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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 1996

Cassazione n. 25394/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05BQW5P nato il 05/05/1996 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma 11 15 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Rieti resa il 10 settembre 2020 all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale contesta l'aumento di pena disposto dal giudice in ragione del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ad esso contestati (81 cod. pen.), disposto in maniera sproporzionata e senza peraltro indicare distintamente l'aumento operato per ciascuno dei reati satellite.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto aspecifico, non confrontandosi con la sentenza impugnata: il ricorrente infatti contesta la pretesa eccessività dell'aumento in continuazione, che sarebbe anche cumulativo, mentre si tratta, in realtà, di modesti aumenti singolarmente specificati per ciascun illecito.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05BQW5P nato il 05/05/1996 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma 11 15 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Rieti resa il 10 settembre 2020 all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale contesta l'aumento di pena disposto dal giudice in ragione del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ad esso contestati (81 cod. pen.), disposto in maniera sproporzionata e senza peraltro indicare distintamente l'aumento operato per ciascuno dei reati satellite. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto aspecifico, non confrontandosi con la sentenza impugnata: il ricorrente infatti contesta la pretesa eccessività dell'aumento in continuazione, che sarebbe anche cumulativo, mentre si tratta, in realtà, di modesti aumenti singolarmente specificati per ciascun illecito. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'
Sentenza Cassazione n. 25394/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris