Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10448/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] StatoNumero registro generale 26361/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 10448/2026Data pubblicazione 21/04/2026-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] il provvedimento della Corte d'Appello di Napoli n. 3531/2024depositato il 12/9/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – successivamente sostituitadall’Agenzia delle Entrate‑[OSCURATO:SOCIETA] – adduceva di essere creditrice diEdilizia Europea [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo derivante da cartelle di pagamento eavvisi di accertamento divenuti definitivi ed esecutivi.Ritenuto che la debitrice, in pendenza dell’esposizione tributaria, avesseposto in essere una operazione idonea a pregiudicare la garanziapatrimoniale del creditore, Equitalia conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenere la declaratoria diinefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto notarile del 3 febbraio2015, denominato “Atto costitutivo di società a responsabilità limitataunipersonale con conferimento di ramo d’azienda”.Con tale atto, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva costituito [OSCURATO:SOCIETA].,interamente da essa partecipata, sottoscrivendone l’intero capitale socialemediante conferimento di due rami d’azienda del valore stimatocomplessivo di euro 2.426.379,63, con trasferimento alla conferitaria dellaproprietà di quarantuno beni immobili, completi di pertinenze, accessioni equote di comproprietà.Numero registro generale 26361/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 10448/2026Data pubblicazione 21/04/2026Costituendosi in giudizio, sia [OSCURATO:SOCIETA]. sia [OSCURATO:SOCIETA]contestavano la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria,sostenendo che il conferimento a una società interamente partecipataaveva natura di mero riassetto organizzativo, non determinando alcunadiminuzione della garanzia patrimoniale, dal momento che ai beni conferitisi era sostituita, nel patrimonio della conferente, una partecipazionetotalitaria nel capitale sociale della nuova società.Con sentenza n. 2095/2022, il Tribunale di Nola respingeva la domanda,ritenendo insussistente il requisito dell’eventus damni, in quanto ilconferimento a una newco integralmente partecipata non avrebbecomportato un depauperamento patrimoniale della società conferente,restando pertanto assorbite le ulteriori questioni dedotte.2.

Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate‑[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n. 3531 del 12 settembre 2024, inriforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di conferimento nei confrontidell’Agente della riscossione.In particolare, la Corte territoriale affermava che l’operazione avevadeterminato una significativa variazione quantitativa e qualitativa delpatrimonio della debitrice, consistita nella sostituzione di un complessoorganico di beni immobili dotato di autonoma capacità reddituale con unapartecipazione societaria soggetta a maggiore alea e variabilità di valore,integrando così proprio l’eventus damni richiesto dall’art. 2901 c.c.3.

Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. eYalda S.r.l., ciascuno con un unico motivo, su cui entrambe le ricorrentihanno depositato pure memoria.

Ha resistito con controricorso l’Agenziadelle Entrate‑[OSCURATO:SOCIETA].Ritenuto che:4.

Osserva il Collegio che il motivo di ricorso solleva una questione didiritto di particolare rilievo, tale da rendere opportuna la trattazione inNumero registro generale 26361/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 10448/2026Data pubblicazione 21/04/2026pubblica udienza, che conduce a chiarire se, ai fini dell’azione revocatoriaordinaria ex art. 2901 c.c., il conferimento di beni immobili da parte dellasocietà debitrice a una società di nuova costituzione, integralmentepartecipata dalla conferente, possa essere escluso dalla nozione di attopregiudizievole per la garanzia patrimoniale del creditore sul presuppostoche tali beni abbiano natura di beni‑merce funzionalmente destinatiall’esercizio dell’impresa, e debbano pertanto essere valutati non in unaprospettiva statica ma dinamica, quale strumentazione produttivatrasferita unitamente all’attività d’impresa, ovvero invece se,indipendentemente dalla loro destinazione economica, il loro conferimentodetermini comunque una sottrazione alla garanzia patrimoniale genericadel creditore rilevante ai sensi degli artt. 2740 e 2901 c.c.5.

Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per la trattazionein pubblica udienza.rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] StatoNumero registro generale 26361/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 10448/2026Data pubblicazione 21/04/2026-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] il provvedimento della Corte d'Appello di Napoli n. 3531/2024depositato il 12/9/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – successivamente sostituitadall’Agenzia delle Entrate‑[OSCURATO:SOCIETA] – adduceva di essere creditrice diEdilizia Europea [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo derivante da cartelle di pagamento eavvisi di accertamento divenuti definitivi ed esecutivi.Ritenuto che la debitrice, in pendenza dell’esposizione tributaria, avesseposto in essere una operazione idonea a pregiudicare la garanziapatrimoniale del creditore, Equitalia conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenere la declaratoria diinefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto notarile del 3 febbraio2015, denominato “Atto costitutivo di società a responsabilità limitataunipersonale con conferimento di ramo d’azienda”.Con tale atto, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva costituito [OSCURATO:SOCIETA].,interamente da essa partecipata, sottoscrivendone l’intero capitale socialemediante conferimento di due rami d’azienda del valore stimatocomplessivo di euro 2.426.379,63, con trasferimento alla conferitaria dellaproprietà di quarantuno beni immobili, completi di pertinenze, accessioni equote di comproprietà.Numero registro generale 26361/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 10448/2026Data pubblicazione 21/04/2026Costituendosi in giudizio, sia [OSCURATO:SOCIETA]. sia [OSCURATO:SOCIETA]contestavano la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria,sostenendo che il conferimento a una società interamente partecipataaveva natura di mero riassetto organizzativo, non determinando alcunadiminuzione della garanzia patrimoniale, dal momento che ai beni conferitisi era sostituita, nel patrimonio della conferente, una partecipazionetotalitaria nel capitale sociale della nuova società.Con sentenza n. 2095/2022, il Tribunale di Nola respingeva la domanda,ritenendo insussistente il requisito dell’eventus damni, in quanto ilconferimento a una newco integralmente partecipata non avrebbecomportato un depauperamento patrimoniale della società conferente,restando pertanto assorbite le ulteriori questioni dedotte.2. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate‑[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n. 3531 del 12 settembre 2024, inriforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di conferimento nei confrontidell’Agente della riscossione.In particolare, la Corte territoriale affermava che l’operazione avevadeterminato una significativa variazione quantitativa e qualitativa delpatrimonio della debitrice, consistita nella sostituzione di un complessoorganico di beni immobili dotato di autonoma capacità reddituale con unapartecipazione societaria soggetta a maggiore alea e variabilità di valore,integrando così proprio l’eventus damni richiesto dall’art. 2901 c.c.3. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. eYalda S.r.l., ciascuno con un unico motivo, su cui entrambe le ricorrentihanno depositato pure memoria. Ha resistito con controricorso l’Agenziadelle Entrate‑[OSCURATO:SOCIETA].Ritenuto che:4. Osserva il Collegio che il motivo di ricorso solleva una questione didiritto di particolare rilievo, tale da rendere opportuna la trattazione inNumero registro generale 26361/2024Numero sezionale 1404/2026Numero di raccolta generale 10448/2026Data pubblicazione 21/04/2026pubblica udienza, che conduce a chiarire se, ai fini dell’azione revocatoriaordinaria ex art. 2901 c.c., il conferimento di beni immobili da parte dellasocietà debitrice a una società di nuova costituzione, integralmentepartecipata dalla conferente, possa essere escluso dalla nozione di attopregiudizievole per la garanzia patrimoniale del creditore sul presuppostoche tali beni abbiano natura di beni‑merce funzionalmente destinatiall’esercizio dell’impresa, e debbano pertanto essere valutati non in unaprospettiva statica ma dinamica, quale strumentazione produttivatrasferita unitamente all’attività d’impresa, ovvero invece se,indipendentemente dalla loro destinazione economica, il loro conferimentodetermini comunque una sottrazione alla garanzia patrimoniale genericadel creditore rilevante ai sensi degli artt. 2740 e 2901 c.c.5. Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per la trattazionein pubblica udienza.rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 10448/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris