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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29455/2026

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26 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’unico motivo articolato, avente ad oggetto il mancatoriconoscimento delle generiche con giudizio di prevalenza sulla contestatarecidiva, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliatie disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi daspecifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;Rilevato altresì che si tratta di motivo inerente ad un diniego che risultasorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dellededuzioni difensive da parte del Giudice di merito (considerato, peraltro, che lereiterata sussistendo un preciso divieto di legge);Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’unico motivo articolato, avente ad oggetto il mancatoriconoscimento delle generiche con giudizio di prevalenza sulla contestatarecidiva, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliatie disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi daspecifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;Rilevato altresì che si tratta di motivo inerente ad un diniego che risultasorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dellededuzioni difensive da parte del Giudice di merito (considerato, peraltro, che lereiterata sussistendo un preciso divieto di legge);Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29455/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris