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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39062/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dei motivi di appello sulla pena, ha rideterminato in anni quattro di reclusione ed euro ed euro sedicimila di multa, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.

L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento.

Il ricorso è inammissibile perché decisamente fuori fuoco in presenza di confusi motivi di ricorso che rinviano alla decisione assunta ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc, pen., che evidentemente, non è stata applicata al caso concreto per il mancato consenso del Pubblico ministero sulla richiesta avanzata dalla difesa che, peraltro, in sede di conclusioni, aveva dichiarato di rinunciare ai motivi di merito.

Dalla motivazione della sentenza, in sede di accoglimento della richiesta subordinata della difesa di mitigazione del trattamento sanzionatorio, ha valorizzato la ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, contenuta in una missiva da questi inviata alla Corte di appello, ammissione che, evidentemente fa ritenere superate questioni relative al mancato esame di motivi che avrebbero imposto il proscioglimento, del tutto genericamente evocati.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannail?1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dei motivi di appello sulla pena, ha rideterminato in anni quattro di reclusione ed euro ed euro sedicimila di multa, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento. Il ricorso è inammissibile perché decisamente fuori fuoco in presenza di confusi motivi di ricorso che rinviano alla decisione assunta ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc, pen., che evidentemente, non è stata applicata al caso concreto per il mancato consenso del Pubblico ministero sulla richiesta avanzata dalla difesa che, peraltro, in sede di conclusioni, aveva dichiarato di rinunciare ai motivi di merito. Dalla motivazione della sentenza, in sede di accoglimento della richiesta subordinata della difesa di mitigazione del trattamento sanzionatorio, ha valorizzato la ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, contenuta in una missiva da questi inviata alla Corte di appello, ammissione che, evidentemente fa ritenere superate questioni relative al mancato esame di motivi che avrebbero imposto il proscioglimento, del tutto genericamente evocati. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannail?1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] no
Sentenza Cassazione n. 39062/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris