CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 01887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15443-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 26/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: [OSCURATO:PERSONA] d’appello di Roma, in composizione collegiale, rigettò l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto monocratico che ne aveva dichiarato inammissibile la domanda d’equa riparazione, sul presupposto della tardività della stessa. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto collegiale sulla base di due motivi, con i quali denuncia omessa applicazione della normativa ristoro per omesso calcolo del computo dei termini. Il Ministero è rimasto intimato. Il ricorso è manifestamente infondato. Il processo esecutivo presupposto venne definito con ordinanza di assegnazione all’istante creditore in data 3/2/2021 e quest’ultimo presentò istanza d’equo indennizzo il 28/10/2021. Il ricorrente sostiene che il predetto provvedimento sarebbe passato in giudicato il 3/9/2021, cioè decorsi sei mesi e i trentuno giorni della sospensione feriale, a mente dell’art. 327, co. 1, cod. proc. civ. Il ragionamento risulta, all’evidenza, erroneo: l’ordinanza di assegnazione non è sottoposta al termine semestrale d’impugnazione, essendo soggetta esclusivamente all’eventuale opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 26702/2018); di conseguenza, spirato il termine di venti giorni, preveduto per l’opposizione in parola, ai sensi dell’art.617 cod. proc. civ., il provvedimento diviene definitivo e da quel momento deve essere computato il termine semestrale di cui all’art. 4 della legge Pinto. Poiché nel caso di specie il termine di venti giorni venne a scadere il 23/2/2021 (dato non controverso) il ricorso per l’equo indennizzo risulta essere stato presentato oltre i sei mesi dalla predetta scadenza, pur tenuto conto della sospensione feriale. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" . Essendo il Ministero rimasto intimato non occorre far luogo a statuizione sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del