CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2017
Cassazione n. 15576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1321/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 105, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. – RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTI – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3775/2016, pubblicata in data 16.6.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 5.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata in data 23 aprile 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere proprietari e possessori, per successione dal genitore Martelli F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 1321/2017 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 15576/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Vespasiano, deceduto il 21 gennaio 1966, di un fabbricato rurale con corte, prato e pascolo, sito in Cantalice, località Colle della Grotta, condotto in fitto da [OSCURATO:PERSONA]; che questi aveva donato l’immobile ai figli senza esserne titolare, dichiarando di averlo usucapito senza aver mai compiuto atti di interversione e senza aver esercitato un possesso pieno per tutto il tempo previsto dalla legge. Hanno chiesto di dichiarare la nullità o l’inefficacia della donazione del 22/6/2001, con condanna al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno per occupazione abusiva. I convenuti hanno resistito alla domanda, proponendo riconvenzionale volta ad accertare la validità della donazione sull’assunto che [OSCURATO:PERSONA] avesse usucapito gli immobili, previa interversione del possesso; in subordine hanno chiesto di dichiarare l’usucapione ex art. 1159 bis, comma 2 c.c., in favore dei donatari. Con sentenza n. 681/2011 il Tribunale di Rieti ha respinto la domanda principale e ha dichiarato l’usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e poi di [OSCURATO:PERSONA] e Stefano - per questi ultimi ai sensi dell’art. 1159 bis, comma secondo, c.c. - osservando che, dalla cessazione del rapporto di affitto, avvenuta nel 1984, i convenuti avevano esercitato un possesso pieno ed esclusivo. Avverso tale decisione hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Adriana, queste ultime come eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], Pietro e Stefano, instando per il rigetto del gravame. All’esito, la Corte territoriale di Roma, in integrale riforma della decisione, ha dichiarato la nullità dell’atto di donazione e ha ordinato il rilascio del bene. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 1321/2017 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 15576/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Secondo il giudice distrettuale, [OSCURATO:PERSONA], affittuario del fondo, lo aveva semplicemente detenuto, mentre l’interversione del possesso non poteva discendere dal comportamento successivo al ricevimento della missiva in data 16/11/84, con la quale i proprietari gli avevano contestato la morosità, intimandogli il rilascio del fondo. Il fatto che l’affittuario fosse rimasto nel fondo e non lo avesse restituito, pur avendolo coltivato, non era sufficiente per dimostrare che il Patacchiola avesse mutato il titolo e cominciato a possedere il bene in nome proprio. Pertanto, la donazione in favore di Pietro e [OSCURATO:PERSONA], avendo ad oggetto un bene di cui il donante non poteva disporre, era nulla, con obbligo degli appellati, occupanti abusivi dell’immobile, di rilasciare il bene e di risarcire il danno pari al canone di locazione, nell’importo indicato in sentenza. La cassazione della sentenza è chiesta da Bernardino, Pietro e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in sette motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità, essendo carente di una parte argomentativa volta a confutare le ragioni della prima decisione. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha chiarito come gli appellanti avessero lamentato che la mera continuazione dell’esercizio del possesso e la coltivazione del fondo dopo la scadenza del rapporto di affitto non F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 1321/2017 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 15576/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 potevano dar luogo all’interversione del possesso, invocando, con il secondo motivo, l’inefficacia o invalidità della donazione, poiché avente ad oggetto un immobile di cui il donante non poteva disporre. Dette argomentazioni intendevano confutare proprio l’iter argomentativo della decisione del tribunale, che aveva invece ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], pur essendo affittuario, avesse esercitato un possesso pieno per il tempo necessario per acquistare la proprietà a titolo originario, essendosi rifiutato di rilasciare il bene alla scadenza del contratto. In sostanza, sussistevano tutti i requisiti di contenuto richiesti dall’art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità del gravame (Cass. S.U. 27199/2017). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., contestando alla Corte di merito di non aver tenuto conto dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e della richiesta di compensazione di quanto liquidato a tale titolo con le somme impiegate per la manutenzione straordinaria. Il motivo è fondato. Il primo giudizio si era concluso con l’accoglimento della domanda di usucapione e con il rigetto delle riconvenzionali di rilascio e di risarcimento del danno da occupazione illegittima. Il tribunale non aveva perciò statuito sull’eccezione di prescrizione e di compensazione del diritto al risarcimento del danno, questioni riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c. nella memoria di costituzione in appello (cfr. comparsa, pagg. 13-14). La Corte distrettuale ha computato il periodo di occupazione abusiva – e quindi l’ammontare del risarcimento - dalla data della disdetta del contratto di affitto (1984), al rilascio, senza far cenno all’eventuale prescrizione parziale del credito risarcitorio o alla F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 1321/2017 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 15576/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 compensazione con le spese sostenute dall’affittuario per il miglioramento del fondo. Sussiste, quindi, l’omissione di pronuncia di cui fondatamente si dolgono i ricorrenti. 4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2947, comma secondo, c.c. e 167, comma secondo, c.p.c., sostenendo che l’eccezione di prescrizione era stata tempestivamente sollevata nella comparsa di costituzione ed era stata riproposta in appello, per cui il periodo di occupazione abusiva doveva essere calcolato a far data 2002 e non dal 1984, come invece sostenuto in sentenza. Il motivo è assorbito, competendo al giudice del rinvio valutare la ritualità e fondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, questione su cui la sentenza impugnata non si è alcun modo pronunciata. 5. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 1141 c.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., contestando al giudice distrettuale di aver escluso il compimento di atti di interversione, sebbene il mancato rilascio del bene dopo la disdetta e la coltivazione del fondo per un lungo periodo di tempo fossero utili a mutare il titolo della detenzione in possesso pieno, avendo già il tribunale stabilito che il rifiuto del Patacchiola di restituire l’immobile era stato oggetto di una sua autonoma decisione e aveva costituito una modalità di apprensione del bene utile per l’usucapione, come provava anche il fatto che, dopo la disdetta del 1984, non era stata più reclamata la restituzione dell’immobile. Il motivo è infondato. Nell’escludere che il rifiuto dell’affittuario di rilasciare l’immobile detenuto in affitto e che la successiva coltivazione il fondo costituissero atti di interversione del possesso, la pronuncia è conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 1321/2017 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 15576/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 essendo il potere di fatto inizialmente esercitato a titolo di detenzione – sulla base di un contratto di affitto successivamente scaduto – l’usucapione richiedeva un atto di interversione in opposizione al proprietario, tale da manifestare la volontà di esercitare un possesso pieno, escludendone il titolare. Occorreva il compimento di attività materiali che – secondo l’apprezzamento del giudice di merito – rendessero esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore aveva iniziato a possedere in modo esclusivo (Cass. 17376/2018; Cass.26327/2016). L’interversione del possesso non poteva derivare dall'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in tal caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né da meri atti di esercizio del possesso, idonei solo a sostanziare un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass.2392/2009; Cass. 6237/2009; Cass. 26327/2016; Cass.27411/2019). Il relativo accertamento attiene al giudizio di fatto, incensurabile in cassazione (Cass. 27521/2011; Cass. 27411/2019; Cass.17363/2018). Quanto alla coltivazione del fondo, questa Corte ha recentemente evidenziato che, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – tale comportamento non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da ulteriori indizi, che consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus". F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 1321/2017 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 15576/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Costituisce accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, anche valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. 6123/2020; Cass. 17376/2018; Cass.18215/2013). Il fatto che la detenzione si fosse protratta per molti anni dopo la scadenza del rapporto di affitto era, infine, circostanza con valenza meramente indiziaria, che competeva alla Corte territoriale apprezzare in concreto, non provando necessariamente l’esistenza del possesso ad usucapionem (Cass. 17880/2019; Cass.9661/2006). 6. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 1159 bis, comma secondo, c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che sentenza abbia omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per l’usucapione abbreviata, trascurando che la donazione di beni altrui era titolo idoneo a trasferire la proprietà e che i donatari avevano utilizzato il bene in buona fede. Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la sentenza omesso di pronunciare sulla intervenuta maturazione dell’usucapione abbreviata in favore dei donatari, benché la domanda fosse stata riproposta in appello e fosse stata già accolta dal tribunale. Il settimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non aver la sentenza tenuto conto della sussistenza dei presupposti per dichiarare l’usucapione abbreviata in favore dei donatari e, in particolare, che il possesso era stato esercitato in F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 1321/2017 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 15576/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 buona fede dalla data di trascrizione della donazione a quella di proposizione della domanda giudiziale. I tre motivi vanno esaminati congiuntamente e devono essere accolti per le ragioni che seguono. Il tribunale aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e i figli, donatari dell’immobile, avessero usucapito la proprietà, il primo in base all’usucapione ordinaria e i secondi ai sensi dell’art. 1159 bis, comma secondo, c.c.. La Corte di appello, riformando integralmente la decisione, ha pronunciato sulla riconvenzionale di usucapione ordinaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] senza nulla statuire sulla domanda di usucapione abbreviata, già accolta dal tribunale, limitandosi a ordinare il rilascio quale conseguenza della nullità della donazione (poiché avente ad oggetto beni altrui). Su tale esclusiva premessa ha ritenuto che gli appellati fossero meri occupanti abusivi, tenuti a rilasciare l’immobile. Tuttavia la donazione di beni altrui, sebbene nulla, era titolo idoneo per l’usucapione abbreviata (non essendo affetta da una nullità strutturale, ma solo da un difetto di legittimazione a disporre del donante, per cui il contratto, se compiuto dal titolare, sarebbe stato pienamente valido: Cass. 10356/2009; Cass. 12782/2013), ed il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse semplice detentore – trovandosi, quindi, nell’impossibilità di trasferire ai donatari, mediante la traditio, un possesso pieno - non poteva comportare l’automatico rigetto della domanda proposta ai sensi dell’art. 1159 bis c.c., dovendosi accertare se i donatari avessero instaurato autonomamente e, quindi, esercitato in buona fede un possesso pieno in opposizione ai proprietari, per il periodo successivo alla donazione (art. 1159 bis, comma secondo, c.c.). F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 1321/2017 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 15576/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 In definitiva, il giudice d’appello non poteva disporre il rilascio dell’immobile senza valutare la fondatezza della riconvenzionale dei donatari già ritenuta fondata dal tribunale. Sono conclusivamente accolti il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, sono respinti il primo ed il quarto ed è dichiarato assorbito il terzo. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, respinge il primo e il quarto e dichiara assorbito il terzo, cassa sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 5.4.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f