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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 13449/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.187, commi e lbis e d.lgs. n.285/1992.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha contestato la sussistenza della propria penale responsabilità, sulla base di deduzioni inerenti alla dedotta errata valutazione delle risultanze dell'istruzione dibattimentale e all'assunto difetto di credibilità di quanto dichiarato dai testi assunti su istanza della difesa e dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee.

Il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

Il motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto, oltre che della negativa valutazione del comportamento processuale dell'imputato.

Il motivo di ricorso attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto manifestamente infondato; atteso che il relativo motivo deve ritenersi implicitamente disatteso sulla base della predetta valutazione del comportamento processuale, esplicitamente posta alla base della richiesta di concessione del beneficio (cfr., per la legittimità della motivazione implicita in punto di mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.187, commi e lbis e d.lgs. n.285/1992. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha contestato la sussistenza della propria penale responsabilità, sulla base di deduzioni inerenti alla dedotta errata valutazione delle risultanze dell'istruzione dibattimentale e all'assunto difetto di credibilità di quanto dichiarato dai testi assunti su istanza della difesa e dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee. Il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. Il motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto, oltre che della negativa valutazione del comportamento processuale dell'imputato. Il motivo di ricorso attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto manifestamente infondato; atteso che il relativo motivo deve ritenersi implicitamente disatteso sulla base della predetta valutazione del comportamento processuale, esplicitamente posta alla base della richiesta di concessione del beneficio (cfr., per la legittimità della motivazione implicita in punto di mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore La
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