risultatoestimativo del tutto disallineato rispetto al principio di diritto fissato daquesta Corte, culminato nella determinazione dell'indennità in euro10.020,10, valore meramente simbolico e non rappresentativo del realevalore venale del bene.11. Sull'indicata premessa vanno scrutinati i proposti motivi di ricorsonei termini di seguito indicati e precisati.11.1. Il primo, quarto e quinto motivo di ricorso, di cui può darsicongiunta trattazione perché connessi, sono dunque fondati.11.1.1. E' fondato il primo, perché la Corte territoriale ha violato l'art.384 c.p.c. non uniformandosi al principio di diritto vincolante, che imponevauna stima secondo il valore venale pieno, comprensivo delle potenzialitàintermedie.La sentenza impugnata ha invece applicato un criterio sostanzialmen-te equivalente al VAM, sebbene formalmente dissimulato attraverso il ricor-so al metodo sintetico-comparativo su terreni agricoli, giungendo a unavalutazione di euro 10.020,10, manifestamente incongrua rispetto allanatura e alla collocazione del fondo.Numero registro generale 11495/2021Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 22638/2026Data pubblicazione 02/07/202611.1.2. Sono fondati ancora il quarto e il quinto motivo di ricorsoperché la Corte d'Appello, nel formulare il quesito al CTU Mangia, ha ristret-to l'indagine al mercato dei terreni agricoli con analoghe caratteristiche,escludendo ogni valutazione delle possibilità di utilizzazione ulteriori.Il CTU ha quindi applicato un criterio sintetico-comparativo riferitoesclusivamente a terreni agricoli privi di potenzialità, giungendo a una stimadel tutto disallineata rispetto al principio del valore venale pieno.La Corte territoriale ha recepito tale stima senza verificare se essarispecchiasse le potenzialità effettive del fondo, ignorando che la giurispru-denza di questa Corte consente – e impone – di considerare le utilizzazioniintermedie, purché assentite dalla normativa vigente.In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, qualoral'espropriato contesti, come nel caso, anche sotto il profilo della natura nonagricola, ma parzialmente edificatoria, del terreno, la quantificazione opera-ta dalla corte di appello con il criterio del VAM (valore agricolo medio) pre-visto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis,comma 4, e dichiarato incostituzionale dalla sopravvenuta sentenza dellaCorte costituzionale n. 181 del 2011, la stima dell'indennità deve essereeffettuata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dallaL. n. 2359 del 1865, art. 39, applicandosi la menzionata pronuncia diillegittimità ai rapporti non ancora definitivamente esauriti (cfr., tra le altre,Cass. S.U. n. 17868 del 2013), quale quello di specie” (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 7308 del 2015, di rinvio).Nel tempo, in affinamento del principio, questa Corte si è espressa nelsenso che la stima effettuata in base al criterio del valore venale pienocomprenda la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungereil livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore ediverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazio-ne di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quellaagricola e quella edificatoria (quali le fattispecie relative all'occupazione diNumero registro generale 11495/2021Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 22638/2026Data pubblicazione 02/07/2026un'area destinata ad attrezzature sportive, campi da gioco ed attrezzaturevarie, parcheggi, depositi, chioschi per la vendita di prodotti) (Cass. S.U.,Sentenza n. 7454 del 19/03/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27960 del4/10/2023).La sentenza impugnata ha invece applicato un criterio estimativoerroneo, reiterando la logica sottesa al VAM, già dichiarato incostituzionale,e disattendendo il principio di diritto vincolante.11.2. Il secondo motivo è infondato e va rigettato.La rinnovazione della CTU, in sé considerata, rientra nei poteri delgiudice di rinvio, il quale può disporre nuovi accertamenti tecnici quandoritenga non convincenti quelli precedenti.L'errore della Corte territoriale non risiede nell'avere disposto unanuova CTU, ma nell'avere indirizzato l'indagine verso criteri valutativiincompatibili con il valore venale pieno. La censura, pertanto, non coglie nelsegno, non censurando il punto decisivo.11.3. Il terzo motivo è parimenti infondato.La questione relativa alla natura conformativa o espropriativa delvincolo urbanistico è stata definitivamente risolta dalla sentenza n. 7308/2015, che ha qualificato la destinazione E1 come vincolo conformativo. Taleaccertamento costituisce giudicato interno e non può essere rimesso indiscussione.11.4. Gli ulteriori motivi restano assorbiti, poiché tutti riconducibili allamedesima erronea impostazione valutativa adottata dalla Corte territoriale.12. In via conclusiva, accolti i motivi primo, quarto e quinto, rigettatiil secondo e il terzo e assorbiti i restanti, la Corte cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa davanti alla Corte d'Appello di Lecce, in diversacomposizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 11495/2021Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 22638/2026Data pubblicazione 02/07/2026La Corte accoglie i motivi primo, quarto e quinto di ricorso nei termini di cuiin motivazione, rigetta il secondo e il terzo e dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causaalla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di prov-vedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/05/2026.Il PresidenteGuido Mercolino