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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30773/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seligge, le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona richiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA]Orazio, con la sentenza del Tribunale di Ancona, in data 20/3/2007 (irrevocabile il 4/5/2007) e quello riconosciuto con la sentenza del 22/5/2008 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona (decisione divenuta irrevocabile il 22/7/2008).

Le sentenze erano relative a fatti commessi il 5/10/2007.

Secondo il Procuratore istante il primo beneficio concesso con la decisione del 20/3/2007 (irrevocabile il 4/5/2007) doveva essere revocato di diritto ex art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., essendo stato commesso il delitto giudicato con la seconda decisione, in data 22/5/2008 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, decisione divenuta irrevocabile il 22/7/2008.

Il beneficio concesso con la seconda decisione sarebbe stato oggetto di revoca, ex art. 168 u.c., cod. pen., in relazione all'art. 164 cod. pen., avendo D'Orazio già fruito di due sospensioni condizionali della pena accordate con la prima sentenza di condanna e con l'altra decisione emessa dal Tribunale di Ancona l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 6/5/2008.

Con istanza del 9/10/2020 D'Orazio aveva chiesto l'applicazione della continuazione e nuovamente il beneficio della sospensione condizionale della pena, tra le due decisioni del Tribunale di Ancona, in data 20/3/2007 (irrevocabile il 4/5/2007) e quello riconosciuto con la sentenza del 1/2/2008 (irrevocabile il 6/5/2008), per fatti commessi il 10/3/2007.

Il Tribunale osservava che l'istanza meritava parziale accoglimento.

Invero, nel quinquennio dalla irrevocabilità della prima condanna (4/5/2007) era intervenuta la seconda decisione, del 22/5/2008, con l'applicazione dell'art. 168 n. 1, cod. pen.

Con il riconoscimento della continuazione la sospensione condizionale della pena poi sarebbe stata concessa solo per due volte con la conseguenza che non vi sarebbe stata ragione di revoca, essendo rispettati i limiti di pena.

Si procedeva così alla revoca del beneficio concesso con la prima sentenza, del 20/3/2007 sentenza irrevocabile il 4/5/2007 e, dunque, ritenuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui alla sentenza anzidetta e quelli giudicati con la decisione in data 1/2/2008 e irrevocabile il 6/5/2008 era rideterminata la pena complessiva in mesi nove di reclusione ed euro 100 di multa.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Orazio, con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 168 n.1 e 164, comma 4, cod. pen.

Si impugna la decisione nella parte in cui si è ritenuto di revocare il beneficio concesso con la sentenza n. 1, per essere intervenuta la sentenza n.2, con la conseguenza che si sarebbe verificata la condizione di cui all'art. 168 n. 1 cod. pen.

Non sarebbe stato revocabile, al contrario, il beneficio concesso con la sentenza sub 2, perché riconosciuto per la seconda volta senza superare i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen.

Osserva il ricorrente che le sentenze n. 1 e 2 devono essere considerate come un unico precedente e da ciò deriva la conseguenza che con la sentenza sub 3 non si è verificata nessuna ipotesi di revoca della sospensione condizionale di diritto.

Nessun'altra condizione di revoca si è verificata neppure in punto di entità della pena (anni due e mesi sei) trattandosi di imputato minore degli anni ventuno.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione.

Ammesso che con l'unificazione per continuazione tra le due sentenze il beneficio concesso equivale ad un'unica sospensione condizionale della pena è di evidenza, assume il ricorso, che la terza sentenza (quella del 22/5/2008) può beneficiare a sua volta della sospensione dell'esecuzione della pena.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 671 e 81 cpv. cod. pen.

Nell'operazione di unificazione del regime della continuazione la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare il meccanismo di determinazione della pena previsto dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e non quello del trattamento contemplato in astratto per i reati in continuazione.

Ciò perché, diversamente da quanto previsto per il giudice della cognizione -che deve fare riferimento alla pena prevista dalla legge per stabilire il reato più grave-, in fase di esecuzione si deve fare riferimento alla pena più grave inflitta dal giudice.

Il giudice dell'esecuzione, in particolare, avrebbe dovuto scorporare la pena procedendo a sciogliere il cumulo, in sola funzione sanzionatoria; individuata la pena più grave avrebbe, poi, dovuto rideterminare quella prevista per tutti i reati satellite secondo l'art. 133 cod. pen. 2.4.

Con il quarto motivo si eccepisce la prescrizione della pena e la violazione dell'art. 172 cod. pen.

La prescrizione decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che avrebbe determinato la revoca della sospensione condizionale della pena.

Nella specie, il termine di prescrizione ha iniziato il suo decorso dal 22/7/2008 data di irrevocabilità della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare di Ancona per il reato di cui all'art. 75 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, con conseguente prescrizione il 22/7/2018.3.

Il ricorso è fondato e va disposto annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona.

I motivi dedotti sono strettamente collegati e possono essere trattati congiuntamente.

Deve premettersi che la Corte d'appello ha preso in considerazione tre sentenze: 1) Sentenza del 20/3/2007 del Tribunale di Ancona (irrevocabile il 4/5/2007) con cui è stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa, commessi il 10/3/2007 per i reati di tentata rapina e lesioni, unificati ex art. 81 cpv cod. pen. 2) Sentenza 1/2/2008 del Tribunale di Ancona, irrevocabile il 6/5/2008 per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 337, unificati ex art. 81 cpv cod. pen. per i quali è stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione; 3) Sentenza del 22/5/2008 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona irrevocabile il 22/7/2008 con cui è stata inflitta la pena di mesi otto di reclusione e 6000 euro di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 5/10/2007.

Con tutte le sentenze è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La medesima Corte di merito ha revocato il beneficio concesso con la prima sentenza essendo intervenuta la sentenza sub 2 senza revocare il beneficio riconosciuto con la sentenza da ultimo indicata, unificando i fatti ex art. 81 cpv cod. pen. con quelli giudicati con la prima decisione.

3.1. Questa Corte ha osservato che in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 cod. pen. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato (Sez. 3, nr. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352).

Nella specie, in tema di applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, il giudice dell'esecuzione, non si è adeguato al principio anzidetto, né ha provveduto ad un calcolo della pena, secondo i principi che ha tracciato la giurisprudenza di legittimità.

Sul primo aspetto, infatti, il riconoscimento del regime della continuazione tra il tentativo di rapina e le falsificazioni operate sulle targhe oltre che sul fatto di lesioni, avrebbe ge comportato che le decisioni si aggregavano in un unicum e che, sussistendone i presupposti, persisteva anche il beneficio della sospensione condizionale della pena, equiparandosi la sentenza ad un'unica condanna.

Quanto alle questioni sulla quantificazione della pena, a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato, in sede esecutiva, il giudice è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo sul percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, Sentenza n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316).

Discende dal principio testé enunciato che «Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845»; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).

3.2. Nel caso di specie, contrariamente, si è anticipato, alla pena base, per il delitto di tentata rapina, ha fatto seguito l'aumento indifferenziato di mesi tre di reclusione in ragione della riconosciuta continuazione, senza motivazione alcuna, onere cui era tenuto il decidente chiamato a quantificare i singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (Sez. 1 nr. 800 del 07/10/2020 Cc. (dep. 2021), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280216).

Nell'operazione di calcolo della pena, infine, il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, dep. 2017, Rv. 268735).

L'ordinanza resa dalla Corte di appello di Ancona in relazione all'istanza presentata da D'Orazio appare, come anticipato, non rispettosa dei superiori criteri interpretativi avendo il Giudice dell'esecuzione proceduto ad aumentare la pena, unitariamente, per tre mesi di reclusione con riferimento a diverse fattispecie criminose, senza indicare in quale misura la sanzione dovesse imputarsi a ciascuna di esse, così giungendo ad una pena complessiva finale di mesi nove di reclusione, in difetto di ogni spiegazione logico-razionale.

Non si rinviene, infatti, al di là della pena base, per la condotta di rapina tentata nessun riferimento alla fattispecie di lesioni e a quella di falso per aver contraffatto la targa della vettura, il tutto aggravato dall'elemento del nesso teleologico.

Quanto premesso impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Ancona, affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo giudizio che, pur libero nell'esito, si attenga agli enunciati principi di diritto.

Per altro verso, la Corte territoriale esaminerà il profilo attinente alla prescrizione della pena (Sez.

F, nr. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759) tema non preso in considerazione nella motivazione dell'ordinanza qui impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seligge, le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona richiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA]Orazio, con la sentenza del Tribunale di Ancona, in data 20/3/2007 (irrevocabile il 4/5/2007) e quello riconosciuto con la sentenza del 22/5/2008 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona (decisione divenuta irrevocabile il 22/7/2008). Le sentenze erano relative a fatti commessi il 5/10/2007. Secondo il Procuratore istante il primo beneficio concesso con la decisione del 20/3/2007 (irrevocabile il 4/5/2007) doveva essere revocato di diritto ex art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., essendo stato commesso il delitto giudicato con la seconda decisione, in data 22/5/2008 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, decisione divenuta irrevocabile il 22/7/2008. Il beneficio concesso con la seconda decisione sarebbe stato oggetto di revoca, ex art. 168 u.c., cod. pen., in relazione all'art. 164 cod. pen., avendo D'Orazio già fruito di due sospensioni condizionali della pena accordate con la prima sentenza di condanna e con l'altra decisione emessa dal Tribunale di Ancona l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 6/5/2008. Con istanza del 9/10/2020 D'Orazio aveva chiesto l'applicazione della continuazione e nuovamente il beneficio della sospensione condizionale della pena, tra le due decisioni del Tribunale di Ancona, in data 20/3/2007 (irrevocabile il 4/5/2007) e quello riconosciuto con la sentenza del 1/2/2008 (irrevocabile il 6/5/2008), per fatti commessi il 10/3/2007. Il Tribunale osservava che l'istanza meritava parziale accoglimento. Invero, nel quinquennio dalla irrevocabilità della prima condanna (4/5/2007) era intervenuta la seconda decisione, del 22/5/2008, con l'applicazione dell'art. 168 n. 1, cod. pen. Con il riconoscimento della continuazione la sospensione condizionale della pena poi sarebbe stata concessa solo per due volte con la conseguenza che non vi sarebbe stata ragione di revoca, essendo rispettati i limiti di pena. Si procedeva così alla revoca del beneficio concesso con la prima sentenza, del 20/3/2007 sentenza irrevocabile il 4/5/2007 e, dunque, ritenuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui alla sentenza anzidetta e quelli giudicati con la decisione in data 1/2/2008 e irrevocabile il 6/5/2008 era rideterminata la pena complessiva in mesi nove di reclusione ed euro 100 di multa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Orazio, con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 168 n.1 e 164, comma 4, cod. pen. Si impugna la decisione nella parte in cui si è ritenuto di revocare il beneficio concesso con la sentenza n. 1, per essere intervenuta la sentenza n.2, con la conseguenza che si sarebbe verificata la condizione di cui all'art. 168 n. 1 cod. pen. Non sarebbe stato revocabile, al contrario, il beneficio concesso con la sentenza sub 2, perché riconosciuto per la seconda volta senza superare i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen. Osserva il ricorrente che le sentenze n. 1 e 2 devono essere considerate come un unico precedente e da ciò deriva la conseguenza che con la sentenza sub 3 non si è verificata nessuna ipotesi di revoca della sospensione condizionale di diritto. Nessun'altra condizione di revoca si è verificata neppure in punto di entità della pena (anni due e mesi sei) trattandosi di imputato minore degli anni ventuno. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione. Ammesso che con l'unificazione per continuazione tra le due sentenze il beneficio concesso equivale ad un'unica sospensione condizionale della pena è di evidenza, assume il ricorso, che la terza sentenza (quella del 22/5/2008) può beneficiare a sua volta della sospensione dell'esecuzione della pena. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 671 e 81 cpv. cod. pen. Nell'operazione di unificazione del regime della continuazione la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare il meccanismo di determinazione della pena previsto dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e non quello del trattamento contemplato in astratto per i reati in continuazione. Ciò perché, diversamente da quanto previsto per il giudice della cognizione -che deve fare riferimento alla pena prevista dalla legge per stabilire il reato più grave-, in fase di esecuzione si deve fare riferimento alla pena più grave inflitta dal giudice. Il giudice dell'esecuzione, in particolare, avrebbe dovuto scorporare la pena procedendo a sciogliere il cumulo, in sola funzione sanzionatoria; individuata la pena più grave avrebbe, poi, dovuto rideterminare quella prevista per tutti i reati satellite secondo l'art. 133 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si eccepisce la prescrizione della pena e la violazione dell'art. 172 cod. pen. La prescrizione decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che avrebbe determinato la revoca della sospensione condizionale della pena. Nella specie, il termine di prescrizione ha iniziato il suo decorso dal 22/7/2008 data di irrevocabilità della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare di Ancona per il reato di cui all'art. 75 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, con conseguente prescrizione il 22/7/2018.3. Il ricorso è fondato e va disposto annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona. I motivi dedotti sono strettamente collegati e possono essere trattati congiuntamente. Deve premettersi che la Corte d'appello ha preso in considerazione tre sentenze: 1) Sentenza del 20/3/2007 del Tribunale di Ancona (irrevocabile il 4/5/2007) con cui è stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa, commessi il 10/3/2007 per i reati di tentata rapina e lesioni, unificati ex art. 81 cpv cod. pen. 2) Sentenza 1/2/2008 del Tribunale di Ancona, irrevocabile il 6/5/2008 per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 337, unificati ex art. 81 cpv cod. pen. per i quali è stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione; 3) Sentenza del 22/5/2008 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona irrevocabile il 22/7/2008 con cui è stata inflitta la pena di mesi otto di reclusione e 6000 euro di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 5/10/2007. Con tutte le sentenze è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. La medesima Corte di merito ha revocato il beneficio concesso con la prima sentenza essendo intervenuta la sentenza sub 2 senza revocare il beneficio riconosciuto con la sentenza da ultimo indicata, unificando i fatti ex art. 81 cpv cod. pen. con quelli giudicati con la prima decisione. 3.1. Questa Corte ha osservato che in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 cod. pen. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato (Sez. 3, nr. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352). Nella specie, in tema di applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, il giudice dell'esecuzione, non si è adeguato al principio anzidetto, né ha provveduto ad un calcolo della pena, secondo i principi che ha tracciato la giurisprudenza di legittimità. Sul primo aspetto, infatti, il riconoscimento del regime della continuazione tra il tentativo di rapina e le falsificazioni operate sulle targhe oltre che sul fatto di lesioni, avrebbe ge comportato che le decisioni si aggregavano in un unicum e che, sussistendone i presupposti, persisteva anche il beneficio della sospensione condizionale della pena, equiparandosi la sentenza ad un'unica condanna. Quanto alle questioni sulla quantificazione della pena, a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato, in sede esecutiva, il giudice è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo sul percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, Sentenza n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Discende dal principio testé enunciato che «Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845»; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). 3.2. Nel caso di specie, contrariamente, si è anticipato, alla pena base, per il delitto di tentata rapina, ha fatto seguito l'aumento indifferenziato di mesi tre di reclusione in ragione della riconosciuta continuazione, senza motivazione alcuna, onere cui era tenuto il decidente chiamato a quantificare i singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (Sez. 1 nr. 800 del 07/10/2020 Cc. (dep. 2021), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280216). Nell'operazione di calcolo della pena, infine, il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, dep. 2017, Rv. 268735). L'ordinanza resa dalla Corte di appello di Ancona in relazione all'istanza presentata da D'Orazio appare, come anticipato, non rispettosa dei superiori criteri interpretativi avendo il Giudice dell'esecuzione proceduto ad aumentare la pena, unitariamente, per tre mesi di reclusione con riferimento a diverse fattispecie criminose, senza indicare in quale misura la sanzione dovesse imputarsi a ciascuna di esse, così giungendo ad una pena complessiva finale di mesi nove di reclusione, in difetto di ogni spiegazione logico-razionale. Non si rinviene, infatti, al di là della pena base, per la condotta di rapina tentata nessun riferimento alla fattispecie di lesioni e a quella di falso per aver contraffatto la targa della vettura, il tutto aggravato dall'elemento del nesso teleologico. Quanto premesso impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Ancona, affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo giudizio che, pur libero nell'esito, si attenga agli enunciati principi di diritto. Per altro verso, la Corte territoriale esaminerà il profilo attinente alla prescrizione della pena (Sez. F, nr. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759) tema non preso in considerazione nella motivazione dell'ordinanza qui impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio
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