CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 settembre 2026
Cassazione n. 25798/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barbarino-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LiberiProfessionisti, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bonura,-controricorrente-Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-nonchésul controricorso incidentale proposto da:[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24269/2022Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 25798/2026Data pubblicazione 25/09/2026Corsaro Domenico, Agenzia Delle Entrate - Riscossione in personadel legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.396/2022depositata il 28/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragionedella reciproca soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 24/09/2026Gabriella Marchese