CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 12112/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s'N.N Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Firenze ha accolto l'istanza presentata ex art. 35 ter ord. pen. dal condannato in relazione ad alcuni periodi di detenzione e ha respinto la medesima richiesta in relazione ai periodi di detenzione subiti a [OSCURATO:PERSONA] e a Sollicciano; Rilevato che in un articolato motivo di ricorso e nella memoria pervenuta il 15/02/2024 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli argomenti posti dal giudice della sorveglianza, evidenziando in specifico che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni di detenzione patite dal condannato quanto al periodo trascorso a Sollicciano con uno spazio disponibile di soli 3,04 mq; Rilevato che le doglianze sollevate nel ricorso, sebbene qualificate come violazioni di legge, costituiscono mera reiterazione di quanto già dedotto avanti al Tribunale di sorveglianza e sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti e già correttamente e adeguatamente valutati dal giudice della sorveglianza che, nella motivazione, ha fatto specifico riferimento ai fattori compensativi sui quali ha fondato la conclusione cui è pervenuto; Rilevato quindi che il ricorso non è pertanto consentito in quanto ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 bis, ord. pen. averso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza è ammesso ricorso solo per violazione di legge; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen