CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 22842/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 21391/2020 promosso da Comune di Bari, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo PEC: )in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ) in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso l a sentenza n. 565 / 20 20 della Corte di appello di Bari , pubblicata il 22/04/2020, notificatail 27/05/2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] Con avviso di accertamento, ruolo n. C 0070705, notificato nel febbraio 2000, il Comune di Bari chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il pagamento della complessiva somma di £. 149.458.372 a titolo di imposta di pubblicità e voci accessorie per il periodo d’imposta 1998, nonché dicorrispettivo per uso abusivo di suolo pubblico o canone su impianto e relativi interessi. Avverso il suddetto avviso la [OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla Commissione Tributaria di Bari che, con sentenza n. 161/18/03 del 04/07/2003, accoglieva il ricorso, dichiarava non dovuti il canone di concessione e le relative sanzioni e interessi, riducendo la sanzione relativa all’imposta di pubblicità. Avverso tale pronuncia ricorreva innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Bari, chiedendone la riforma nella parte in cui erano state giudicate indebite le somme richieste a titolo di canone di concessione e accessori. Con sentenza n. 3/12/06 depositata il 21/03/2006, la [OSCURATO:PERSONA] di Bari rigettava l’appello proposto dal Comune e confermava l’impugnata sentenza. Il Comune di Bari proponeva ricorso per cassazione e le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8994 del 16/04/2009) statuivano sulla giurisdizione, evidenziando che - a seguito della sentenza n. 64 del 2008, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli art. 103 Cost. e VI disp. att. Cost., dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 3bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 203 del 205 , conv. in l. n. 248 del 2005- spettano alla giurisdizione del giudice ordinario non solo le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) maanche quelle relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l'ente locale potrebbe pretendere per la concessione di spazi ed aree per l'installazione di impianti pubblicitari.Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Bari, e regolarmente instauratosi il contradditorio, con sentenza n. 2187/2017, il Tribunale adito accoglieva l’opposizione e dichiarava non dovuto il canone concessorio richiesto. Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Bari. Con sentenza n. 565/2020, la Corte territoriale rigettava l’impugnazione, evidenziando, per quanto ancora di interesse, cheera consentito utilizzare il procedimento di riscossione mediante ruolo anche per le entrate di diritto privato (come era quella in questione), purché il credito fosse certo, liquido ed esigibile , ma la devoluzione della controversia al giudice ordinario comportava che la decisione non potesse limitarsi all’annullamento dell’atto amministrativo, dovendo il giudice statuire sulla fondatezza della pretesa. Ciò premesso, la Corte d’appello, dopo aver spiegato la distinzione tra TOSAP e COSAP, riteneva che, nella specie, con riferimento a quest’ultima, la pretesa del Comune non risultassefondata per difetto assoluto di allegazione , prima ancora che d i prova , in ordine a lla spettanza del canone nell’ammontare richiesto. In particolare, secondo il giudice del gravame, il Comune di Bari, che era la parte attrice in senso sostanziale, aveva prodotto nel primo grado di giudizio solo due delibere d ella G iunta municipale , la n. 7437/1991 e la n. 6232/1992, relative alle modalità di determinazione del canone, e p roprio dall’esame della delibera n. 6232/1992 si evinceva che il canon e dove sse essere determinat o per m etriquadri d i area occupata, in riferimento alla tipologia di impianto utilizzato e alla natura del rapporto giuridico instaurato con il privato (locazione o concessione). Il Comune si era, però, limitato ad allegare all’avviso di accertamento ben 56 pagine indicate come “descrizione analitica degli impianti e della pubblicità” (prodotte dinanzi al giudice tributario e mai più richiamate nei successivi atti), consistenti in una mera elencazione di luoghi in cui si trovano gli impianti, di estensione della relativa superficie occupata, con indicazione del canone applicato, senza dedurre, prima ancora diprovare, i fatti costitutivi della propria pretesa - e, cioè, se vi fosse stata concessione o locazione , e quale fosse la tipologia di impianti interessati - in modo tale da giustificare l’ammontare del canone chiesto. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Bari, affidato adue motivi di impugnazione. L’intimata si è difesacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507 del 1993, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in ordine alla disciplina che regola il riparto dell’onere della prova, per avere la Corte d’appello posto a carico dell’ente impositore l’onere probatorio spettante alla società contribuente, in contrasto con il principio di scomposizione della fattispecie,basata sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per motivazione irriducibilmente contraddittoria , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo la Corte d’appello affermato la mancanza dell’allegazione e della prova da parte del Comune circa il titolo della pretesa (canone concessorio e di locazione) per l’occupazione di suolo pubblico ai fini dell’esposizione pubblicitaria e, al tempo stesso , per avere affermato l’ininfluenza del la proprietà degli impianti ai fini della debenza del canone concessorio comunque spettante al Comune, unitamente all’imposta di pubblicità ed alla Tosap. 2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1.Com’è noto, questa Corte ha precisato, i n tema di ricorso per cassazione, che è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendiposta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017). 2.2. Nella specie, la Corte d’appello, inquadrando la pretesa in questione nelle entrate patrimoniali di diritto privato - suscettibili di essere riscosse mediante ruolo, purché relative a crediti certi, liquidi ed esigibili - ha ritenuto che il Comune non avesse offerto idonea allegazione, prima ancora della prova, dei fatti costitutivi della propria pretesa. In particolare, secondo la menzionata Corte, dalle delibere della Giunta municipale in atti, e in particolare dalla delibera n. 6232/1992, emergeva che il canone dovesse essere determinato in base ai metri quadri di area occupata, alla tipologia di impianto e al la natura del rapportogiuridico instaurato con il privato (locazione o concessione), ma il Comune non aveva indicato se vi era stata concessione o locazione,né aveva indicato di quale tipo di impiant i si trattasse, così non giustificandol’importo richiesto in pagamento. Nel formulare il motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto che nell’avviso di accertamento era specificato che si trattava di somme dovute “per corrispettivo uso abusivo suolo pubblico o canone su impianto” e che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell’atto di citazione in riassunzione, notificato a seguito della pronuncia del giudice di legittimità, aveva chiesto che venisse accertata la non debenza delcanone concessorio. Secondo il ricorrente, la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva dedotto che il credito contestato riguardava il canone concessorio, pure indicato nell’avviso di accertamento, aggiungendo che tale avviso era pienamente legittimo, perché conteneva la motivazione della pretesa, la cui quantificazione si ricavava dalle delibere dellagiunta richiamate , ed era anche valido perché ad esso erano allegate 56 pagine che contenevano la puntuale descrizione dell’ubicazione degli impianti nelle varie zone della città, della superficie occupata, della tariffaapplicata, dell’annodi riferimento, della causale e della differenza dovuta. Lo stesso ricorrente ha, poi, rilevato che l’avviso di accertamento costituiva una provocatio ad opponendum, che metteva il contribuente in condizioni di conoscere la pretesa fiscale e di sollevare le eccezioni che riteneva opportune, sicché il giudice di merito era incorso nella violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova, per aver chiesto al Comune, ente impositore, un onere probatorio (riferito alla specificazione del se vi fosse concessione o locazione delle aree occupate dagli impianti pubblicitari e all’indicazione del tipo di impianto cui il canone si riferiva) non ricadente a suo carico, ma a carico della contribuente. 2.3. La censura form u l ata non attinge l a ratio della decisione , perché si sofferma sull a legittimità e la validità dell’avviso di accertamentoper crediti tributari, argomentando sull’onere della prova in sede di opposizione, mentre, invece,il giudice di merito ha ritenuto che, nella specie, si trattava di entrat a patrimoniale di diritto privato , in relazione al quale l’ente territoriale era chiamato ad allegare,e cioè a de durre , prima ancora che provare , il titolo costitutivo che legittimava la richiesta di pagamento proprio per gli importi indicati, senza adempiere a ciò. A tale ricostruzione giuridica, la parte non ha formulato specifica censura, limitandosi a rappresentare la ritenuta sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento e degli elementi a supporto del credito in esso indicato, sulla base, peraltro di valutazioni in fatto, diverse da quelle operate dal giudice di appello, secondo una critica al giudizio di merito non ammessa in sede di legittimità. 3.Il secondo motivo è infondato. 3.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b, d.l. n. 83 del 201 2 , conv. con modif. in l . n. 134 del 2012) non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», masoltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020). Ricorre, dunque,il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018). Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016). 3.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che la Corte d’appello ha fornito una motivazione irriducibilmente contraddittoria, nella parte in cui ha affermato che il Comune non aveva allegato e provato il titolo della pretesa avanzata (canone concessorio e di locazione) per l’occupazione di suolo pubblico e, al tempo stesso, nel ricordare la possibilità di coesistenza tra TOSAP,COSAP e imposta sulla pubblicità ha ritenuto l’ininfluenza della proprietà degli impianti ai fini della richiesta del canone concessorio. Dalla lettura della sentenza si evince con chiarezza che non vi è alcuna contraddizione tra le affermazioni sopra riportate. Si legge, infatti, in motivazione, dapprima quanto segue: «È vero invece, come sostenuto dal Comune, che il comma 7 dell'art. 9 del D. Lgs.507/93 dispone che "qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati,questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario"; è, infatti, proprio il dato letterale della disposizione che chiarisce la portata del canone di concessione, stabilendo la sua possibilecoesistenza insieme a imposta sulla pubblicità ed alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'ininfluenza circa la proprietà degli impianti ai fini della richiesta del canone di concessione.» Viene, poi, evidenziatoche: «Ciononostante , deve prendersi atto che l'ente comunale che nella presentecontroversia era ed è attore in senso sostanziale -si è limitato ad allegare nel primo grado di questo giudizio di rinvio soltanto due delibere di GM , la n . 7437 del1991 e la n . 6232 del 1992 di determinazione dei canoni. Vi è, tuttavia , che proprio nella delibera n.6232/1992 i canoni sono sì determinatiper mq di area occupata, ma in riferimento alla tipologia di impianto e alla natura del rapporto giuridico instaurato con il privato (locazione o concessione). Ebbene, l'ente si è limitato ad allegare all ’ avviso di accertamentoben 56 pagine indicate come "descrizione analitica degli impianti e della pubblicità" (prodotte peraltro dinnanzi al giudizio tributario e mai più richiamate nei successivi atti) , consistenti in una mera elencazione di luoghi in cui si trovano gliimpianti , di estensione della relativa superficie occupata e di canone applicato,senza allegare , prima ancora che provare , la prova dei fatti costitutivi dellapropria pretesa e , cioè , se vi sia stata concessione o locazione e di quale tipo di impianto trattasi tanto da giustificare l'ammontare del canone chiesto per ciascunimpianto.» È evidente che quest’ultima parte della decisione riguarda aspetti del tutto diversi da quelli esaminati in precedenza, e sopra riportati, perché è dato rilievo alla differenza tra le ipotesi di concessione o di locazione, che secondo la Corte d’appello l’ente avrebbe dovuto fare, ai fini della indicazione dell’ammontare richiesto per ciascun impianto, avendo la stessa Corte precisato che l’ammontare del canone dipendeva dai metriquadri occupati, dal tipo di impianto e dalla natura del rapporto giuridico instaurato con il privato (locazione o concessione). 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre € 200,00per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versam