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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23015/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

03/2026 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorsoinammissibile e dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 3 febbraio 2026, il GIP del Tribunale di Lecce respingeva l'istanza direvoca del sequestro preventivo disposto su un autoarticolato (motrice tg.

FH103EG e rimorchiotg. [OSCURATO:TARGA]) di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA].

Il sequestro era stato originariamenteemesso in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 152/2006, contestato inconcorso alla legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], per due trasporti di rifiutiasseritamente illeciti, avvenuti in data 14 e 15 febbraio 2023.2.

Avverso tale provvedimento, la difesa proponeva appello ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p.dinanzi al Tribunale del Riesame di Lecce.

Con ordinanza del 3 marzo 2026, il Tribunale rigettaval'appello, confermando il provvedimento del GIP e il vincolo reale sui mezzi.Il Tribunale del Riesame, nel motivare la propria decisione, ha evidenziato, in primo luogo, lapalese contraddizione tra la linea difensiva adottata in sede di riesame, procedimento definitocon ordinanza del 7 marzo 2025, che ammetteva l'avvenuto affidamento del trasporto ma siaddebitava la condotta illecita esclusivamente all'autista, asserendo la buona fede della società,e la nuova prospettazione offerta in sede di appello, che negava radicalmente che i trasporticontestati fossero mai stati eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha ritenutostrumentale la produzione documentale tardiva, volta a dimostrare l'esecuzione di altri trasportinegli stessi giorni e orari, e ha ipotizzato che tale documentazione potesse essere stataprecostituita al fine di ottenere il dissequestro.

Ha sottolineato, inoltre, una serie di anomalie eintrecci tra le diverse società coinvolte, che proiettavano "ombre di sospetto" sull'interaoperazione e rendevano inverosimile la tesi dell'estraneità della ricorrente e del coinvolgimento"a sua insaputa" della società di trasporti.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del proprio difensore, affidandolo ad un unico, articolato motivo con cui si lamenta laviolazione di legge in relazione alla valutazione del fumus commissi delicti.La ricorrente sostiene che il Tribunale ha fondato la propria decisione su elementicontraddittori e inconciliabili, violando la regola di giudizio del favor rei.

In sintesi, la difesaargomenta che:a) la decisione impugnata si fonderebbe su un errore difensivo iniziale, consistito nel darecredito ai Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) prodotti dall'accusa, che si sono poi rivelatifalsi;b) il fumus del reato poggerebbe unicamente su tali FIR falsi, privi di qualsiasi attitudinedimostrativa, in quanto attestanti conferimenti di rifiuti (presso un impianto della [OSCURATO:SOCIETA].) maiavvenuti;c) il Tribunale avrebbe erroneamente svalutato la documentazione difensiva (altri FIR, foglidi pesata, estratti del registro di carico e scarico), che dimostrava che il 14 e il 15 febbraio 2023il mezzo in sequestro aveva eseguito dei trasporti di rifiuti dall’impianto di Portocannone diEcomolise [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. all’impianto di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sito a Guglionesi, il secondo deiquali effettuato dopo che era stato effettuato un trasporto di rifiuti dall’impianto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.di Bari a quello di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sito in [OSCURATO:PERSONA]Angelo, definendola strumentale eipotizzandone la falsità senza alcun elemento di prova, nonostante provenisse, in parte, da unsoggetto terzo rimasto estraneo alle indagini (la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.).d) a fronte di un insanabile contrasto documentale, il dubbio avrebbe dovuto risolversi afavore dell'indagata, anziché portare a congetture accusatorie sfornite di riscontro.2.1 Con la memoria depositata la difesa ha ribadito che i FIR fondati l’accusa era falsi e chenon vi era alcuna prova che l’autoarticolato in sequestro avesse effettuato i trasporti di rifiutifondanti l’accusa aggiungendo che considerazioni di ordine logico e la documentazione allegataall’appello cautelare, proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ossia “da soggetto che è totalmenteestraneo a tutti i fatti oggetto di indagine e del procedimento penale”, deponevano in favoredell’ipotesi ricostruttiva fondante la richiesta di dissequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelarireali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita,in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell'art. 325, comma1, cod. proc. pen.

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazionedi legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod.proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo,Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia,Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Con ciò volendo significareche, nel giudizio afferente misure cautelari reali, non è consentita la denuncia di vizi dellamotivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderlameramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, dicompletezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamenteinidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora,allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti deinecessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisionedella misura (Sez. 5, n. 40306 del 17/9/2024, Polonia; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Rv.245093).

Dunque, come precisa Sez. 5, n. 40306 del 17/9/2024, Polonia, “se non può essereproposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione diargomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque,risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato - è,invece, possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione dellalegge, sui provvedimenti applicativi della misura cautelare reale, ove si profili la totale esclusionedi argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione dellamisura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto diconfrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che,singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez.6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza diargomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni dicui agli artt. 111 sesto comma, Cost, 125 comma 3 cod. proc. pen., poiché l'apparatogiustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale”.2.

In tale ottica, deve osservarsi come, nel caso di specie, il tribunale abbia affrontato il temadel fumus commissi delicti con motivazione affatto apparente, risolvendosi le doglianze difensivesul punto nella denuncia, non consentita, di vizi della motivazione.La difesa, infatti, contrappone alla valutazione operata dal Tribunale del Riesame una propriainterpretazione alternativa del materiale probatorio, ritenuta maggiormente persuasiva,chiedendo di accordare prevalenza alla documentazione difensiva (i FIR e i fogli di pesata relativiai trasporti asseritamente incompatibili) rispetto a quella su cui si fonda l'ipotesi accusatoria.Tale operazione non è, però, consentita.

Il Tribunale del Riesame, con motivazione tutt'altroche apparente, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la sussistenzadel fumus commissi delicti.

In particolare, il giudice della cautela ha:valorizzato la radicale e inspiegata contraddizione tra le due linee difensive, la prima,sviluppata in sede di riesame, che ammetteva che l’autoarticolato in sequestro era statoutilizzato per i trasporti illeciti adducendo, a giustificazione, che [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato nellaconformità dell’impianto Eko di Onano e che il trasporto dei rifiuti di [OSCURATO:PERSONA] in sitinon autorizzati era da addebitarsi all’autista infedele, la seconda, proposta con l’appello, cheescludeva qualunque coinvolgimento di autista e autoarticolato nei trasporti documentati dai FIRfondanti l’ipotesi accusatoria, ritenendola un indice della scarsa attendibilità della seconda e piùrecente versione dei fatti;considerato la tardività della produzione documentale, leggendola non come un "erroregiustificabile" ma come un elemento a sostegno della sua potenziale strumentalità;dato rilievo alle anomalie di due dei tre FIR allegati alla richiesta di revoca del sequestro cheriportavano, quale giorno di emissione, quello precedente alla data del trasporto;considerato il complesso quadro dei rapporti tra le società coinvolte ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), risultando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](società che nell’ipotesi accusatoria erano rispettivamente produttrice e intermediaria dei rifiutiillecitamente smaltiti), nei FIR fondanti l’istanza di dissequestro, la prima, destinataria dei rifiutidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la seconda produttrice dei rifiuti trasportati nell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] UmbertoS.r.l., così delineando anomalie e coincidenze tali da far apparire plausibile l'ipotesi di "un'astutaarticolazione di rapporti fra varie imprese" volta a mascherare attività illecite;ritenuto illogica e inverosimile la tesi difensiva secondo cui terzi soggetti (gli amministratoridi [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero inserito fittiziamente e all'insaputa della [OSCURATO:SOCIETA]. i dati precisi del suo automezzo e del suo autista in documenti falsi, esponendosial rischio di una denuncia da parte della stessa società di trasporti, denuncia che peraltro nonrisulta essere stata sporta;ritenuto incomprensibile come gli autori dei falsi potessero aver saputo le generalitàdell’autista cui, nei giorni 14 e 15 febbraio 2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva affidatol’autoarticolato in sequestro.2.1 A fronte di tale percorso argomentativo, logico e coerente, le censure della ricorrente sirisolvono in una mera critica alla valutazione di merito compiuta dal giudice.

La difesa contestal'interpretazione data dal Tribunale agli elementi acquisiti, così chiaramente dimostrando, chesussiste un ragionamento probatorio in grado di sorreggere il rigetto contestato.

Sostenere chei FIR dell'accusa siano "falsi" e quelli della difesa "genuini", o che il dubbio probatorio dovesseessere risolto in senso favorevole alla difesa, attiene al nucleo del giudizio di merito sullaconsistenza e gravità indiziaria, così da postulare a questa Corte una nuova complessivavalutazione del quadro indiziario, al fine di ottenerne una interpretazione più favorevole alladifesa, che è estranea al giudizio di legittimità.2.2 Deve, peraltro, ricordarsi che, in tema di misure cautelari reali, la verifica del Tribunalenon deve tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ma deve investire solo lapossibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato.

Ciò non significa, ovviamente,che sia sufficiente, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, la mera postulazione daparte del pubblico ministero dell'esistenza del reato, perché il giudice del riesame, nella suapronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente le concrete risultanzeprocessuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nellamotivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto aifatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta al suo esame (Sez. 4, n. 30867 del29/9/2020, Maragno; Sez. 4, n. 4049 del 30/11/2011, Proc. Trib.

Firenze in proc.

Sereni edaltri).Deve, quindi, concludersi, tenuto conto dei limiti del controllo esercitabile in questa sede sullamotivazione del provvedimento impugnato, che non risulta censurabile l’ordinanza del Tribunalela cui motivazione, oggettivamente esistente è tutt'altro che apparente, rende non configurabileil vizio di violazioni di legge rilevabile in questa sede.3.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, econsiderato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente sopportile spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favoredella Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in data 11/6/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2026 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorsoinammissibile e dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 febbraio 2026, il GIP del Tribunale di Lecce respingeva l'istanza direvoca del sequestro preventivo disposto su un autoarticolato (motrice tg. FH103EG e rimorchiotg. [OSCURATO:TARGA]) di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]. Il sequestro era stato originariamenteemesso in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 152/2006, contestato inconcorso alla legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], per due trasporti di rifiutiasseritamente illeciti, avvenuti in data 14 e 15 febbraio 2023.2. Avverso tale provvedimento, la difesa proponeva appello ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p.dinanzi al Tribunale del Riesame di Lecce. Con ordinanza del 3 marzo 2026, il Tribunale rigettaval'appello, confermando il provvedimento del GIP e il vincolo reale sui mezzi.Il Tribunale del Riesame, nel motivare la propria decisione, ha evidenziato, in primo luogo, lapalese contraddizione tra la linea difensiva adottata in sede di riesame, procedimento definitocon ordinanza del 7 marzo 2025, che ammetteva l'avvenuto affidamento del trasporto ma siaddebitava la condotta illecita esclusivamente all'autista, asserendo la buona fede della società,e la nuova prospettazione offerta in sede di appello, che negava radicalmente che i trasporticontestati fossero mai stati eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha ritenutostrumentale la produzione documentale tardiva, volta a dimostrare l'esecuzione di altri trasportinegli stessi giorni e orari, e ha ipotizzato che tale documentazione potesse essere stataprecostituita al fine di ottenere il dissequestro. Ha sottolineato, inoltre, una serie di anomalie eintrecci tra le diverse società coinvolte, che proiettavano "ombre di sospetto" sull'interaoperazione e rendevano inverosimile la tesi dell'estraneità della ricorrente e del coinvolgimento"a sua insaputa" della società di trasporti.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del proprio difensore, affidandolo ad un unico, articolato motivo con cui si lamenta laviolazione di legge in relazione alla valutazione del fumus commissi delicti.La ricorrente sostiene che il Tribunale ha fondato la propria decisione su elementicontraddittori e inconciliabili, violando la regola di giudizio del favor rei. In sintesi, la difesaargomenta che:a) la decisione impugnata si fonderebbe su un errore difensivo iniziale, consistito nel darecredito ai Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) prodotti dall'accusa, che si sono poi rivelatifalsi;b) il fumus del reato poggerebbe unicamente su tali FIR falsi, privi di qualsiasi attitudinedimostrativa, in quanto attestanti conferimenti di rifiuti (presso un impianto della [OSCURATO:SOCIETA].) maiavvenuti;c) il Tribunale avrebbe erroneamente svalutato la documentazione difensiva (altri FIR, foglidi pesata, estratti del registro di carico e scarico), che dimostrava che il 14 e il 15 febbraio 2023il mezzo in sequestro aveva eseguito dei trasporti di rifiuti dall’impianto di Portocannone diEcomolise [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. all’impianto di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sito a Guglionesi, il secondo deiquali effettuato dopo che era stato effettuato un trasporto di rifiuti dall’impianto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.di Bari a quello di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sito in [OSCURATO:PERSONA]Angelo, definendola strumentale eipotizzandone la falsità senza alcun elemento di prova, nonostante provenisse, in parte, da unsoggetto terzo rimasto estraneo alle indagini (la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.).d) a fronte di un insanabile contrasto documentale, il dubbio avrebbe dovuto risolversi afavore dell'indagata, anziché portare a congetture accusatorie sfornite di riscontro.2.1 Con la memoria depositata la difesa ha ribadito che i FIR fondati l’accusa era falsi e chenon vi era alcuna prova che l’autoarticolato in sequestro avesse effettuato i trasporti di rifiutifondanti l’accusa aggiungendo che considerazioni di ordine logico e la documentazione allegataall’appello cautelare, proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ossia “da soggetto che è totalmenteestraneo a tutti i fatti oggetto di indagine e del procedimento penale”, deponevano in favoredell’ipotesi ricostruttiva fondante la richiesta di dissequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelarireali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita,in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell'art. 325, comma1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazionedi legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod.proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo,Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia,Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Con ciò volendo significareche, nel giudizio afferente misure cautelari reali, non è consentita la denuncia di vizi dellamotivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderlameramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, dicompletezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamenteinidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora,allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti deinecessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisionedella misura (Sez. 5, n. 40306 del 17/9/2024, Polonia; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Rv.245093). Dunque, come precisa Sez. 5, n. 40306 del 17/9/2024, Polonia, “se non può essereproposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione diargomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque,risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato - è,invece, possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione dellalegge, sui provvedimenti applicativi della misura cautelare reale, ove si profili la totale esclusionedi argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione dellamisura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto diconfrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che,singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez.6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza diargomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni dicui agli artt. 111 sesto comma, Cost, 125 comma 3 cod. proc. pen., poiché l'apparatogiustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale”.2. In tale ottica, deve osservarsi come, nel caso di specie, il tribunale abbia affrontato il temadel fumus commissi delicti con motivazione affatto apparente, risolvendosi le doglianze difensivesul punto nella denuncia, non consentita, di vizi della motivazione.La difesa, infatti, contrappone alla valutazione operata dal Tribunale del Riesame una propriainterpretazione alternativa del materiale probatorio, ritenuta maggiormente persuasiva,chiedendo di accordare prevalenza alla documentazione difensiva (i FIR e i fogli di pesata relativiai trasporti asseritamente incompatibili) rispetto a quella su cui si fonda l'ipotesi accusatoria.Tale operazione non è, però, consentita. Il Tribunale del Riesame, con motivazione tutt'altroche apparente, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la sussistenzadel fumus commissi delicti. In particolare, il giudice della cautela ha:valorizzato la radicale e inspiegata contraddizione tra le due linee difensive, la prima,sviluppata in sede di riesame, che ammetteva che l’autoarticolato in sequestro era statoutilizzato per i trasporti illeciti adducendo, a giustificazione, che [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato nellaconformità dell’impianto Eko di Onano e che il trasporto dei rifiuti di [OSCURATO:PERSONA] in sitinon autorizzati era da addebitarsi all’autista infedele, la seconda, proposta con l’appello, cheescludeva qualunque coinvolgimento di autista e autoarticolato nei trasporti documentati dai FIRfondanti l’ipotesi accusatoria, ritenendola un indice della scarsa attendibilità della seconda e piùrecente versione dei fatti;considerato la tardività della produzione documentale, leggendola non come un "erroregiustificabile" ma come un elemento a sostegno della sua potenziale strumentalità;dato rilievo alle anomalie di due dei tre FIR allegati alla richiesta di revoca del sequestro cheriportavano, quale giorno di emissione, quello precedente alla data del trasporto;considerato il complesso quadro dei rapporti tra le società coinvolte ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), risultando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](società che nell’ipotesi accusatoria erano rispettivamente produttrice e intermediaria dei rifiutiillecitamente smaltiti), nei FIR fondanti l’istanza di dissequestro, la prima, destinataria dei rifiutidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la seconda produttrice dei rifiuti trasportati nell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] UmbertoS.r.l., così delineando anomalie e coincidenze tali da far apparire plausibile l'ipotesi di "un'astutaarticolazione di rapporti fra varie imprese" volta a mascherare attività illecite;ritenuto illogica e inverosimile la tesi difensiva secondo cui terzi soggetti (gli amministratoridi [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero inserito fittiziamente e all'insaputa della [OSCURATO:SOCIETA]. i dati precisi del suo automezzo e del suo autista in documenti falsi, esponendosial rischio di una denuncia da parte della stessa società di trasporti, denuncia che peraltro nonrisulta essere stata sporta;ritenuto incomprensibile come gli autori dei falsi potessero aver saputo le generalitàdell’autista cui, nei giorni 14 e 15 febbraio 2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva affidatol’autoarticolato in sequestro.2.1 A fronte di tale percorso argomentativo, logico e coerente, le censure della ricorrente sirisolvono in una mera critica alla valutazione di merito compiuta dal giudice. La difesa contestal'interpretazione data dal Tribunale agli elementi acquisiti, così chiaramente dimostrando, chesussiste un ragionamento probatorio in grado di sorreggere il rigetto contestato. Sostenere chei FIR dell'accusa siano "falsi" e quelli della difesa "genuini", o che il dubbio probatorio dovesseessere risolto in senso favorevole alla difesa, attiene al nucleo del giudizio di merito sullaconsistenza e gravità indiziaria, così da postulare a questa Corte una nuova complessivavalutazione del quadro indiziario, al fine di ottenerne una interpretazione più favorevole alladifesa, che è estranea al giudizio di legittimità.2.2 Deve, peraltro, ricordarsi che, in tema di misure cautelari reali, la verifica del Tribunalenon deve tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ma deve investire solo lapossibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ciò non significa, ovviamente,che sia sufficiente, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, la mera postulazione daparte del pubblico ministero dell'esistenza del reato, perché il giudice del riesame, nella suapronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente le concrete risultanzeprocessuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nellamotivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto aifatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta al suo esame (Sez. 4, n. 30867 del29/9/2020, Maragno; Sez. 4, n. 4049 del 30/11/2011, Proc. Trib. Firenze in proc. Sereni edaltri).Deve, quindi, concludersi, tenuto conto dei limiti del controllo esercitabile in questa sede sullamotivazione del provvedimento impugnato, che non risulta censurabile l’ordinanza del Tribunalela cui motivazione, oggettivamente esistente è tutt'altro che apparente, rende non configurabileil vizio di violazioni di legge rilevabile in questa sede.3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, econsiderato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente sopportile spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favoredella Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in data 11/6/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris