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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1987

Cassazione n. 21200/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1987 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 25/10/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA, in data 16/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'errata applicazione dell'art. 628 CP difettando l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, l'illegittimo riconoscimento della recidiva ed omessa prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente ed, infine, il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, in punto di elemento oggettivo la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio espresso da questa S.C. secondo cui anche un possesso temporaneo della cosa vale ad integrare il momento consumativo, in quanto anche in tal caso le possibilità di recupero della refurtiva potrebbero avvenire solo con il ricorso da parte del rapinato alla violenza o ad altra decisa pressione sull'agente e, quindi, mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa pienamente realizzatasi (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017, Rv. 269848).

In punto di elemento soggettivo si sono indicati precisi elementi di fatto logicamente dimostrativi della volontà di impossessamento dei valori e dell'intento di profitto che ha determinato l'illecito agire dell'imputato.

L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente (Sez. 6, Sentenza n. 4292 del 13/05/2014, dep. 2015, Rv. 262151).

L'indagine sulla colpevolezza di un soggetto ad imputabilità diminuita va effettuata, pertanto, con gli stessi criteri adottabili nei riguardi del soggetto pienamente capace, nei casi contraddistinti da un dolo generico come l'omicidio, la rapina, il furto, le lesioni (Sez. 1, Sentenza n. 485 del 30/06/1988, dep. 1989, Rv. 180179).

Parimenti manifestamente infondati sono gli altri motivi dedotti: le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

In punto di recidiva, il dovere di motivazione risulta adempiuto essendosi dato conto, con argomentazione succinta, del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato dall'imputato.

La graduazione della pena, infine, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1987 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 25/10/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA, in data 16/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'errata applicazione dell'art. 628 CP difettando l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, l'illegittimo riconoscimento della recidiva ed omessa prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente ed, infine, il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, in punto di elemento oggettivo la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio espresso da questa S.C. secondo cui anche un possesso temporaneo della cosa vale ad integrare il momento consumativo, in quanto anche in tal caso le possibilità di recupero della refurtiva potrebbero avvenire solo con il ricorso da parte del rapinato alla violenza o ad altra decisa pressione sull'agente e, quindi, mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa pienamente realizzatasi (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017, Rv. 269848). In punto di elemento soggettivo si sono indicati precisi elementi di fatto logicamente dimostrativi della volontà di impossessamento dei valori e dell'intento di profitto che ha determinato l'illecito agire dell'imputato. L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente (Sez. 6, Sentenza n. 4292 del 13/05/2014, dep. 2015, Rv. 262151). L'indagine sulla colpevolezza di un soggetto ad imputabilità diminuita va effettuata, pertanto, con gli stessi criteri adottabili nei riguardi del soggetto pienamente capace, nei casi contraddistinti da un dolo generico come l'omicidio, la rapina, il furto, le lesioni (Sez. 1, Sentenza n. 485 del 30/06/1988, dep. 1989, Rv. 180179). Parimenti manifestamente infondati sono gli altri motivi dedotti: le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). In punto di recidiva, il dovere di motivazione risulta adempiuto essendosi dato conto, con argomentazione succinta, del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato dall'imputato. La graduazione della pena, infine, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così dec
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