CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa in data 20/7/2020 dal locale Tribunale, appellata dall'imputato, che ha dichiarato questi responsabile del reato di cui agli artt. 81, 337 cod. pen. (a) e artt. 81, 341bis cod. pen. (b), condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - Inosservanza degli artt. 178,180,438,444,552,555 c.p.p. e 24 Cost. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'illegittimo onere posto alla difesa da parte del primo giudice di indicare almeno 5 giorni prima dell'udienza se intedesse accedere a riti alternativi e , successivamente, di specificare per quale rito si facesse richiesta, laddove la facoltà di adire riti alternativi può essere esercitata fino alla apertura del dibattimento. - violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alla individuazione dell'atto di ufficio resistito ed alla arbitrarietà della condotta dei pp.uu. che non avevano accertato se il ricorrente avesse diritto a permanere nella sala di attesa. - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131bis c.p. per il solo fatto della integrazione dei due reati. - Violazione degli artt. 62bis, 132 e 133 c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti c.d. generiche ed alla dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo é riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( v. pg.5 della sentenza), non essendo pertinente il richiamo giurisprudenziale del ricorrente riguardante la diversa ipotesi della omissione dell'avviso sulla facoltà di adire riti alternativi, nella specie essendo stato adito dal ricorrente quello abbreviato nella sede e nel termine di legge. Il secondo motivo è proposto per questioni di fatto rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo della sentenza impugnata ( v. pg. 5 e sg.) che ha individuato l'atto di ufficio e l'assenza di alcuna arbitrarietà dell'intervento della polfer. Il terzo motivo è generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle concrete estrinsecazioni di esso. Il quarto motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la gravità delle condotte, l'assenza di elementi favorevoli e l'inincidenza della adozione del rito abbreviato, dovendosi considerare anche quanto già esposto sulla questione del termine di esercizio della facoltà di adire riti alternativi. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 [OSCURATO:PERSONA]