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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2022

Cassazione n. 46483/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in data 14 settembre 2021 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in danno di esercizio commerciale, commesso in Catania il 1 aprile 2010, aggravato dalla violenza sulle cose, dall'approfittamento di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia con due motivi (quivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.):

2.1. l'omesso rilievo officioso da parte del giudice censurato dell'estinzione del reato, essendone maturata la prescrizione, nel termine massimo decennale, prima della pronuncia della sentenza di appello;

2.2. l'erronea applicazione dell'art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen., posto che nessuna rottura, nessun guasto o, comunque, nessuna alterazione della funzione originaria della cosa era stata prodotta dalla manovra dell'imputato, che, per introdursi all'interno dell'esercizio commerciale attinto dal furto, aveva aperto la finestra che ne sovrastava la porta d'ingresso limitandosi ad «un'energica spinta dell'anta».

3. Con requisitoria in data 3 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Con memoria in data 28 ottobre 2022 (trasmessa in Cancelleria tramite PEC il 31 ottobre 2022) il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che il delitto per come contestato (furto pluriaggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.), anche tenuto conto dell'interruzione della prescrizione ex art. 161, comma 2, cod. per., verrà ad estinguersi non prima del 1 dicembre 2026.

2. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo di ricorso.2.1.

La Corte territoriale ha ritenuto integrata l'aggravante della violenza sulle cose, perché l'imputato, per commettere il furto in danno dell'esercizio commerciale preso di mira, vi si era introdotto forzando la finestra sovrastante la porta d'ingresso, senza che avesse rilevanza il fatto che la stessa apparisse integra, dal momento che la sua apertura era stata determinata quantomeno da un'energica spinta assestata all'anta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

2.2. Il riportato passaggio motivazionale contiene però un error iuris.

Secondo l'ormai consolidata interpretazione di questa Corte, infatti, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974; Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013 - dep. 03/02/2014, Rv. 258725; Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010, Rv. 247302; Sez. 4, n. 41952 del 06/11/2006, Rv. 235541).

Donde, l'aggravante in parola si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019 - dep. 09/04/2020, Rv. 279042; Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Rv. 274771; Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Rv. 272705).

2.3. Nel caso di specie, poiché l'energia fisica rivolta dall'imputato verso la finestra sovrastante la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale (ossia mediante «l'energica spinta dell'anta») non è di per sé sufficiente ad integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., si rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché il giudice di merito accerti se tale energia abbia prodotto una qualche conseguenza su di essa in termini di alterazione del suo stato, vale a dire provocandone la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione o determinandone il mutamento nella destinazione.

3. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.625, primo comma, n. 2, cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale, conformandosi ai principi di diritto innanzi indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., con rinvio ad altra sezione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in data 14 settembre 2021 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in danno di esercizio commerciale, commesso in Catania il 1 aprile 2010, aggravato dalla violenza sulle cose, dall'approfittamento di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia con due motivi (quivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): 2.1. l'omesso rilievo officioso da parte del giudice censurato dell'estinzione del reato, essendone maturata la prescrizione, nel termine massimo decennale, prima della pronuncia della sentenza di appello; 2.2. l'erronea applicazione dell'art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen., posto che nessuna rottura, nessun guasto o, comunque, nessuna alterazione della funzione originaria della cosa era stata prodotta dalla manovra dell'imputato, che, per introdursi all'interno dell'esercizio commerciale attinto dal furto, aveva aperto la finestra che ne sovrastava la porta d'ingresso limitandosi ad «un'energica spinta dell'anta». 3. Con requisitoria in data 3 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Con memoria in data 28 ottobre 2022 (trasmessa in Cancelleria tramite PEC il 31 ottobre 2022) il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che il delitto per come contestato (furto pluriaggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.), anche tenuto conto dell'interruzione della prescrizione ex art. 161, comma 2, cod. per., verrà ad estinguersi non prima del 1 dicembre 2026. 2. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo di ricorso.2.1. La Corte territoriale ha ritenuto integrata l'aggravante della violenza sulle cose, perché l'imputato, per commettere il furto in danno dell'esercizio commerciale preso di mira, vi si era introdotto forzando la finestra sovrastante la porta d'ingresso, senza che avesse rilevanza il fatto che la stessa apparisse integra, dal momento che la sua apertura era stata determinata quantomeno da un'energica spinta assestata all'anta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 2.2. Il riportato passaggio motivazionale contiene però un error iuris. Secondo l'ormai consolidata interpretazione di questa Corte, infatti, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974; Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013 - dep. 03/02/2014, Rv. 258725; Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010, Rv. 247302; Sez. 4, n. 41952 del 06/11/2006, Rv. 235541). Donde, l'aggravante in parola si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019 - dep. 09/04/2020, Rv. 279042; Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Rv. 274771; Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Rv. 272705). 2.3. Nel caso di specie, poiché l'energia fisica rivolta dall'imputato verso la finestra sovrastante la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale (ossia mediante «l'energica spinta dell'anta») non è di per sé sufficiente ad integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., si rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché il giudice di merito accerti se tale energia abbia prodotto una qualche conseguenza su di essa in termini di alterazione del suo stato, vale a dire provocandone la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione o determinandone il mutamento nella destinazione. 3. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.625, primo comma, n. 2, cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale, conformandosi ai principi di diritto innanzi indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., con rinvio ad altra sezione d
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