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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20498/2022

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. n. 15021/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 768 / 202 0 della Corte di appello di Catania depositata il 18 novembre2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile2022 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] .2 Rilevato che:

1. la Corte di appello di Catania ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Siracusa , reputando doverosa l’iscrizione dell’ ing. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività profession ale svolta nell’anno 20 0 8 e rigettando l’eccezione di prescrizione, risultando tempestiva la richiesta dell’I.N.P.S., ricevuta in data 17 giugno 2014, in quanto il dies a quoandava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame , scadeva il 6 luglio 20 09 in virtù del differimento disposto dal d.P.C.M. del 4giugno 2009;

2. avverso tale pronuncia l’ ing. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a ffidato ad unico motivo , cui resiste l’I.

N .

P .

S . con controricorso;

3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazionedell’adunanza in camera di consiglio;

4. il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con l’unico motivo il ricorrent e deduc e violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 335 del 1995, per avere la Corte di appello respinto l’eccezione di prescrizione nonostante alla data del 17 giugno 201 4 dovess e reputarsi già spirato il termine di prescrizione quinquennale, che per i contributi relativi all’anno 2008 decorreva dal 16 giugno 20 09 , mentre nella sentenza impugnata era stato erroneamente applicato il differimento disposto per i versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore;

2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez.

L, 1 9 /0 4 /2021, n. 10273 , nonché, più di recente, Cass. Sez, L. 08 / 11 /2021, n. 32467 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3. in effetti, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez.

L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez.

L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);

4. in particolare, come già osservato da Cass. Sez.

L, n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l ’ obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall ’ ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento , come si desum e dall’art. 55del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 , conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevanoessere versati».

Viene , quindi , in rilievo l ’ a rt. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».».

N el caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 4 giugno 2009, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale n. 137 del 1 6 giugno 20 09 , emanato giusta la previsione generale dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entroil 16 giugno 20 09 , che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e chedichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore allimite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 20 09 , senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 20 09 al 5 agosto 20 09 , maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.b);

5. pertanto, correttamente la sentenzaimpugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 6 luglio 20 09, atteso che a tale data risultava differito il termine di pagamento in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all ’ uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l ’ avvenuta scadenza del debito e lavolontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass. Sez.

L, 6 ottobre 2020, n. 21472);

6. va, peraltro, precisato che, giusta la lettera dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d ’ imposizione, quale quello di cui all ’ art. 1, commi 96 ss., della legge n. 244 del 2007 ( in tal senso, già Cass. Sez.

L, n. 10273 del 2021, cit., cui va data continuità);

7. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, rigetto;

8. non può darsi luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di prova della ritualità e tempestività della notificazione e del deposito del controricorso, non essendo stata rinvenuta agli atti neppure in copia la cartolina di ricezione della notifica del controricorso, spedit a dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta nel domicilio eletto dal ricorrente in Siracusa; ne consegue che, n on avendo l’Istituto previdenziale svolto ulteriore attività difensiva, non può esser gli riconosciuta, ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alcunarituale attività svolta in questa sede;9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. n. 15021/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 768 / 202 0 della Corte di appello di Catania depositata il 18 novembre2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile2022 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] .2 Rilevato che: 1. la Corte di appello di Catania ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Siracusa , reputando doverosa l’iscrizione dell’ ing. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività profession ale svolta nell’anno 20 0 8 e rigettando l’eccezione di prescrizione, risultando tempestiva la richiesta dell’I.N.P.S., ricevuta in data 17 giugno 2014, in quanto il dies a quoandava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame , scadeva il 6 luglio 20 09 in virtù del differimento disposto dal d.P.C.M. del 4giugno 2009; 2. avverso tale pronuncia l’ ing. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a ffidato ad unico motivo , cui resiste l’I. N . P . S . con controricorso; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazionedell’adunanza in camera di consiglio; 4. il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo il ricorrent e deduc e violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 335 del 1995, per avere la Corte di appello respinto l’eccezione di prescrizione nonostante alla data del 17 giugno 201 4 dovess e reputarsi già spirato il termine di prescrizione quinquennale, che per i contributi relativi all’anno 2008 decorreva dal 16 giugno 20 09 , mentre nella sentenza impugnata era stato erroneamente applicato il differimento disposto per i versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore; 2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, 1 9 /0 4 /2021, n. 10273 , nonché, più di recente, Cass. Sez, L. 08 / 11 /2021, n. 32467 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 3. in effetti, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); 4. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l ’ obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall ’ ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento , come si desum e dall’art. 55del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 , conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevanoessere versati». Viene , quindi , in rilievo l ’ a rt. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».». N el caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 4 giugno 2009, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale n. 137 del 1 6 giugno 20 09 , emanato giusta la previsione generale dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entroil 16 giugno 20 09 , che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e chedichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore allimite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 20 09 , senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 20 09 al 5 agosto 20 09 , maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.b); 5. pertanto, correttamente la sentenzaimpugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 6 luglio 20 09, atteso che a tale data risultava differito il termine di pagamento in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all ’ uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l ’ avvenuta scadenza del debito e lavolontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472); 6. va, peraltro, precisato che, giusta la lettera dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d ’ imposizione, quale quello di cui all ’ art. 1, commi 96 ss., della legge n. 244 del 2007 ( in tal senso, già Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., cui va data continuità); 7. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, rigetto; 8. non può darsi luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di prova della ritualità e tempestività della notificazione e del deposito del controricorso, non essendo stata rinvenuta agli atti neppure in copia la cartolina di ricezione della notifica del controricorso, spedit a dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta nel domicilio eletto dal ricorrente in Siracusa; ne consegue che, n on avendo l’Istituto previdenziale svolto ulteriore attività difensiva, non può esser gli riconosciuta, ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alcunarituale attività svolta in questa sede;9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1
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