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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1978

Cassazione n. 02498/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato che dagli atti, utilizzabili per la decisione in ragione del rito prescelto, non emergono elementi che comprovino che il compagno dell'imputata, alterato come lei per abuso di sostanze alcoliche, avesse posto in essere condotte provocatorie e/o fatti ingiusti tali da determinare la reazione della ricorrente); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato che dagli atti, utilizzabili per la decisione in ragione del rito prescelto, non emergono elementi che comprovino che il compagno dell'imputata, alterato come lei per abuso di sostanze alcoliche, avesse posto in essere condotte provocatorie e/o fatti ingiusti tali da determinare la reazione della ricorrente); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02498/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris