CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 12761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13196 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Aurora, n. 31, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 26/8/2013, depositata in data 2 aprile 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tre avvisi di accertamento con i quali, relativamente agli anni di imposta 2003, 2004 e 2005, aveva rettificato il reddito d'impresa ai fini Ires e Irap e recuperata l'Iva; avverso gli atti impositivi la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello principale e l'Agenzia delle entrate appello incidentale; la Commissione tributaria regionale della Toscana, previa riunione degli appelli e disposta consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto gli appelli principali della società relativamente agli anni 2003 e 2004, rigettandoli per l'anno 2005, ed ha rigettato gli appelli incidentali dell'Agenzia delle entrate; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso la società censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., per non avere pronunciato sui motivi di appello proposti dalla contribuente; in particolare, evidenzia la contribuente che con l'appello principale aveva espressamente impugnato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuta legittimo il recupero dell'importo di euro 175.000,00 per l'anno di imposta 2005, proponendo i seguenti motivi di appello: la complessiva mancanza di chiarezza dell'avviso di accertamento era tale da impedire di cogliere con esattezza il fondamento della pretesa, a prescindere dalla questione dell'impreciso richiamo alle norme di legge; non poteva essere pregiudizievole per la contribuente un comportamento imputabile all'amministrazione finanziaria che aveva comportato l'incompleta e inesatta risposta ai questionari; non erano imputabili a sopravvenienza tassabile nell'anno 2005 poste riferibili all'anno precedente; il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato; i primi due profili di censura sono inammissibili; invero, con riferimento alla questione del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, parte ricorrente, oltre a non assolvere al principio di specificità del motivo, non riproducendo il contenuto dell'avviso di accertamento e non consentendo, pertanto, a questa Corte di apprezzare la rilevanza della questione, non tiene conto del fatto che il giudice del gravame ha ritenuto di dovere decidere nel merito dando puntuale risposta a ciascuna delle specifiche ragione di ripresa prospettate dall'amministrazione finanziaria, evidenziando, in tal modo, di avere implicitamente preso in considerazione la questione e di averla ritenuta superata, pronunciando in fatto sulla legittimità della ripresa; il secondo profilo di censura, inoltre, è anch'esso inammissibile, posto che, anche in tal caso, il giudice del gravame, pronunciando nel merito, ha implicitamente ritenuto che non vi fosse stata alcuna lesione al diritto di difesa della contribuente, tanto che ne ha seguito la prospettazione difensiva compiuta in giudizio ed ha ritenuto di dovere espletare una consulenza tecnica d'ufficio che tenesse conto di tutta la "documentazione e delle risultanze tutte acquisite agli atti oltre che ogni altro riferimento storico e di mercato legittimamente utilizzabile ai fini del risultato descrittivo, quanto giova alla corretta valutazione di ogni aspetto economico e contabile attinenti i presupposti alla questione posta giudizio della commissione;circa, poi, il terzo profilo, relativo alla dedotta non imputabilità a sopravvenienza tassabile nell'anno 2005 di poste riferibili all'anno precedente, il giudice del gravame ha compiuto un accertamento in fatto in ordine alla questione in esame, precisando che "relativamente al recupero di pagamenti per euro 175.000,00, contabilizzati nel 2004, nella contabilità non è stata riscontrata alcuna corrispondenza relativa all'erogazione di acconti dati a generici forniti"; in sostanza, il giudice del gravame ha preso in considerazione la questione della competenza, avendo espressamente fatto riferimento alla circostanza che i pagamenti erano stati contabilizzati nel 2004, ma ha ritenuto che quel che rilevava era la circostanza che non risultava alcuna corrispondenza in contabilità circa l'erogazione di acconti dati a fornitori, atteso il generico riferimento a questi ultimi, senza specifica indicazione; con il suddetto accertamento in fatto, dunque, il giudice del gravame ha compiutamente definito la questione e, sotto tale profilo, ha dato risposta al motivo di appello prospettato sul punto dalla contribuente, sicchè non può ragionarsi in termini di violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., come invece prospettato dalla ricorrente; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 36, d.lgs. n. 546/1992, per non avere illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che le rilevazioni contabili prodotte dalla contribuente, dalle quali risultava, nell'anno 2004, l'aumento del debito nei confronti del socio finanziatore e le corrispondente diminuzione del debito nei confronti del fornitore, fossero inidonee a documentare che l'operazione di finanziamento effettuato da Sifim era stata utilizzata per il pagamento dei fornitori, con una operazione neutra sotto il profilo fiscale; il motivo è inammissibile; come già evidenziato in sede di esame del primo motivo di ricorso, il giudice del gravame ha ritenuta legittimo il recupero dei pagamenti per euro 175.000,00, contabilizzati nel 2004, in quanto nella contabilità non era stata riscontrata alcuna corrispondenza relativa all'erogazione di acconti a generici fornitori; sotto tale profilo, la questione è stata espressamente esaminata dal giudice del gravame che, sul punto, ha motivato compiendo un accertamento in fatto in ordine alla legittimità del recupero; la ragione di doglianza in esame, invero, si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame, prospettando, pertanto, circostanze prive del requisito dell'autosufficienza; in conclusione, il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, il secondo è inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, addì 8 marzo 2