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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2015

ECLI:EU:C:2015:46
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62013CO0688 ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 28 gennaio 2015 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Interpretazione della direttiva 2001/23/CE — Cedente assoggettato a procedura di insolvenza — Garanzia di non addossare al cessionario determinati debiti dell’impresa ceduta» Nella causa C‑688/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona (Spagna), con decisione dell’11 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2013, nel procedimento promosso da

[OSCURATO:PERSONA] SL

, in liquidazione, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (TGSS), Fondo de [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Sesta Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, A. [OSCURATO:PERSONA] e F. Biltgen (relatore), giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: — per la [OSCURATO:PERSONA] SL, in liquidazione, da G. [OSCURATO:PERSONA], amministratore giudiziario; — per la [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (TGSS), da M. F. [OSCURATO:PERSONA]‑Pelayo, in qualità di agente; — per il governo spagnolo, da L. [OSCURATO:PERSONA]‑Miñón, in qualità di agente; — per la Commissione europea, da J. Enegren e R. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ( GU L 82, pag. 16 ). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] SL, società in liquidazione (in prosieguo: la «Gimnasio»), onde stabilire quali debiti della medesima il suo cessionario potesse essere autorizzato a non sopportare una volta trasferite le attività dall’una all’altro.

Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23: «La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione». 4 L’articolo 2 della stessa direttiva al suo paragrafo 1 precisa quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva si intende: a) per “cedente”, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, perde la veste di imprenditore rispetto all’impresa, allo stabilimento o a parte dell’impresa o d[e]llo stabilimento; b) per “cessionario”, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all’impresa, allo stabilimento o a parte dell’impresa o dello stabilimento; (…) d) per “lavoratore”, ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come tale nell’ambito del diritto nazionale del lavoro». 5 L’articolo 3 della direttiva 2001/23, contenuto nel capo II della stessa, intitolato «Mantenimento dei diritti dei lavoratori», è formulato come segue: «1.

I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento. (…)

3. Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo. [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno. a) A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, i paragrafi 1 e 3 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri. b) Anche quando essi non prevedono, a norma della lettera a), che i paragrafi 1 e 3 si applichino a tali diritti, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari di cui alla lettera a) del presente paragrafo». 6 L’articolo 4 della stessa direttiva, al suo paragrafo 1, prima frase, dispone che «[i]l trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario». 7 Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/23, compreso anch’esso nel capo II: «1.

A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente).

2. Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che: a) nonostante l’articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima de[l] trasferimento o prima dell’apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro [ GU L 283, pag. 23 ]; e/o b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall’altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti.

3. Uno Stato membro ha facoltà di applicare il paragrafo 2, lettera b), a trasferimenti in cui il cedente sia in una situazione di grave crisi economica quale definita dal diritto nazionale, purché tale situazione sia dichiarata da un’autorità pubblica competente e sia aperta al controllo giudiziario, a condizione che tali disposizioni fossero già vigenti nel diritto nazionale il 17 luglio 1998. (…)

4. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l’abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della presente direttiva». 8 L’articolo 8 della stessa direttiva così dispone: «La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di incoraggiare o consentire l’applicazione di accordi collettivi o di accordi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori».

Il diritto spagnolo 9 La successione di imprese è disciplinata dal regio decreto legislativo n. 1/1995, del 24 marzo 1995, recante approvazione del testo consolidato della legge sullo Statuto dei lavoratori (Estatuto de los Trabajadores, BOE n. 75 del 29 marzo 1995, pag. 9654), nella versione risultante dalla legge n. 12/2001 del 9 luglio 2001 (BOE n. 164 del 10 luglio 2001, pag. 24890; in prosieguo: lo «Statuto dei lavoratori»). 10 L’articolo 44, paragrafo 1, dello Statuto dei lavoratori così dispone: «Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di un’unità produttiva autonoma della stessa impresa non comporta di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro; il nuovo imprenditore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente datore di lavoro attinenti al contratto di lavoro e alla previdenza sociale, compresi gli obblighi relativi alle pensioni alle condizioni stabilite dalla specifica normativa applicabile e, in generale, tutti gli obblighi in materia di protezione sociale complementare assunti dal cedente». 11 Tuttavia, conformemente all’articolo 57 bis dello Statuto dei lavoratori, in caso di procedura concorsuale, si applicano le condizioni specifiche previste dalla legge n. 22/2003, del 9 luglio 2003, in materia fallimentare (Ley 22/2003 Concursal, BOE n. 164 del 10 luglio 2003, pag. 26905), nella versione risultante dalla legge n. 38/2011 del 10 ottobre 2011 (BOE n. 245 dell’11 ottobre 2011; in prosieguo: la «legge fallimentare»), nei casi di modifica, sospensione ed estinzione collettive dei contratti di lavoro e di trasferimento di impresa. 12 La legge fallimentare prevede due esiti possibili per una procedura di insolvenza, ossia il concordato e la liquidazione.

Nella fase di liquidazione si applicano i suoi articoli 148 e 149, i quali stabiliscono un regime giuridico diverso a seconda che sia stato o meno elaborato e approvato un piano di liquidazione. 13 L’articolo 148, paragrafo 1, della legge fallimentare dispone che, quando si apre la fase di liquidazione, l’amministratore giudiziario presenti al giudice un piano di liquidazione e precisa, a proposito di tale piano, che esso deve, se possibile, «prevedere l’alienazione in blocco dei diversi stabilimenti, impianti e unità produttive di beni e servizi della società oggetto della procedura di insolvenza». 14 Il paragrafo 2 dello stesso articolo 148 disciplina l’approvazione del piano di liquidazione da parte del giudice, il quale può «introdurre modifiche al piano o accettare la liquidazione conformemente alle norme suppletive» stabilite dall’articolo 149 della legge fallimentare. 15 Ai sensi di detto articolo 149: «1.

Quando non sia approvato nessun piano di liquidazione o, eventualmente, per quanto concerne gli aspetti non considerati da un tale piano, la liquidazione avrà luogo osservando le regole seguenti: a) gli stabilimenti, gli impianti e qualsiasi altra unità produttiva di beni e servizi di proprietà del debitore dovranno essere alienati in blocco, salvo che, su relazione dell’amministratore giudiziario, il giudice ritenga più proficuo per gli interessi della massa creditoria procedere alla previa divisione o alla cessione individuale di tutti o alcuni degli elementi dell’insieme.

La cessione di tutte o, all’occorrenza, di ogni singola unità produttiva avviene mediante vendita all’asta o, in caso di esito infruttuoso di quest’ultima, mediante cessione diretta eventualmente disposta dal giudice. (…)

2. Qualora, in seguito all’alienazione di cui al paragrafo 1, lettera a), un’entità economica conservi la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica essenziale o accessoria, si deve considerare, ai fini della posizione dei lavoratori, che vi sia successione nell’impresa.

In tal caso, il giudice può decidere che l’acquirente non si surroghi nella quota di salari o di indennizzi ancora da corrispondere e precedenti all’alienazione coperti dal Fondo de [OSCURATO:PERSONA] [Fondo di garanzia salariale] ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto dei lavoratori.

Inoltre, per assicurare la redditività futura dell’attività e il mantenimento dei posti di lavoro, il cessionario ed i rappresentanti dei lavoratori potranno sottoscrivere accordi per modificare le condizioni collettive di lavoro.

3. Il provvedimento che autorizza la cessione o il trasferimento dei beni o dei diritti singolarmente, per lotti separati o come elementi di un’impresa o di un’unità produttiva dispone la cancellazione di tutti i gravami costituiti anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza a favore di creditori concorsuali non muniti di privilegio speciale ai sensi dell’articolo 90». 16 Secondo il giudice del rinvio, l’undicesima disposizione finale della legge fallimentare, che modifica la legge generale in materia tributaria n. 58/2003 (Ley 58/2003 General Tributaria), del 17 dicembre 2003 (BOE n. 302 del 18 dicembre 2003, pag. 44987), prevede espressamente che la successione ai fini tributari o l’estensione della responsabilità non trovino applicazione nei confronti degli acquirenti di imprese o di attività economiche appartenenti ad un debitore assoggettato a procedura di insolvenza, qualora l’acquisizione si verifichi nell’ambito di tale procedura.

Non esisterebbe, tuttavia, una disposizione equivalente nella normativa previdenziale. 17 La legge generale in materia di previdenza sociale ([OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA]), nella versione consolidata approvata con regio decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994 (BOE n. 154 del 29 giugno 1994, pag. 20658; in prosieguo: la «LGSS»), contiene un articolo 127, intitolato «Casi particolari di responsabilità per le prestazioni», il cui paragrafo 2 recita: «Nei casi di trasferimento della proprietà di un’impresa, di uno stabilimento industriale o di un’attività commerciale, l’acquirente risponde in solido con il precedente proprietario o con i suoi eredi del pagamento delle prestazioni pagabili anteriormente al trasferimento.

La stessa responsabilità sussiste tra il datore di lavoro cedente e il cessionario in caso di temporanea messa a disposizione di manodopera, ancorché avvenuta a titolo gratuito o non a scopo di lucro». 18 L’articolo 15 della LGSS, come successivamente modificata, intitolato «Carattere obbligatorio [dei contributi]», così dispone al paragrafo 3: «Sono responsabili del versamento obbligatorio dei contributi e del pagamento delle altre prestazioni previdenziali le persone fisiche o giuridiche o i soggetti privi di personalità giuridica a cui le disposizioni che disciplinano ciascun regime o prestazione impongano direttamente l’obbligo del versamento nonché i soggetti passivi loro legati da responsabilità in solido, a titolo sussidiario o per successione mortis causa in relazione a fatti, omissioni, operazioni o atti giuridici che comportino tali responsabilità, in applicazione di qualsivoglia disposizione di valore legislativo che si riferisca agli obblighi previdenziali o non li escluda espressamente oppure di accordi o convenzioni non contrari alle leggi.

Tale responsabilità solidale, a titolo sussidiario o per successione mortis causa è prevista in applicazione della procedura di recupero contemplata dalla presente legge e dai suoi decreti applicativi». 19 L’articolo 104 della LGSS, come modificata, intitolato «Responsabile [del pagamento]», enuncia al paragrafo 1: «Il datore di lavoro è responsabile dell’adempimento dell’obbligo contributivo e verserà i propri contributi e quelli dei suoi dipendenti nella loro totalità.

Rispondono inoltre, in solido, a titolo sussidiario o per successione mortis causa, le persone e i soggetti privi di personalità giuridica di cui agli articoli 15 e 127, paragrafi 1 e 2, della presente legge.

La responsabilità solidale derivante dalla successione nella proprietà dell’impresa, dello stabilimento industriale o dell’attività commerciale prevista all’articolo 127 si estende alla totalità dei debiti sorti antecedentemente alla successione.

Tale successione si ritiene sussistere anche in caso di prosecuzione dell’attività d’impresa, industriale o commerciale da parte di una società a partecipazione operaia o di lavoratori associati (“sociedad laboral”), a prescindere se tali lavoratori abbiano o meno prestato la loro opera al servizio del precedente datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro sia una società o un’entità sciolta e liquidata, i suoi obblighi previdenziali non ancora soddisfatti sono trasferiti ai soci o ai detentori di partecipazioni nel capitale di tale società o entità, i quali rispondono in solido del loro pagamento, entro il limite del valore del ricavato della liquidazione loro spettante. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 20 [OSCURATO:PERSONA] è una società commerciale la cui principale attività consisteva nella gestione dell’[OSCURATO:PERSONA], una scuola frequentata da oltre 150 alunni. 21 Con provvedimento del 2 settembre 2013, è stato dichiarato il fallimento volontario della Gimnasio. 22 Con provvedimento del 15 ottobre 2013, l’autorità giudiziaria competente ha disposto l’aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA] SL, l’unica società, costituita da un gruppo di docenti della scuola, ad aver presentato un’offerta di acquisto.

Tale società si è impegnata a proseguire l’attività della Gimnasio subentrandone nei rapporti di lavoro con i dipendenti. 23 Conformemente a detto provvedimento, l’aggiudicazione è stata subordinata all’osservanza delle «seguenti condizioni: 1) Entro 45 giorni lavorativi dalla notifica del presente provvedimento dovranno essere definiti gli importi dovuti ai lavoratori a qualsiasi titolo, al fine di comunicarli al Fondo de [OSCURATO:PERSONA] perché ne prenda in carico il pagamento conformemente all’articolo 33 dello Statuto dei lavoratori. (...) 5) Si autorizza espressamente la cessione dei rapporti contrattuali connessi alla gestione dell’unità produttiva che possano sussistere tra la società in liquidazione e terzi, in particolare mandati, incarichi di vendita, contratti di franchising, contratti di locazione urbana, contratti di somministrazione e di prestazione di servizi.

L’acquirente dovrà informare il Tribunale di commercio di eventuali circostanze sopravvenute che possano incidere sulle cessioni.

Si dispone espressamente che il trasferimento comporta la cancellazione di tutti gli eventuali oneri e gravami sugli elementi della massa attiva trasferiti, ad eccezione di quelli connessi a privilegi speciali risultanti dalla relazione finale.

All’acquirente vengono quindi trasferiti solo i debiti menzionati nell’offerta vincolante, secondo le modalità ivi indicate, senza accollare né a lui né al soggetto da esso designato i pregressi debiti tributari della società in liquidazione né gli obblighi anteriori, ossia gli eventuali debiti di detta società nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] [Tesoreria generale della previdenza sociale; in prosieguo: la “TGSS”].

Si ordina indi la notifica del presente provvedimento all’[OSCURATO:PERSONA] de Administración Tributaria [Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria] e alla TGSS. (…)». 24 Il 25 ottobre 2013, la TGSS ha proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di aggiudicazione del 15 ottobre 2013 per violazione dell’articolo 44 dello Statuto dei lavoratori, in quanto tale provvedimento prevede che il cessionario non subentri nei debiti previdenziali pendenti della Gimnasio. 25 Il 21 novembre 2013, un gruppo di ex dipendenti della Gimnasio ha proposto a propria volta ricorso contro lo stesso provvedimento. 26 A fronte delle incertezze relative alla portata degli oneri gravanti sul cessionario, nella fattispecie l’[OSCURATO:PERSONA] SL, il Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la garanzia che all’acquirente di un’impresa assoggettata a procedura di insolvenza o di un’unità produttiva dell’impresa non siano accollati debiti previdenziali o debiti da lavoro maturati prima dell’aggiudicazione dell’unità produttiva, quando la procedura di insolvenza dia adito ad una protezione almeno equivalente a quella istituita dalle direttive comunitarie, valga unicamente ed esclusivamente per gli obblighi direttamente connessi ai contratti o ai rapporti di lavoro oppure se, nel contesto di una protezione globale dei diritti dei lavoratori e del mantenimento dell’occupazione, questa stessa garanzia debba essere estesa ai debiti da lavoro o previdenziali anteriori all’aggiudicazione in favore di terzi. 2) Se, in questo stesso contesto di salvaguardia dei diritti dei lavoratori, l’acquirente dell’unità produttiva possa ottenere dal giudice che vigila sulla procedura concorsuale e decide l’aggiudicazione una garanzia relativamente non solo ai diritti derivanti dai contratti di lavoro, ma altresì ai debiti che l’insolvente abbia potuto contrarre prima dell’aggiudicazione nei confronti di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia già risolto o a debiti previdenziali pregressi. 3) Se chi acquisisce un’impresa assoggettata a procedura di insolvenza, o una sua unità produttiva, impegnandosi a mantenere tutti o determinati contratti di lavoro e surrogandosi negli stessi, ottenga la garanzia che non si potranno far valere nei suoi confronti o non gli saranno trasferiti altri obblighi del cedente connessi ai contratti o ai rapporti nei quali subentra, in particolare obblighi risultanti da rapporti di lavoro anteriori e debiti previdenziali. 4) Se, in conclusione, con riferimento al trasferimento di unità produttive o di imprese dichiarate insolventi in sede giudiziaria o amministrativa ed in liquidazione, la direttiva 2001/23 possa essere interpretata nel senso che essa non solo consente la tutela dei contratti di lavoro, ma altresì fornisce la certezza che l’acquirente non dovrà rispondere di debiti anteriori all’acquisizione di detta unità produttiva. 5) Se il tenore letterale dell’articolo 149, paragrafo 2, della legge fallimentare, nella parte in cui menziona la successione nell’impresa, costituisca la misura di diritto interno richiesta dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/23 perché operi l’eccezione ivi prevista. 6) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il provvedimento di aggiudicazione emanato dal giudice della procedura di insolvenza con tali garanzie e tutele debba essere in ogni caso vincolante per gli altri giudici o nei procedimenti amministrativi eventualmente promossi contro il nuovo acquirente per debiti anteriori all’acquisizione, di modo che l’articolo 44 dello Statuto dei lavoratori non possa privare di effetti l’articolo 149, paragrafi 2 e 3, della legge fallimentare. 7) Qualora si ritenesse invece che l’articolo 149, paragrafi 2 e 3, della legge fallimentare non operi come eccezione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/23, si chiede alla Corte di chiarire se il regime previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva incida solo sui diritti e sugli obblighi strettamente attinenti ai contratti di lavoro o ai rapporti di lavoro in vigore, di modo che non si possano in alcun caso considerare trasferiti all’acquirente diritti o obblighi come quelli derivanti da debiti previdenziali, né altri obblighi connessi a contratti di lavoro già risolti prima dell’apertura della procedura di insolvenza».

Sulle questioni pregiudiziali 27 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando essa non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 28 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 29 In via preliminare, occorre rilevare che, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte se talune disposizioni della normativa dello Stato membro interessato costituiscano le misure richieste ai fini del recepimento della direttiva 2001/23 e se, più in generale, tali disposizioni siano conformi al diritto dell’Unione. 30 Al riguardo, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento introdotto ai sensi dall’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente a interpretare disposizioni nazionali né a pronunciarsi sulla correttezza dell’interpretazione fornita dalle autorità dello Stato membro interessato (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], C‑487/12, EU:C:2014:2232 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 31 Parimenti, non spetta alla Corte, nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti dall’articolo 267 TFUE, pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell’Unione (v., in particolare, sentenza Lombardini e Mantovani, C‑285/99 e C‑286/99, EU:C:2001:640 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 32 Tuttavia, la Corte è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell’Unione che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della controversia della quale è investito (v., in particolare, sentenza Lombardini e Mantovani, EU:C:2001:640 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 33 Ciò considerato, le sette questioni sollevate dal giudice del rinvio, che occorre esaminare congiuntamente, devono essere intese come volte a stabilire, in sostanza, se la direttiva 2001/23 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale preveda o consenta che, in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, qualora il cedente sia oggetto di una procedura di insolvenza, il cessionario sia autorizzato a non farsi carico degli oneri risultanti al cedente da un contratto o da un rapporto di lavoro, compresi quelli relativi al regime legale della previdenza sociale, quando tali debiti siano antecedenti alla data di trasferimento dell’unità produttiva.

Il medesimo giudice chiede altresì se in proposito sia rilevante la circostanza che il rapporto di lavoro sia cessato precedentemente a tale data. 34 Al fine di rispondere a tali questioni, è necessario innanzitutto ricordare che, come risulta dal considerando 3 e dall’articolo 3 della direttiva 2001/23, quest’ultima è diretta a proteggere i lavoratori, assicurando il mantenimento dei loro diritti in caso di trasferimento di impresa (v. sentenza Kirtruna e Vigano, C‑313/07, EU:C:2008:574 , punto 36). 35 Tenuto conto delle differenze vigenti tra gli Stati membri per quanto concerne l’entità della tutela dei lavoratori in questo settore, detta direttiva ne persegue la riduzione promuovendo il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, ma senza realizzare un’armonizzazione completa della materia (v. considerando 4 e 6 della direttiva 2001/23 nonché sentenza Amatori e a., C‑458/12, EU:C:2014:124 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 36 Come si desume dal suo titolo, è il capo II della direttiva 2001/23, in particolare agli articoli da 3 a 5, che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori. 37 Il suo articolo 3, paragrafo 1, primo comma, enuncia il principio secondo il quale i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. 38 Nella stessa prospettiva di mantenimento dei diritti dei lavoratori, la direttiva 2001/23 prevede, all’articolo 3, paragrafo 3, che, dopo il trasferimento, il cessionario mantenga le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino alla risoluzione o alla scadenza del contratto collettivo o all’applicazione di un altro contratto collettivo (sentenza Juuri, C‑396/07, EU:C:2008:656 , punto 32).

Dall’altro lato, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in parola stabilisce che il trasferimento di un’impresa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. 39 Tali norme di tutela vanno ritenute imperative, nel senso che non è consentito agli Stati membri derogarvi in senso sfavorevole ai lavoratori (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, C‑561/07, EU:C:2009:363 , punto 46), fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva medesima. 40 Al riguardo, in primo luogo, l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2001/23 autorizza gli Stati membri a limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno. 41 In secondo luogo, l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della stessa direttiva prevede che, salvo gli Stati membri dispongano diversamente, i paragrafi 1 e 3 dell’articolo medesimo non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri. 42 Va ricordato, in tale contesto, che la Corte ha già dichiarato che quest’ultima eccezione all’applicazione dei paragrafi 1 e 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/23, che impongono al cessionario di mantenere i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente dal contratto di lavoro o dal rapporto di lavoro, nonché le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo, deve essere interpretata restrittivamente, in considerazione dell’obiettivo generale di tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese perseguito dalla citata direttiva (sentenza Commissione/Italia, EU:C:2009:363 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 43 Ne discende che solo le prestazioni concesse al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale tassativamente elencate dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2001/23 possono essere sottratte all’obbligo di trasferimento dei diritti dei lavoratori (sentenza Commissione/Italia, EU:C:2009:363 , punto 32). 44 È necessario inoltre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della citata direttiva, anche qualora gli Stati membri applichino tale eccezione, l’esclusione dall’obbligo di trasferimento enunciata in tale disposizione deve essere accompagnata dall’adozione, da parte dello Stato membro interessato, dei provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori, compresi quelli che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento, per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo 4 (sentenza Commissione/Italia, EU:C:2009:363 , punto 31). 45 In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/23, gli Stati membri possono derogare al primo comma di tale disposizione, prevedendo che le norme relative al licenziamento ivi enunciate non si applichino a specifiche categorie di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento. 46 In quarto luogo, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 enuncia che gli articoli 3 e 4 di quest’ultima non si applicano, in linea di principio, al trasferimento di imprese nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’autorità pubblica competente. 47 Tuttavia, come emerge dal tenore stesso del citato articolo 5, paragrafi 1 e 2, prima parte della frase, gli Stati membri possono scegliere di applicare gli articoli 3 e 4 ad un trasferimento di impresa nell’ambito di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente e sotto il controllo di un’autorità pubblica competente. 48 Quando uno Stato membro decide di optare per quest’applicazione facoltativa, il citato articolo 5, paragrafo 2, lo autorizza nondimeno, a determinate condizioni, a non applicare talune garanzie di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23 laddove sia aperta una procedura di insolvenza e questa si trovi sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (sentenza Commissione/Italia, EU:C:2009:363 , punto 38). 49 Infatti, in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, tale Stato membro può prevedere, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), di quest’ultima, che gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima del trasferimento o prima dell’apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, purché tale procedura assicuri, in virtù della legislazione dello Stato membro, una protezione almeno equivalente a quella istituita dalla direttiva 80/987 e/o, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, le condizioni di lavoro possano essere modificate per via convenzionale al fine di salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa. 50 Il paragrafo 4 del medesimo articolo 5 dispone altresì che gli Stati membri adottino gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l’abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della direttiva 2001/23. 51 Infine, sebbene, come si è detto al punto 39 della presente ordinanza, le norme di tutela enunciate dalla citata direttiva siano imperative, fatte salve le eccezioni da essa espressamente previste, si deve rilevare che la medesima, al suo articolo 8, non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre un regime più favorevole ai lavoratori. 52 Dalle considerazioni che precedono risulta che, in primo luogo, la direttiva 2001/23 stabilisce la regola generale secondo cui il cessionario è vincolato ai diritti e agli obblighi che risultano da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente tra il lavoratore e il cedente alla data del trasferimento dell’impresa.

Come risulta dalla lettera e dalla struttura dell’articolo 3 di tale direttiva, la trasmissione al cessionario degli oneri a carico del cedente al momento del trasferimento dell’impresa, in presenza di lavoratori alle dipendenze del cedente, comprende tutti i diritti di questi ultimi laddove essi non ricadano in una delle eccezioni espressamente previste dalla stessa direttiva (v., per analogia, sentenza Beckmann, C‑164/00, EU:C:2002:330 , punti 36 e 37). 53 Costituiscono parte integrante di questi oneri non soltanto i salari e altri emolumenti spettanti ai lavoratori dell’impresa in questione, ma anche i contributi al regime legale di previdenza sociale a carico del cedente, in quanto derivanti da contratti o da rapporti di lavoro vincolanti per quest’ultimo.

Infatti, come emerge altresì dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, nel disciplinare le condizioni di lavoro, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro implicano, ai sensi della direttiva in parola, un rapporto giuridico fra i datori di lavoro e i lavoratori (sentenza Kirtruna e Vigano, EU:C:2008:574 , punto 41). 54 In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, tale regola generale non è applicabile nel caso in cui, come nel procedimento principale, il cedente sia oggetto di una procedura di insolvenza e si trovi sotto il controllo di un’autorità pubblica competente dello Stato membro interessato.

Infatti, in tal caso, il pagamento dei crediti vantati dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro in stato di insolvenza è garantito dalla direttiva 80/987. 55 In terzo luogo, nonostante detta deroga prevista dalla direttiva 2001/23, l’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima autorizza i singoli Stati membri ad applicare, in particolare, l’articolo 3 della medesima direttiva ai trasferimenti di impresa nell’ambito di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente.

Qualora uno Stato membro si avvalga di tale facoltà, il paragrafo 2, lettera a), dello stesso articolo 5 prevede che esso possa derogare all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, nel senso che non vengono trasferiti al cessionario gli oneri risultanti al cedente, alla data del trasferimento o dell’apertura della procedura di insolvenza, da contratti o da rapporti di lavoro, a condizione tuttavia che viga in tale Stato membro una protezione almeno equivalente a quella istituita dalla direttiva 80/987, la quale impone un meccanismo di garanzia del pagamento dei crediti vantati dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro in stato di insolvenza derivanti da contratti o da rapporti di lavoro conclusi col medesimo.

Questa possibilità di deroga è volta non solo a garantire il pagamento dei salari dei lavoratori interessati, ma anche a salvaguardare le opportunità occupazionali assicurando la sopravvivenza dell’impresa in difficoltà. 56 In quarto luogo, in applicazione dell’articolo 8 della direttiva 2001/23, è consentito agli Stati membri di prevedere e di applicare qualsiasi altro regime in materia di trasferimento di imprese, purché esso risulti più favorevole ai lavoratori di quello istituito dalla direttiva medesima.

Tale modo di procedere è conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva, richiamato al punto 34 della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] membri conservano pertanto la facoltà di applicare l’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva anche nel caso in cui un operatore rilevi una società in stato di insolvenza. 57 In quinto luogo, tanto dal testo della direttiva 2001/23 quanto dal regime attuato dalla stessa emerge che, a parte l’obbligo imposto agli Stati membri di tutelare i diritti maturati o in corso di maturazione dei lavoratori che abbiano lasciato lo stabilimento del cedente alla data del trasferimento per quanto riguarda le prestazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della citata direttiva, il legislatore dell’Unione non ha previsto disposizioni relative agli oneri risultanti al cedente da contratti o da rapporti di lavoro già risolti alla data del trasferimento.

Tuttavia, per gli stessi motivi esposti al punto precedente, nulla impedisce a uno Stato membro di prevedere il trasferimento di tali oneri al cessionario. 58 È alla luce di tali elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che spetta al giudice del rinvio dirimere la controversia di cui è investito, accertando la conformità con le prescrizioni di tale diritto della normativa applicabile nello Stato membro interessato e tenendo conto degli elementi che caratterizzano la situazione giuridica e di fatto in cui si radica tale controversia. 59 Tutto ciò considerato, le questioni pregiudiziali devono essere risolte dichiarando che la direttiva 2001/23 dev’essere interpretata nel senso che: — qualora, nell’ambito di un trasferimento di impresa, il cedente sia oggetto di una procedura di insolvenza sottoposta al controllo di un’autorità pubblica competente e lo Stato membro interessato abbia optato per l’applicazione del suo articolo 5, paragrafo 2, detta direttiva non osta a che tale Stato membro preveda o consenta che gli oneri risultanti al cedente, alla data del trasferimento o dell’apertura della procedura di insolvenza, da contratti o da rapporti di lavoro, compresi quelli relativi al regime legale della previdenza sociale, non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tale procedura assicuri ai lavoratori una protezione almeno equivalente a quella istituita dalla direttiva 80/987; tuttavia, il medesimo Stato membro è libero di stabilire che tali oneri siano assunti dal cessionario anche in caso di insolvenza del cedente; — fatte salve le disposizioni di cui al suo articolo 3, paragrafo 4, lettera b), la succitata direttiva non prevede alcunché relativamente agli oneri risultanti al cedente da contratti o da rapporti di lavoro risolti prima della data del trasferimento, ma non osta a che le normative degli Stati membri consentano il trasferimento di tali oneri al cessionario.

Sulle spese 60 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev’essere interpretata nel senso che: — qualora, nell’ambito di un trasferimento di impresa, il cedente sia oggetto di una procedura di insolvenza sottoposta al controllo di un’autorità pubblica competente e lo Stato membro interessato abbia optato per l’applicazione del suo articolo 5, paragrafo 2, detta direttiva non osta a che tale Stato membro preveda o consenta che gli oneri risultanti al cedente, alla data del trasferimento o dell’apertura della procedura di insolvenza, da contratti o da rapporti di lavoro, compresi quelli relativi al regime legale della previdenza sociale, non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tale procedura assicuri ai lavoratori una protezione almeno equivalente a quella istituita dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; tuttavia, il medesimo Stato membro è libero di stabilire che tali oneri siano assunti dal cessionario anche in caso di insolvenza del cedente; — fatte salve le disposizioni di cui al suo articolo 3, paragrafo 4, lettera b), la succitata direttiva non prevede alcunché relativamente agli oneri risultanti al cedente da contratti o da rapporti di lavoro risolti prima della data del trasferimento, ma non osta a che le normative degli Stati membri consentano il trasferimento di tali oneri al cessionario.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62013CO0688 ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 28 gennaio 2015 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Interpretazione della direttiva 2001/23/CE — Cedente assoggettato a procedura di insolvenza — Garanzia di non addossare al cessionario determinati debiti dell’impresa ceduta» Nella causa C‑688/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona (Spagna), con decisione dell’11 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2013, nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] SL , in liquidazione, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (TGSS), Fondo de [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Sesta Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, A. [OSCURATO:PERSONA] e F. Biltgen (relatore), giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: — per la [OSCURATO:PERSONA] SL, in liquidazione, da G. [OSCURATO:PERSONA], amministratore giudiziario; — per la [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (TGSS), da M. F. [OSCURATO:PERSONA]‑Pelayo, in qualità di agente; — per il governo spagnolo, da L. [OSCURATO:PERSONA]‑Miñón, in qualità di agente; — per la Commissione europea, da J. Enegren e R. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ( GU L 82, pag. 16 ). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] SL, società in liquidazione (in prosieguo: la «Gimnasio»), onde stabilire quali debiti della medesima il suo cessionario potesse essere autorizzato a non sopportare una volta trasferite le attività dall’una all’altro. Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23: «La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione». 4 L’articolo 2 della stessa direttiva al suo paragrafo 1 precisa quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva si intende: a) per “cedente”, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, perde la veste di imprenditore rispetto all’impresa, allo stabilimento o a parte dell’impresa o d[e]llo stabilimento; b) per “cessionario”, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all’impresa, allo stabilimento o a parte dell’impresa o dello stabilimento; (…) d) per “lavoratore”, ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come tale nell’ambito del diritto nazionale del lavoro». 5 L’articolo 3 della direttiva 2001/23, contenuto nel capo II della stessa, intitolato «Mantenimento dei diritti dei lavoratori», è formulato come segue: «1.   I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento. (…) 3.   Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo. [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno. a) A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, i paragrafi 1 e 3 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri. b) Anche quando essi non prevedono, a norma della lettera a), che i paragrafi 1 e 3 si applichino a tali diritti, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari di cui alla lettera a) del presente paragrafo». 6 L’articolo 4 della stessa direttiva, al suo paragrafo 1, prima frase, dispone che «[i]l trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario». 7 Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/23, compreso anch’esso nel capo II: «1.   A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente). 2.   Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che: a) nonostante l’articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima de[l] trasferimento o prima dell’apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro [ GU L 283, pag. 23 ]; e/o b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall’altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti. 3.   Uno Stato membro ha facoltà di applicare il paragrafo 2, lettera b), a trasferimenti in cui il cedente sia in una situazione di grave crisi economica quale definita dal diritto nazionale, purché tale situazione sia dichiarata da un’autorità pubblica competente e sia aperta al controllo giudiziario, a condizione che tali disposizioni fossero già vigenti nel diritto nazionale il 17 luglio 1998. (…) 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l’abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della presente direttiva». 8 L’articolo 8 della stessa direttiva così dispone: «La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di incoraggiare o consentire l’applicazione di accordi collettivi o di accordi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori». Il diritto spagnolo 9 La successione di imprese è disciplinata dal regio decreto legislativo n. 1/1995, del 24 marzo 1995, recante approvazione del testo consolidato della legge sullo Statuto dei lavoratori (Estatuto de los Trabajadores, BOE n. 75 del 29 marzo 1995, pag. 9654), nella versione risultante dalla legge n. 12/2001 del 9 luglio 2001 (BOE n. 164 del 10 luglio 2001, pag. 24890; in prosieguo: lo «Statuto dei lavoratori»). 10 L’articolo 44, paragrafo 1, dello Statuto dei lavoratori così dispone: «Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di un’unità produttiva autonoma della stessa impresa non comporta di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro; il nuovo imprenditore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente datore di lavoro attinenti al contratto di lavoro e alla previdenza sociale, compresi gli obblighi relativi alle pensioni alle condizioni stabilite dalla specifica normativa applicabile e, in generale, tutti gli obblighi in materia di protezione sociale complementare assunti dal cedente». 11 Tuttavia, conformemente all’articolo 57 bis dello Statuto dei lavoratori, in caso di procedura concorsuale, si applicano le condizioni specifiche previste dalla legge n. 22/2003, del 9 luglio 2003, in materia fallimentare (Ley 22/2003 Concursal, BOE n. 164 del 10 luglio 2003, pag. 26905), nella versione risultante dalla legge n. 38/2011 del 10 ottobre 2011 (BOE n. 245 dell’11 ottobre 2011; in prosieguo: la «legge fallimentare»), nei casi di modifica, sospensione ed estinzione collettive dei contratti di lavoro e di trasferimento di impresa. 12 La legge fallimentare prevede due esiti possibili per una procedura di insolvenza, ossia il concordato e la liquidazione. Nella fase di liquidazione si applicano i suoi articoli 148 e 149, i quali stabiliscono un regime giuridico diverso a seconda che sia stato o meno elaborato e approvato un piano di liquidazione. 13 L’articolo 148, paragrafo 1, della legge fallimentare dispone che, quando si apre la fase di liquidazione, l’amministratore giudiziario presenti al giudice un piano di liquidazione e precisa, a proposito di tale piano, che esso deve, se possibile, «prevedere l’alienazione in blocco dei diversi stabilimenti, impianti e unità produttive di beni e servizi della società oggetto della procedura di insolvenza». 14 Il paragrafo 2 dello stesso articolo 148 disciplina l’approvazione del piano di liquidazione da parte del giudice, il quale può «introdurre modifiche al piano o accettare la liquidazione conformemente alle norme suppletive» stabilite dall’articolo 149 della legge fallimentare. 15 Ai sensi di detto articolo 149: «1.   Quando non sia approvato nessun piano di liquidazione o, eventualmente, per quanto concerne gli aspetti non considerati da un tale piano, la liquidazione avrà luogo osservando le regole seguenti: a) gli stabilimenti, gli impianti e qualsiasi altra unità produttiva di beni e servizi di proprietà del debitore dovranno essere alienati in blocco, salvo che, su relazione dell’amministratore giudiziario, il giudice ritenga più proficuo per gli interessi della massa creditoria procedere alla previa divisione o alla cessione individuale di tutti o alcuni degli elementi dell’insieme. La cessione di tutte o, all’occorrenza, di ogni singola unità produttiva avviene mediante vendita all’asta o, in caso di esito infruttuoso di quest’ultima, mediante cessione diretta eventualmente disposta dal giudice. (…) 2.   Qualora, in seguito all’alienazione di cui al paragrafo 1, lettera a), un’entità economica conservi la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica essenziale o accessoria, si deve considerare, ai fini della posizione dei lavoratori, che vi sia successione nell’impresa. In tal caso, il giudice può decidere che l’acquirente non si surroghi nella quota di salari o di indennizzi ancora da corrispondere e precedenti all’alienazione coperti dal Fondo de [OSCURATO:PERSONA] [Fondo di garanzia salariale] ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto dei lavoratori. Inoltre, per assicurare la redditività futura dell’attività e il mantenimento dei posti di lavoro, il cessionario ed i rappresentanti dei lavoratori potranno sottoscrivere accordi per modificare le condizioni collettive di lavoro. 3.   Il provvedimento che autorizza la cessione o il trasferimento dei beni o dei diritti singolarmente, per lotti separati o come elementi di un’impresa o di un’unità produttiva dispone la cancellazione di tutti i gravami costituiti anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza a favore di creditori concorsuali non muniti di privilegio speciale ai sensi dell’articolo 90». 16 Secondo il giudice del rinvio, l’undicesima disposizione finale della legge fallimentare, che modifica la legge generale in materia tributaria n. 58/2003 (Ley 58/2003 General Tributaria), del 17 dicembre 2003 (BOE n. 302 del 18 dicembre 2003, pag. 44987), prevede espressamente che la successione ai fini tributari o l’estensione della responsabilità non trovino applicazione nei confronti degli acquirenti di imprese o di attività economiche appartenenti ad un debitore assoggettato a procedura di insolvenza, qualora l’acquisizione si verifichi nell’ambito di tale procedura. Non esisterebbe, tuttavia, una disposizione equivalente nella normativa previdenziale. 17 La legge generale in materia di previdenza sociale ([OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA]), nella versione consolidata approvata con regio decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994 (BOE n. 154 del 29 giugno 1994, pag. 20658; in prosieguo: la «LGSS»), contiene un articolo 127, intitolato «Casi particolari di responsabilità per le prestazioni», il cui paragrafo 2 recita: «Nei casi di trasferimento della proprietà di un’impresa, di uno stabilimento industriale o di un’attività commerciale, l’acquirente risponde in solido con il precedente proprietario o con i suoi eredi del pagamento delle prestazioni pagabili anteriormente al trasferimento. La stessa responsabilità sussiste tra il datore di lavoro cedente e il cessionario in caso di temporanea messa a disposizione di manodopera, ancorché avvenuta a titolo gratuito o non a scopo di lucro». 18 L’articolo 15 della LGSS, come successivamente modificata, intitolato «Carattere obbligatorio [dei contributi]», così dispone al paragrafo 3: «Sono responsabili del versamento obbligatorio dei contributi e del pagamento delle altre prestazioni previdenziali le persone fisiche o giuridiche o i soggetti privi di personalità giuridica a cui le disposizioni che disciplinano ciascun regime o prestazione impongano direttamente l’obbligo del versamento nonché i soggetti passivi loro legati da responsabilità in solido, a titolo sussidiario o per successione mortis causa in relazione a fatti, omissioni, operazioni o atti giuridici che comportino tali responsabilità, in applicazione di qualsivoglia disposizione di valore legislativo che si riferisca agli obblighi previdenziali o non li escluda espressamente oppure di accordi o convenzioni non contrari alle leggi. Tale responsabilità solidale, a titolo sussidiario o per successione mortis causa è prevista in applicazione della procedura di recupero contemplata dalla presente legge e dai suoi decreti applicativi». 19 L’articolo 104 della LGSS, come modificata, intitolato «Responsabile [del pagamento]», enuncia al paragrafo 1: «Il datore di lavoro è responsabile dell’adempimento dell’obbligo contributivo e verserà i propri contributi e quelli dei suoi dipendenti nella loro totalità. Rispondono inoltre, in solido, a titolo sussidiario o per successione mortis causa, le persone e i soggetti privi di personalità giuridica di cui agli articoli 15 e 127, paragrafi 1 e 2, della presente legge. La responsabilità solidale derivante dalla successione nella proprietà dell’impresa, dello stabilimento industriale o dell’attività commerciale prevista all’articolo 127 si estende alla totalità dei debiti sorti antecedentemente alla successione. Tale successione si ritiene sussistere anche in caso di prosecuzione dell’attività d’impresa, industriale o commerciale da parte di una società a partecipazione operaia o di lavoratori associati (“sociedad laboral”), a prescindere se tali lavoratori abbiano o meno prestato la loro opera al servizio del precedente datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro sia una società o un’entità sciolta e liquidata, i suoi obblighi previdenziali non ancora soddisfatti sono trasferiti ai soci o ai detentori di partecipazioni nel capitale di tale società o entità, i quali rispondono in solido del loro pagamento, entro il limite del valore del ricavato della liquidazione loro spettante. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 20 [OSCURATO:PERSONA] è una società commerciale la cui principale attività consisteva nella gestione dell’[OSCURATO:PERSONA], una scuola frequentata da oltre 150 alunni. 21 Con provvedimento del 2 settembre 2013, è stato dichiarato il fallimento volontario della Gimnasio. 22 Con provvedimento del 15 ottobre 2013, l’autorità giudiziaria competente ha disposto l’aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA] SL, l’unica società, costituita da un gruppo di docenti della scuola, ad aver presentato un’offerta di acquisto. Tale società si è impegnata a proseguire l’attività della Gimnasio subentrandone nei rapporti di lavoro con i dipendenti. 23 Conformemente a detto provvedimento, l’aggiudicazione è stata subordinata all’osservanza delle «seguenti condizioni: 1) Entro 45 giorni lavorativi dalla notifica del presente provvedimento dovranno essere definiti gli importi dovuti ai lavoratori a qualsiasi titolo, al fine di comunicarli al Fondo de [OSCURATO:PERSONA] perché ne prenda in carico il pagamento conformemente all’articolo 33 dello Statuto dei lavoratori. (...) 5) Si autorizza espressamente la cessione dei rapporti contrattuali connessi alla gestione dell’unità produttiva che possano sussistere tra la società in liquidazione e terzi, in particolare mandati, incarichi di vendita, contratti di franchising, contratti di locazione urbana, contratti di somministrazione e di prestazione di servizi. L’acquirente dovrà informare il Tribunale di commercio di eventuali circostanze sopravvenute che possano incidere sulle cessioni. Si dispone espressamente che il trasferimento comporta la cancellazione di tutti gli eventuali oneri e gravami sugli elementi della massa attiva trasferiti, ad eccezione di quelli connessi a privilegi speciali risultanti dalla relazione finale. All’acquirente vengono quindi trasferiti solo i debiti menzionati nell’offerta vincolante, secondo le modalità ivi indicate, senza accollare né a lui né al soggetto da esso designato i pregressi debiti tributari della società in liquidazione né gli obblighi anteriori, ossia gli eventuali debiti di detta società nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] [Tesoreria generale della previdenza sociale; in prosieguo: la “TGSS”]. Si ordina indi la notifica del presente provvedimento all’[OSCURATO:PERSONA] de Administración Tributaria [Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria] e alla TGSS. (…)». 24 Il 25 ottobre 2013, la TGSS ha proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di aggiudicazione del 15 ottobre 2013 per violazione dell’articolo 44 dello Statuto dei lavoratori, in quanto tale provvedimento prevede che il cessionario non subentri nei debiti previdenziali pendenti della Gimnasio. 25 Il 21 novembre 2013, un gruppo di ex dipendenti della Gimnasio ha proposto a propria volta ricorso contro lo stesso provvedimento. 26 A fronte delle incertezze relative alla portata degli oneri gravanti sul cessionario, nella fattispecie l’[OSCURATO:PERSONA] SL, il Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la garanzia che all’acquirente di un’impresa assoggettata a procedura di insolvenza o di un’unità produttiva dell’impresa non siano accollati debiti previdenziali o debiti da lavoro maturati prima dell’aggiudicazione dell’unità produttiva, quando la procedura di insolvenza dia adito ad una protezione almeno equivalente a quella istituita dalle direttive comunitarie, valga unicamente ed esclusivamente per gli obblighi direttamente connessi ai contratti o ai rapporti di lavoro oppure se, nel contesto di una protezione globale dei diritti dei lavoratori e del mantenimento dell’occupazione, questa stessa garanzia debba essere estesa ai debiti da lavoro o previdenziali anteriori all’aggiudicazione in favore di terzi. 2) Se, in questo stesso contesto di salvaguardia dei diritti dei lavoratori, l’acquirente dell’unità produttiva possa ottenere dal giudice che vigila sulla procedura concorsuale e decide l’aggiudicazione una garanzia relativamente non solo ai diritti derivanti dai contratti di lavoro, ma altresì ai debiti che l’insolvente abbia potuto contrarre prima dell’aggiudicazione nei confronti di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia già risolto o a debiti previdenziali pregressi. 3) Se chi acquisisce un’impresa assoggettata a procedura di insolvenza, o una sua unità produttiva, impegnandosi a mantenere tutti o determinati contratti di lavoro e surrogandosi negli stessi, ottenga la garanzia che non si potranno far valere nei suoi confronti o non gli saranno trasferiti altri obblighi del cedente connessi ai contratti o ai rapporti nei quali subentra, in particolare obblighi risultanti da rapporti di lavoro anteriori e debiti previdenziali. 4) Se, in conclusione, con riferimento al trasferimento di unità produttive o di imprese dichiarate insolventi in sede giudiziaria o amministrativa ed in liquidazione, la direttiva 2001/23 possa essere interpretata nel senso che essa non solo consente la tutela dei contratti di lavoro, ma altresì fornisce la certezza che l’acquirente non dovrà rispondere di debiti anteriori all’acquisizione di detta unità produttiva. 5) Se il tenore letterale dell’articolo 149, paragrafo 2, della legge fallimentare, nella parte in cui menziona la successione nell’impresa, costituisca la misura di diritto interno richiesta dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/23 perché operi l’eccezione ivi prevista. 6) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il provvedimento di aggiudicazione emanato dal giudice della procedura di insolvenza con tali garanzie e tutele debba essere in ogni caso vincolante per gli altri giudici o nei procedimenti amministrativi eventualmente promossi contro il nuovo acquirente per debiti anteriori all’acquisizione, di modo che l’articolo 44 dello Statuto dei lavoratori non possa privare di effetti l’articolo 149, paragrafi 2 e 3, della legge fallimentare. 7) Qualora si ritenesse invece che l’articolo 149, paragrafi 2 e 3, della legge fallimentare non operi come eccezione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/23, si chiede alla Corte di chiarire se il regime previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva incida solo sui diritti e sugli obblighi strettamente attinenti ai contratti di lavoro o ai rapporti di lavoro in vigore, di modo che non si possano in alcun caso considerare trasferiti all’acquirente diritti o obblighi come quelli derivanti da debiti previdenziali, né altri obblighi connessi a contratti di lavoro già risolti prima dell’apertura della procedura di insolvenza». Sulle questioni pregiudiziali 27 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando essa non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 28 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 29 In via preliminare, occorre rilevare che, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte se talune disposizioni della normativa dello Stato membro interessato costituiscano le misure richieste ai fini del recepimento della direttiva 2001/23 e se, più in generale, tali disposizioni siano conformi al diritto dell’Unione. 30 Al riguardo, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento introdotto ai sensi dall’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente a interpretare disposizioni nazionali né a pronunciarsi sulla correttezza dell’interpretazione fornita dalle autorità dello Stato membro interessato (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], C‑487/12, EU:C:2014:2232 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 31 Parimenti, non spetta alla Corte, nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti dall’articolo 267 TFUE, pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell’Unione (v., in particolare, sentenza Lombardini e Mantovani, C‑285/99 e C‑286/99, EU:C:2001:640 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 32 Tuttavia, la Corte è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell’Unione che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della controversia della quale è investito (v., in particolare, sentenza Lombardini e Mantovani, EU:C:2001:640 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 33 Ciò considerato, le sette questioni sollevate dal giudice del rinvio, che occorre esaminare congiuntamente, devono essere intese come volte a stabilire, in sostanza, se la direttiva 2001/23 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale preveda o consenta che, in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, qualora il cedente sia oggetto di una procedura di insolvenza, il cessionario sia autorizzato a non farsi carico degli oneri risultanti al cedente da un contratto o da un rapporto di lavoro, compresi quelli relativi al regime legale della previdenza sociale, quando tali debiti siano antecedenti alla data di trasferimento dell’unità produttiva. Il medesimo giudice chiede altresì se in proposito sia rilevante la circostanza che il rapporto di lavoro sia cessato precedentemente a tale data. 34 Al fine di rispondere a tali questioni, è necessario innanzitutto ricordare che, come risulta dal considerando 3 e dall’articolo 3 della direttiva 2001/23, quest’ultima è diretta a proteggere i lavoratori, assicurando il mantenimento dei loro diritti in caso di trasferimento di impresa (v. sentenza Kirtruna e Vigano, C‑313/07, EU:C:2008:574 , punto 36). 35 Tenuto conto delle differenze vigenti tra gli Stati membri per quanto concerne l’entità della tutela dei lavoratori in questo settore, detta direttiva ne persegue la riduzione promuovendo il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, ma senza realizzare un’armonizzazione completa della materia (v. considerando 4 e 6 della direttiva 2001/23 nonché sentenza Amatori e a., C‑458/12, EU:C:2014:124 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 36 Come si desume dal suo titolo, è il capo II della direttiva 2001/23, in particolare agli articoli da 3 a 5, che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori. 37 Il suo articolo 3, paragrafo 1, primo comma, enuncia il principio secondo il quale i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. 38 Nella stessa prospettiva di mantenimento dei diritti dei lavoratori, la direttiva 2001/23 prevede, all’articolo 3, paragrafo 3, che, dopo il trasferimento, il cessionario mantenga le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino alla risoluzione o alla scadenza del contratto collettivo o all’applicazione di un altro contratto collettivo (sentenza Juuri, C‑396/07, EU:C:2008:656 , punto 32). Dall’altro lato, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in parola stabilisce che il trasferimento di un’impresa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. 39 Tali norme di tutela vanno ritenute imperative, nel senso che non è consentito agli Stati membri derogarvi in senso sfavorevole ai lavoratori (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, C‑561/07, EU:C:2009:363 , punto 46), fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva medesima. 40 Al riguardo, in primo luogo, l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2001/23 autorizza gli Stati membri a limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno. 41 In secondo luogo, l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della stessa direttiva prevede che, salvo gli Stati membri dispongano diversamente, i paragrafi 1 e 3 dell’articolo medesimo non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri. 42 Va ricordato, in tale contesto, che la Corte ha già dichiarato che quest’ultima eccezione all’applicazione dei paragrafi 1 e 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/23, che impongono al cessionario di mantenere i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente dal contratto di lavoro o dal rapporto di lavoro, nonché le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo, deve essere interpretata restrittivamente, in considerazione dell’obiettivo generale di tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese perseguito dalla citata direttiva (sentenza Commissione/Italia, EU:C:2009:363 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 43 Ne discende che solo le prestazioni concesse al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale tassativamente elencate dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2001/23 possono essere sottratte all’obbligo di trasferimento dei diritti dei lavoratori (sentenza Commissione/Italia, EU:C:2009:363 , punto 32). 44 È necessario inoltre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della citata direttiva, anche qualora gli Stati membri applichino tale eccezione, l’esclusione dall’obbligo di trasferimento enunciata in tale disposizione deve essere accompagnata dall’adozione, da parte dello Stato membro interessato, dei provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori, compresi quelli che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento, per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo 4 (sentenza Commissione/Italia, EU:C:2009:363 , punto 31). 45 In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/23, gli Stati membri possono derogare al primo comma di tale disposizione, prevedendo che le norme relative al licenziamento ivi enunciate non si applichino a specifiche categorie di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento. 46 In quarto luogo, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 enuncia che gli articoli 3 e 4 di quest’ultima non si applicano, in linea di principio, al trasferimento di imprese nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’autorità pubblica competente. 47 Tuttavia, come emerge dal tenore stesso del citato articolo 5, paragrafi 1 e 2, prima parte della frase, gli Stati membri possono scegliere di applicare gli articoli 3 e 4 ad un trasferimento di impresa nell’ambito di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente e sotto il controllo di un’autorità pubblica competente. 48 Quando uno Stato membro decide di optare per quest’applicazione facoltativa, il citato articolo 5, paragrafo 2, lo autorizza nondimeno, a determinate condizioni, a non applicare talune garanzie di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23 laddove sia aperta una procedura di insolvenza e questa si trovi sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (sentenza Commissione/Italia, EU:C:2009:363 , punto 38). 49 Infatti, in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, tale Stato membro può prevedere, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), di quest’ultima, che gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima del trasferimento o prima dell’apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, purché tale procedura assicuri, in virtù della legislazione dello Stato membro, una protezione almeno equivalente a quella istituita dalla direttiva 80/987 e/o, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, le condizioni di lavoro possano essere modificate per via convenzionale al fine di salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa. 50 Il paragrafo 4 del medesimo articolo 5 dispone altresì che gli Stati membri adottino gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l’abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della direttiva 2001/23. 51 Infine, sebbene, come si è detto al punto 39 della presente ordinanza, le norme di tutela enunciate dalla citata direttiva siano imperative, fatte salve le eccezioni da essa espressamente previste, si deve rilevare che la medesima, al suo articolo 8, non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre un regime più favorevole ai lavoratori. 52 Dalle considerazioni che precedono risulta che, in primo luogo, la direttiva 2001/23 stabilisce la regola generale secondo cui il cessionario è vincolato ai diritti e agli obblighi che risultano da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente tra il lavoratore e il cedente alla data del trasferimento dell’impresa. Come risulta dalla lettera e dalla struttura dell’articolo 3 di tale direttiva, la trasmissione al cessionario degli oneri a carico del cedente al momento del trasferimento dell’impresa, in presenza di lavoratori alle dipendenze del cedente, comprende tutti i diritti di questi ultimi laddove essi non ricadano in una delle eccezioni espressamente previste dalla stessa direttiva (v., per analogia, sentenza Beckmann, C‑164/00, EU:C:2002:330 , punti 36 e 37). 53 Costituiscono parte integrante di questi oneri non soltanto i salari e altri emolumenti spettanti ai lavoratori dell’impresa in questione, ma anche i contributi al regime legale di previdenza sociale a carico del cedente, in quanto derivanti da contratti o da rapporti di lavoro vincolanti per quest’ultimo. Infatti, come emerge altresì dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, nel disciplinare le condizioni di lavoro, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro implicano, ai sensi della direttiva in parola, un rapporto giuridico fra i datori di lavoro e i lavoratori (sentenza Kirtruna e Vigano, EU:C:2008:574 , punto 41). 54 In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, tale regola generale non è applicabile nel caso in cui, come nel procedimento principale, il cedente sia oggetto di una procedura di insolvenza e si trovi sotto il controllo di un’autorità pubblica competente dello Stato membro interessato. Infatti, in tal caso, il pagamento dei crediti vantati dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro in stato di insolvenza è garantito dalla direttiva 80/987. 55 In terzo luogo, nonostante detta deroga prevista dalla direttiva 2001/23, l’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima autorizza i singoli Stati membri ad applicare, in particolare, l’articolo 3 della medesima direttiva ai trasferimenti di impresa nell’ambito di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente. Qualora uno Stato membro si avvalga di tale facoltà, il paragrafo 2, lettera a), dello stesso articolo 5 prevede che esso possa derogare all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, nel senso che non vengono trasferiti al cessionario gli oneri risultanti al cedente, alla data del trasferimento o dell’apertura della procedura di insolvenza, da contratti o da rapporti di lavoro, a condizione tuttavia che viga in tale Stato membro una protezione almeno equivalente a quella istituita dalla direttiva 80/987, la quale impone un meccanismo di garanzia del pagamento dei crediti vantati dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro in stato di insolvenza derivanti da contratti o da rapporti di lavoro conclusi col medesimo. Questa possibilità di deroga è volta non solo a garantire il pagamento dei salari dei lavoratori interessati, ma anche a salvaguardare le opportunità occupazionali assicurando la sopravvivenza dell’impresa in difficoltà. 56 In quarto luogo, in applicazione dell’articolo 8 della direttiva 2001/23, è consentito agli Stati membri di prevedere e di applicare qualsiasi altro regime in materia di trasferimento di imprese, purché esso risulti più favorevole ai lavoratori di quello istituito dalla direttiva medesima. Tale modo di procedere è conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva, richiamato al punto 34 della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] membri conservano pertanto la facoltà di applicare l’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva anche nel caso in cui un operatore rilevi una società in stato di insolvenza. 57 In quinto luogo, tanto dal testo della direttiva 2001/23 quanto dal regime attuato dalla stessa emerge che, a parte l’obbligo imposto agli Stati membri di tutelare i diritti maturati o in corso di maturazione dei lavoratori che abbiano lasciato lo stabilimento del cedente alla data del trasferimento per quanto riguarda le prestazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della citata direttiva, il legislatore dell’Unione non ha previsto disposizioni relative agli oneri risultanti al cedente da contratti o da rapporti di lavoro già risolti alla data del trasferimento. Tuttavia, per gli stessi motivi esposti al punto precedente, nulla impedisce a uno Stato membro di prevedere il trasferimento di tali oneri al cessionario. 58 È alla luce di tali elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che spetta al giudice del rinvio dirimere la controversia di cui è investito, accertando la conformità con le prescrizioni di tale diritto della normativa applicabile nello Stato membro interessato e tenendo conto degli elementi che caratterizzano la situazione giuridica e di fatto in cui si radica tale controversia. 59 Tutto ciò considerato, le questioni pregiudiziali devono essere risolte dichiarando che la direttiva 2001/23 dev’essere interpretata nel senso che: — qualora, nell’ambito di un trasferimento di impresa, il cedente sia oggetto di una procedura di insolvenza sottoposta al controllo di un’autorità pubblica competente e lo Stato membro interessato abbia optato per l’applicazione del suo articolo 5, paragrafo 2, detta direttiva non osta a che tale Stato membro preveda o consenta che gli oneri risultanti al cedente, alla data del trasferimento o dell’apertura della procedura di insolvenza, da contratti o da rapporti di lavoro, compresi quelli relativi al regime legale della previdenza sociale, non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tale procedura assicuri ai lavoratori una protezione almeno equivalente a quella istituita dalla direttiva 80/987; tuttavia, il medesimo Stato membro è libero di stabilire che tali oneri siano assunti dal cessionario anche in caso di insolvenza del cedente; — fatte salve le disposizioni di cui al suo articolo 3, paragrafo 4, lettera b), la succitata direttiva non prevede alcunché relativamente agli oneri risultanti al cedente da contratti o da rapporti di lavoro risolti prima della data del trasferimento, ma non osta a che le normative degli Stati membri consentano il trasferimento di tali oneri al cessionario. Sulle spese 60 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev’essere interpretata nel senso che: — qualora, nell’ambito di un trasferimento di impresa, il cedente sia oggetto di una procedura di insolvenza sottoposta al controllo di un’autorità pubblica competente e lo Stato membro interessato abbia optato per l’applicazione del suo articolo 5, paragrafo 2, detta direttiva non osta a che tale Stato membro preveda o consenta che gli oneri risultanti al cedente, alla data del trasferimento o dell’apertura della procedura di insolvenza, da contratti o da rapporti di lavoro, compresi quelli relativi al regime legale della previdenza sociale, non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tale procedura assicuri ai lavoratori una protezione almeno equivalente a quella istituita dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; tuttavia, il medesimo Stato membro è libero di stabilire che tali oneri siano assunti dal cessionario anche in caso di insolvenza del cedente; — fatte salve le disposizioni di cui al suo articolo 3, paragrafo 4, lettera b), la succitata direttiva non prevede alcunché relativamente agli oneri risultanti al cedente da contratti o da rapporti di lavoro risolti prima della data del trasferimento, ma non osta a che le normative degli Stati membri consentano il trasferimento di tali oneri al cessionario. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE/2015 — Fons Iuris — Fons Iuris