CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 4407 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale su foglio allegato al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 123; -controricorrente- Oggetto:Tributi iva -operazioni non imponibili -spese di trasporto connesse con l’importazione di beni 2 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 820/01/2021, depositata in data 12 luglio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] delle Marche aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 337/01/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, titolare di ditta individuale esercente attività di autotrasporto di merci, avverso avviso di pagamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato per il 2009, l’Iva in relazione a fatture emesse da quest’ultimo in regime di esenzione ex artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 633/72 per prestazioni di trasporto di merci su strada importate in Italia dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (RSM) qualificate dall’Ufficio come operazioni imponibili, non trovando applicazione l’art. 69 del d.P.R. n. 633/72 per la materiale impossibilità, in assenza della Dogana nella linea di confine tra i due Stati, di effettuare lo sdoganamento delle merci; -la CTR- dopo avere premesso che con l’unico mezzo di gravame l’Amministrazione aveva dedotto l’inapplicabilità alle importazioni di beni dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] del regime previsto dall’art. 69 del d.P.R. n. 633/72 trovando applicazione l’art. 71 del medesimo decreto - ha osservato che la particolare situazione di confine tra l’Italia e la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per l’assenza della Dogana al confine tra i due Stati non consentiva di derogare alle norme in materia di Iva sulle importazioni con conseguente esenzione dell’Iva sulle prestazioni accessorie, quali le attività di trasporto, connesse all’importazione dei beni dalla RSM allorquando il corrispettivo per il trasporto fosse stato inglobato nel prezzo di vendita delle merci trasportate ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 69 del d.P.R. n. 633/72;posto quanto sopra, ha confermato la illegittimità dell’avviso di accertamento in questione in quanto, nella specie, costituiva circostanza incontestata il fatto che “le transazioni [erano] effettivamente avvenute nel periodo di imposta 2008 tra un operatore Sammarinese cedente e un operatore nazionale italiano cessionario e che il trasporto [era] stato eseguito da un’impresa di trasporti residente nel territorio nazionale italiano ancorché il corrispettivo [fosse] stato pagato dal cedente Sammarinese ed incluso nel prezzo di vendita della merce fatturata al cliente italiano e ceduta attraverso la formula commerciale “franco destino” che andava contrapposta a quella “franco fabbrica” stando ad indicare la prima che il perimento del bene ceduto, il trasporto nonché le spese accessorie erano contrattualmente poste a carico del cedente Sammarinese fino al raggiungimento della merce nel territorio nazionale italiano mentre la seconda che tali oneri erano posti a carico del cessionario; -il contribuente resiste con controricorso; -il contro ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022; [OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, e 2727 e 2729, comma 1, c.c., in combinato con gli artt. 7, 9, comma 1, n. 2 e 69, comma 1, del d.P.R. n. 633/72, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la mera dicitura “franco destino” nelle fatture di trasporto emesse dal contribuente- vettore delle merci importate dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fosse sufficiente a dimostrare l’inclusione dei corrispondenti costi nella base imponibile, ai fini Iva, delle merci trasportate, con conseguente spettanza dell’esenzione Iva in questione; in particolare, ad avviso della ricorrente, l’onere di provare i presupposti applicativi del regime di esenzione Iva, ex artt. 9, comma 1, n. 2 e 69, comma 1, del d.P.R. n. 633/72, per le prestazioni di trasporto -nella tratta eseguita in territorio nazionale-delle merci provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea (come la RSM), doveva ricadere sul contribuente-vettore senza che lo stesso potesse ritenersi assolto in base alla mera inclusione della formula “franco destino” nelle fatture di trasporto, potendo tale onere essere soddisfatto attraverso la produzione di documenti presentati al destinatario come ad es. fatture di accompagnamento e documenti di trasporto DDT, recanti, a loro volta, la clausola “franco destino” o altra equivalente, analiticamente riferiti a ciascuna singola operazione di trasporto merce, e non già attraverso la produzione di alcuni DDT o alcune fatture di vendita; - il contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022 rappresentando: 1) di avere presentato domanda di definizione agevolata del suddetto giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art.5 cit. contestualmente provvedendo al pagamento dell’importo dovuto , come da documenti allegati alla memoria (domanda di definizione agevolata e ricevuta di pagamento dell’importo di euro 696,00 del 4.1.2023); 2) che l’art. 5comma 11 della citata legge n. 130/2022 prevedeva, da parte dell’Ufficio, l’eventuale notifica del diniego e che era decorso il termine previstoper la notifica del diniego, senza che questofosse stato notificato, dovendosi , pertanto , la domanda consider ar e regolare; -l’art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. I commi 11 e 12 dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entrotrenta giornii con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; -invero, il fatto che l’atto impositivo oggetto di impugnazione sia contemplato nell’ elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art.40, comma 4 del d.l. n. 13 del 2013 espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; -che, pertanto, il processo va estinto; -ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; -la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19560,