CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 14613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26918/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PERUGIA n. 30/2020 depositata il15/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 15/01/2020, la [OSCURATO:PERSONA] di Perugia rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] confermando la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento per il recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente alla annualità 2013; 1.1. come emerge dalla sentenza impugnata secondo i giudici di appello erano infondate le censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva contestato la legittimità dell’atto ed il vizio di motivazione dell’accertamento in ragione della incertezza ed aleatorietà circa le potenzialità edificatorie dell’area in questione, apparendo congruo il valore di euro 35,00 mc. calcolato dall’ ente impositore e ritenuto legittimo in forza di altri precedenti (uno dei quali passato in autorità di giudicato); 1.2. la C.T.R. riteneva, poi, insuss istenti le dedotte eccezioni di illegittimità costituzionale nonché quelle afferenti la violazione della normativa sovranazionale; 2. avverso la sentenza di secondo grado la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) ed art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/92, in combinato disposto con l’art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 04/07/2006 e dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005; 1.1. rileva che i giudici di merito non avevano considerato che l’area in questione non poteva essere qualificata come edificabile atteso che “per la maggior parte” aveva la caratteristica di verde pubblico e che occorreva valutare la presenza di vincoli tali da compromettere l’edificabilità dell’area o, comunque, le effettive potenzialità edificatorie; 1.2. osserva che solo un terreno inserito in un PRG che prevede per lo stesso terreno elementi di dettaglio può essere considerato edificabile mentre “negli altri casi va esclusa l’edificabilità”, deducendo l’opportunità di superare l’impostazione delle Sez. U, Sentenza n. 25506 del 30/11/2006; 1.3. il motivo è,nel suo complesso, infondato ; 1.4. secondo l’ orientamento consolidato di questaCorte, che merita piena condivisione, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio (Cass. Sez. U n. 25506 del 30/11/2006; in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. 16714 del 27/07/2007; Cass. n. 20137 del 16/11/2012; Cass. n. 6702 del 10/03/2020, orientamento la cui valenza è stato pure ribadita, da ultimo, da Cass. Sez. Un.23902 del 29/10/2020); 1.5. per ritenere edificabile il terreno, è, quindi, sufficiente l'inserimento nel piano regolatore generale, mentre le concrete capacità edificatorie nell'annualità di riferimento rilevano ai soli fini della base imponibile (quantum), ma non del presupposto dell'ICI (vedi, sul punto,Cass. n. 21156 del 08/09/2016); 1.6. conseguentemente privo di pregio è il richiamo ai principi fissati da Cass. n. 25672 del 24/10/2008nonché da Cass. n. 10231/2018 riguardanti fattispecie in tema di ICI relativea terreno cui, in ragione della destinazione del PRG a verde pubblico attrezzato, era stata negata la natura edificabile delle aree in quanto la destinazione ad "aree per spazi pubblici a parco, gioco e lo sport a livello comunale" precludeva ai privati forme di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, ipotesi non equiparabile alla fattispecie in esame in cui il terreno in questione risulta, comunque, edificabile; 1.7. quanto all’ eccezione di parte ricorrente – la quale richiama sovente principi di legittimità non afferenti la specifica imposta in esame - secondo cui l’area oggetto di caus a “per la maggior parte” ha caratteristiche di “verde pubblico”, nel caso in esame, secondo quanto incontestato, risulta che i terreni della proprietà della ricorrente ricadono in parte (mq. 4.540,00) in zona residenziale ad espansione (C5) strade e spazio pubblici attrezzati a parco, in perequazione urbanistica ed in parte(mq. 1260) in area residenziale verde urbano; 1.8. la giurisprudenza di legittimità ha, condivisibilmente, riconosciuto la tassabilità dei terreni oggetto di perequazione urbanistica ai fini ICI, stante la rilevanza, dal punto di vista tributario, della mera potenzialità edificatoria, potenzialità da ravvisarsi nella attribuzione di un indice perequativo costante di edificabilità ai suoli ricompresi nel comparto o, comunque nell'area interessata dal piano di intervento (vedi Cass. n. 27575 del 30/10/2018); 1.9. le Sezioni Unite di questa Corte hanno, quindi, successivamente ribadito la tassabilità dei terreni oggetto di perequazione urbanistica ai fini ICI, stante la rilevanza, dalpunto di vista tributario, della mera potenzialità edificatoria, potenzialità che è da ravvisarsi nell’attribuzione di un indice perequativo costante di edificabilità ai suoli ricompresi nel comparto o, comunque nell'area interessata dal piano di intervento (cfr. Sez. Un. n. 23902/2020; vedi, anche, in senso conforme Cass. n. 15312 del 2021); 1.10. nel caso in esame, del resto, i terreni oggetto di imposizione sono inseriti in un ambito di perequazione edilizia residenziale nel quale residua ancora cubatura disponibile per l'edificazione: l’area pari a mq. 4.500,00, in virtù della disciplina perequativa cui sono assoggettati si caratterizza, infatti, per l’attribuzione di un indice edificatorio uniforme pari a mc 0,5/mq da realizzare nel comparto edificatorio in cui risulta inserita; 1.11. in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile (vedi Cass.n. 17764 del 06/07/2018); 2. con il secondo motivola ricorrente lamenta te stualmente “ carenza e/o omessa motivazione per avere i giudici di appello confermato i valori determinati dalla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] senza rilevare la nullità dell’atto impositivo in ragione delle omissioni per quanto concerne l’iter logico della procedura di determinazione del valore riportato negli avvisi di accertamento dell’ente impositore. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Errata e traviante valutazione dei fatti. Difetto di motivazione e di istruttoria con particolare riferimento all’ art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992”; 2.1. assume che non era dato comprendere le modalità di attribuzione del valore dell’area in questione, stabilito con riferimento a terreni non omogenei rispetto a quello della contribuente sia per morfologia che per le effettive potenzialità edificatorie e che gli avvisi di accertamento dovevano essere annullati per carenza di motivazione e di istruttoria, mancando ogni verifica dell’effettiva edificabilità del terreno in questione; 2.2. evidenzia, ancora, che i giudici di m erito non avevano tenuto conto che la stessa amministrazione comunale, nella relazione illustrativa alla variante parziale alle NTA del P.R.G. adottata con delibera del 3 giugno 2015, aveva rilevato l’impossibilità di utilizzo delle aree in questione, elem ento questo che era stato dedotto in giudizio e del tutto pretermesso; 2.3. il motivo è privo di fondamento; 2.4. la sentenza impugnataha d ato conto della tenuta degli elementi forniti dall'ente impositore rispetto alle contestazioni della contribuente, limitatasi a ribadire profili già disattesi dal primo giudice e per altro verso ha fatto corretta applicazione di principi largamente accolti nella giurisprudenza di questa Corte, in forza dei quali l'ICI va dichiarata (dal contribuente) ed accertata (dall'ente impostore) sulla base del valore di mercato dell'area, ed allo scopo di determinare, con riferimento all'attualità, il più probabile valore unitario medio di mercato delle aeree fabbricabili o potenzialmente fabbricabili, a prescindere dal criterio di stima utilizzato (diretto comparativo, in base ai prezzi di mercato noti, indiretto, facendo riferimento al valore di trasformazione), si devetenere conto della vocazione edificatoria, ancorché trasfusa in uno strumento urbanistico non operativo, in quanto tale elemento è sufficiente a far incrementare il valore in comune commercio dei suoli; 2.5. giova, inoltre, considerare che, in tema di ICI, ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, per cui il giudice di appello ha fatto corrett a applicazione della normativa in esame; 2.6. afronte di un accertamento di fatto contenuto nella sentenza, la ricorrente muove delle censure generiche lamentando, del tutto apoditticamente, che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto quale parametro centrale “i valori di compravendita e di perizia di altri terreni effettuati in epoche diverse e non omogenei rispetto a quelli della scrivente” e che non avrebbe valu tato la circostanza che la stessa amministrazione comunale, nella relazione illustrativa alla variante parziale alle NTA del P.R.G. adottata con delibera del 3 giugno 2015 aveva evidenziato le problematiche relative alla edificabilità dell’ area:la contestazione è inammissibile sotto il profilo della violazione di legge, perché mette in discussione l’accertamento del giudice di appellofondato, comunque, su criteri legali; 2.7.ma la contestazione è priva di fondamento alcuno anche sotto il profilo del vizio motivazionale, in ragione dei limiti fissati dalla novella all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: posto che l’esame della questione di fatto (effettiva valenza della perizia posta a base dell’atto accertativo e dei documenti richiamati dall’ ente impositore) non è stata omessa dal giudice di merito, la ricorrente finisce per contestare le conclusioni raggiunte dalla C.T.R. sotto il profilo dell’insufficienza motivazionale, il che è ormai precluso in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8053 del07/04/2014; conf. Cass.n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018). Invero, le critiche del contribuente si risolvono, contrapponendo differenti valutazioni del bene, nella inammissibile richiesta di riesame nel merito della causa; 3. con il terzo motivo la ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/92, in combinato disposto con l’art. 36, comma 2, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 223 e dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005 per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.; 3.1. deduce che la normativa in esame, fondando il presupposto impositivo sul mero inserimento del terreno nel P.R.G. come area potenzialmente edificabile, contrasta con il principio della capacità contributiva nonché con i principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione e viola, altresì, il principio di eguaglianza e lede, ancora, il diritto di proprietà costituzionalmente garantito exart. 42 Cost. in quanto determina di fatto una “sostanziale espropriazione di un bene senza indennizzo” implicando, nel tempo, il rischio di una sommatoria di imposte pagate implicante veri e propri “effetti espropriativi”, incidendo, infine, sul diritto di avere un’esistenza libera e dignitosa; 3.2. tutte le questioni di costituzionalità proposte devono ritenersi manifestamente infondate ove si ponga mente, in primo luogo, al fatto che la norma interpretativa in questione è statagià sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con le ordinanze nn.41/2008, 266/2008 e 394/2008, ha dichiarato manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale in relazione agli art. 3, 42 e 53 Cost., confermando, in particolare,che "il terreno deve essere considerato fabbricabile dal momento in cui viene ad essere ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se non definitivamente approvato dalla Regione e mancante dei relativi strumenti attuativi" " e ciò in quanto "la potenzialità edificatorie dell'area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere, o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell'art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante ed, inoltre, il criterio del valore venale non comporta affatto una valutazione fissa ed astratta del bene, ma consente di attribuire al terreno il suo valore di mercato, adeguando le valutazioni alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o meno rilevanti potenzialità edificatore dell'area"; 3.3. né, alla luce del contenuto di dette ordinanze, valutate le argomentazioni dedotte da parte ricorrente, possono ritenersi sussistenti fondati dubbi di legittimità costituzionaledella normativa in questionesotto i profili rappresentati dalla contribuente; 3.4. occorre, invero, considerare che la lamentata disparità tra proprietari di terreni formalmente e sostanzialmente edificabili e proprietari di terreni solo formalmente edificabili (ma di fatto inedificabili) non appare sussistere, ove si consideri che: - come osservato dalle SSUU cit. e ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità, il solo avvio del procedimento amministrativo di inserimento dell'area come edificabile nello strumento urbanistico generale è idoneo ad ingenerare una maggiore appetibilità commerciale del terreno, anche a prescindere dalle condizioni del suo futuro ed effettivo sfruttamento urbanistico; - l'oggettiva diversità di valore tra aree edificabili a seconda dell'ampiezza fattuale della loro edificabilità (così come dei relativi costi di urbanizzazione primaria e secondaria) trova correttivo proprio nella evocata incidenza dei limiti di fabbricabilità sulla determinazione della base imponibile, sicché non può dirsi che aree dotate in concreto di diversa suscettibilità edificatoria vengano tassate nella stessa misura per il solo fatto di risultare tutte inserite nel piano regolatore generale; 3.5. tale ragionamento esclude non solo il dubbio di violazione da parte della disciplina di riferimento, come interpretata in via autentica dal legislatore e quindi applicata dalla citata giurisprudenza di legittimità dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ma anche di violazione del principio di capacità contributiva ex art.53 Cost. dal momento che quest'ultimo muove da un procedimento uniforme di quantificazione economica del prelievo fiscale, in ogni caso corrispondente (indistintamente per tutti i proprietari di aree edificabili) all'effettivo valore di mercato delle rispettive aree; 3.6. come chiarito dal Giudice delle Leggi, nella citata ordinanza n. 394/2008, non può parlarsi, poi,di violazione del diritto di proprietà in relazione alla paventata ipotesi di «espropriazione di un bene senza indennizzo» atteso che il pagamento dell’ICI, attenendo all’adempimento, mediante versamento diretto di una somma di denaro, di un obbligo tributario, non rientra nelle ipotesi di espropriazione di beni previste dall’evocato terzo comma dell’art. 42 Cost. e ciò neppure nel caso in cui il contribuente non abbia a disposizione denaro liquido e, per adempiere detto obbligo, alieni a terzi uno o piú beni di sua proprietà; 3.7. manifestamente infondat a è , infine, l ’ eccezione di incostituzionalità di detta normativa in relazione agli artt. 36 e 38 Cost., norme che non possono ritenersi applicabili al regime fiscale in quanto riguardano i diritti del lavoratore ed i diritti assistenziali; 4. con il quarto motivo la ricorrente rei tera la richiesta di disapplicazione della normativa interna per contrasto con i principi della Carta di Nizza con istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ed in particolare per contrasto con i seguenti principi: principio di libertà di cui all’ art. 6 inteso quale diritto di libera autodeterminazione; il diritto degli anziani di condurre un’esistenza libera e dignitosa ai sensi dell’art. 25, implicando una tassazione illogica, irrazionale e tale da compromettere le scelte di vita; il diritto di proprietà ex art. 17 determinando tale imposta nel tempo effetti “espropriativi” ed, infine, il divieto di abuso del diritto di cui all’ art. 53 in ragione del chiaro pregiudizio derivante da detta imposizione quanto al godimento dei diritti fissati dalla Carta di Nizza; 4.1. non si ravvisano i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 T.F.U.E.: non esiste, invero, alcun diritto della parte che formula la relativa istanza all'automatico rinvio ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse (Corte EDU, caso Ullens de [OSCURATO:PERSONA] vs. Belgio) ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, caso [OSCURATO:PERSONA] vs. Italia, §36) (vedi Cass. Sez. U. 08/07/2016, n. 14043); 4.2. parte ricorrente, a fronte della riconosciuta legittimità costituzionale della normativa e dei motivati reiterati arresti di questa Corte di legittimità sopra richiamati, si è limitata, del resto, a prospettare, del tutto genericamente, una astratta incompatibilità della normativa in esame con i principi sanciti dagli artt. 6, 25, 17 e 54 della Carta di Nizza senza sollecitare un'esegesi generale della normativa nazionale ritenuta incompatibile con quella europea, elemento questo che rende la prospettata tesi priva di rilievo alcuno; 5. con il quinto motivo la ricorrente ripropone , infine, l’eccezione relativa alla violazione del Prot. 1, CEDU con riferimento al diritto di proprietà, assumendo che la tassazione de qua, specie in ragione della condotta del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che ha elaborato un P.R.G. che di fatto esclude l’edificazione, è fortemente pregiudizievole per i diritti del proprietario; 5.1. tale eccezione non coglie nel segno; 5.2.la ricorrent e ha richiamato l’art . 1 del Protocollo n. 1, che recita: “Ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”; 5.3. la Corte EDU, conla sua consolidata giurisprudenza, ha chiarito che l’art . 1 del Protocollo n. 1 comprende tre distinte norme: la prima, che è espressa nella prima frase del primo paragrafo ed è di natura generale, stabilisce il principio del pacifico godimento dei beni. La seconda, nella seconda frase del medesimo paragrafo, disciplina la privazione dei beni e la sottopone a determinate condizioni. La terza, contenuta nel secondo paragrafo, riconosce che gli Stati contraenti hanno diritto, inter alia, a disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale. La seconda e la terza norma, che riguardano casi particolari di ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni, debbono essere interpretate alla luce del principio generale stabilito dalla prima norma (si vedano, tra numerosi precedenti,Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 61, Serie A n. 52; James e altri c. [OSCURATO:PERSONA], 21 febbraio 1986, § 37, Serie A n. 98; e Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, § 98, CEDU 2000-I); 5.4. sul punto va rilevato che è stato osservato (vedi Corte Edu, 16/01/2018, Cacciato c. Italia, ric. 60633/16 ) come « Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (si vedano, tra numerosi altri precedenti, [OSCURATO:PERSONA]- und Fördertechnik GmbH c. [OSCURATO:PERSONA], 23 febbraio 1995, § 62, Serie A n. 306 B, e N.K.M. c.Ungheria, n. 66529/11, § 42, 14 maggio 2013), un’ingerenza, anche derivante da una misura finalizzata ad assicurare il pagamento delle imposte, deve pervenire a un “giusto equilibrio” tra le esigenze degli interessi generali della collettività e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona. La preoccupazione di conseguire tale equilibrio è rispecchiata dalla struttura complessiva dell’articolo 1, compreso il secondo paragrafo: deve pertanto esservi un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e i fini perseguiti. Il ricorrente non deve infine sopportare un onere individuale eccessivo (si veda Sporrong e Lönnroth, …).Inoltre, nel determinare se tale condizione sia stata soddisfatta, si riconosce che uno Stato contraente, non da ultimo quando formula e attua politiche in materia fiscale, gode di un ampio margine di discrezionalità, e la Corte ha coerentemente dichiarato l’intenzione di rispettare la valutazione del legislatore in tali materie, a meno che essa non sia priva di ragionevole fondamento (si vedano [OSCURATO:PERSONA]- und Fördertechnik GmbH….; Imbert de Trémiolles c. Francia (dec.), nn. 25834/05 e 27815/05 (riunite), 4 gennaio 2008; e Arnaud e altri c. Francia, nn. 36918/11 e altri 5, § 25, 15 gennaio 2015). In realtà spetta principalmente alle autorità nazionali decidere il tipo di imposte o di contributi che desiderano imporre, in quanto le decisioni in tale materia comportano usualmente la valutazione di questioni politiche, economiche e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli Stati parti, poiché le autorità interne sono più idonee della Corte sotto tale profilo (si veda N.K.M. c.Ungheria, sopra citata, § 57), chiarendosiche «le scelte in ordine alla tipologia e all’ammontare della tassazione da imporre, ma anche la connessa questione della determinazione del reddito imponibile, rientrano nelle questioni che il legislatore interno può certamente valutare e decidere meglio della Corte (si vedano mutatis mutandis,Gáll c. Ungheria, n. 49570/11, § 56, 25 giugno 2013; Baláž c. Slovacchia (dec.), n. 60243/00, 16 settembre 2003; e Spampinato c. Italia (dec.), n. 69872/01, 29 marzo 2007)»; 5.5. muovendo da tali principi, alla luce di quanto argomentato dalla stessa ricorrente, non pare che la misura fiscale contestata abbia imposto alla [OSCURATO:PERSONA] un onere irragionevole o sproporzionato , compromettendola sostanza stessa del suo diritt o di proprietà né la predetta ha allegato e comprovato nel corso del giudizio di merito che il prelievo dellasomma in contestazione abbia compromesso in maniera determinante lapropria situazione finanziaria ; 6. conseguentemente il ricorso proposto dalla contribuente deve essere rigettato e la stessa va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] liquidate come da dispositivo; 6.1. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1 . 0 00,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle s