Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:922
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0431
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 24 ottobre 2024 (
1
)
Causa C‑431/23
AE,
CO,
DU,
e altre parti
contro
[OSCURATO:PERSONA],
in qualità di curatori della
[OSCURATO:SOCIETA] SA,
EP,
in qualità di curatori della
[OSCURATO:SOCIETA] SA,
RI,
in qualità di curatori della
[OSCURATO:SOCIETA] SA,
[OSCURATO:SOCIETA],
intervenienti:
VT,
HL,
MO,
e altre parti
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2001/23/CE – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Articoli da 3 a 5 – Deroga – Condizioni – Procedura di insolvenza – Trasferimento di parte dell’impresa predisposto nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale e attuato immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento»
I.
Introduzione
1.
Nella presente causa, la Corte è nuovamente chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità a un’operazione di cessione d’impresa della deroga al regime di tutela dei lavoratori introdotto dalla direttiva 2001/23/CE (
2
), deroga che è prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva in caso di procedura d’insolvenza.
2.
Più precisamente, il tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio), che ha proposto il presente rinvio pregiudiziale, chiede, in sostanza, alla Corte se tale deroga si applichi in una situazione in cui l’operazione di cessione è stata interamente predisposta nell’ambito di una procedura che mira alla prosecuzione dell’impresa, che non ha avuto esito positivo a causa del rifiuto del cessionario di conformarsi alle disposizioni imperative in materia di tutela dei lavoratori, e in cui, successivamente, tale cessione è stata attuata esattamente nei medesimi termini il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento del cedente, che peraltro fa parte dello stesso gruppo del cessionario.
3.
Tale causa, che si iscrive nel filone giurisprudenziale della Corte (
3
) volto a chiarire i limiti della deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, offre alla Corte l’opportunità di fornire ulteriori indicazioni al riguardo.
4.
L’interpretazione di tale disposizione presuppone il raggiungimento di un giusto equilibrio tra due esigenze: da un lato, quella di non compromettere l’utilizzo di strumenti giuridici che perseguono il lodevole obiettivo di consentire la continuazione dell’impresa o di parti di essa, anche in caso di comprovate difficoltà finanziarie, e, dall’altro, quella di non permettere, attraverso l’uso improprio di tali strumenti o, più in generale, delle procedure d’insolvenza, l’elusione della tutela garantita ai lavoratori dal diritto dell’Unione (
4
).
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
5.
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 enuncia quanto segue:
«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento».
6.
L’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che il trasferimento di un’impresa «non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario», fatta salva la possibilità di procedere a licenziamenti che siano giustificati per «motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione».
7.
L’articolo 5, paragrafi 1 e 4, di detta direttiva, che stabilisce una deroga al sistema di tutela sopra descritto, dispone quanto segue:
«1. A meno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente).
(...)
4. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l’abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della presente direttiva».
B.
Diritto belga
1.
Normativa rilevante del codice di diritto economico in materia di insolvenza delle imprese
8.
La procedura di riorganizzazione giudiziale, quale applicabile all’epoca dei fatti che hanno dato origine alla controversia di cui al procedimento principale, era disciplinata, nel diritto belga, dagli articoli XX.39 e seguenti del code de droit économique (codice di diritto economico; in prosieguo: il «CDE»), nella versione applicabile alla causa di cui al procedimento principale. L’articolo XX.39 enunciava che «[l]a procedura di riorganizzazione giudiziale ha lo scopo di preservare, sotto controllo giudiziario, la continuità di tutti o parte degli attivi o delle attività dell’impresa. Essa consente di accordare al debitore una sospensione al fine [segnatamente] di permettere il trasferimento sotto controllo giudiziario, a uno o più terzi, di tutti o parte degli attivi o delle attività (...)».
9.
Ai sensi del precedente articolo XX.87, paragrafo 1, del CDE, «[i]l commissario giudiziale designato organizza ed effettua il trasferimento disposto dal tribunale attraverso la vendita o la cessione degli attivi mobili o immobili necessari o utili alla conservazione di tutta o parte dell’attività economica dell’impresa. Egli cerca e sollecita offerte, avendo cura in particolare della conservazione di tutta o parte dell’attività dell’impresa, sempre considerando i diritti dei creditori».
10.
La procedura fallimentare è disciplinata, nel diritto belga, dagli articoli da XX.98 a XX.201 del CDE. Dall’articolo XX.98 di tale codice risulta che la procedura fallimentare ha come scopo «di porre il patrimonio del debitore sotto la gestione di un curatore, che ha il compito di amministrare il patrimonio del fallito, di liquidarlo e di ripartire il ricavato della liquidazione tra i creditori».
11.
La legge del 21 marzo 2021 (
5
) ha modificato il libro XX del CDE e vi ha introdotto una normativa sul
pre-pack
, inteso come una fase preparatoria alla riorganizzazione dell’impresa, durante la quale il presidente del tribunal de l’entreprise (Tribunale delle imprese, Belgio) può designare un commissario giudiziale al fine di ottenere un accordo amichevole o collettivo qualora il debitore possa dimostrare che la continuità dell’impresa è minacciata, a breve o a lungo termine.
2.
Normativa in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di datore di lavoro
12.
Nell’ordinamento giuridico belga, la direttiva 2001/23 è stata recepita, in particolare, nel contratto collettivo di lavoro n. 32
bis
, del 7 giugno 1985, relativo al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di datore di lavoro a seguito di un trasferimento contrattuale d’impresa e che disciplina i diritti dei lavoratori riassunti in caso di rilevamento dell’attivo dopo il fallimento, come modificato (in prosieguo: il «CCL n. 32
bis
»).
13.
Come si evince dal suo articolo 1, il CCL n. 32
bis
ha l’obiettivo, in particolare, da un lato, di garantire «il mantenimento dei diritti dei lavoratori in tutti i casi di cambiamento di datore di lavoro a seguito del trasferimento contrattuale di un’impresa o di una parte di essa» (capo II) e, dall’altro, di garantire «taluni diritti ai lavoratori riassunti in caso di un rilevamento di attivi dopo il fallimento» (capo III).
14.
Il capo II del CCL n. 32
bis
, che comprende gli articoli da 6 a 10 dello stesso, è dedicato ai «[d]iritti dei lavoratori in caso di cambiamento di datore di lavoro a seguito di un trasferimento contrattuale d’impresa».
15.
Ai sensi dell’articolo 7 del CCL n. 32
bis
«[i] diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da contratti di lavoro esistenti alla data del trasferimento (…) sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».
16.
L’articolo 8 del CCL n. 32
bis
prevede che «[i]l cedente e il cessionario sono responsabili in solido per il pagamento dei debiti esistenti alla data del trasferimento (...) e derivanti da contratti di lavoro esistenti a tale data, ad eccezione dei debiti relativi a regimi complementari di prestazioni sociali».
17.
Ai sensi dell’articolo 9 del CCL n. 32
bis
, «[i]l cambiamento di datore di lavoro non costituisce di per sé motivo di licenziamento né per il cedente né per il cessionario».
18.
Il capo III del CCL n. 32
bis
, intitolato «[d]iritti dei lavoratori riassunti in caso di rilevamento dell’attivo dopo il fallimento», si applica in caso di riassunzione di lavoratori «successiva al rilevamento di tutta o di parte dell’attivo di un’impresa in fallimento, a condizione che il rilevamento intervenga entro due mesi dalla data del fallimento» (articolo 11, primo comma). Tale capo «si applica [in particolare] ai lavoratori che, alla data del fallimento, sono ancora vincolati da un contratto di lavoro (...) [e] si applica in caso di riassunzione di tali lavoratori prima del rilevamento dell’attivo, o al momento del rilevamento dell’attivo, o entro un termine supplementare di quattro mesi dal rilevamento dell’attivo».
19.
Le disposizioni di detto capo III stabiliscono il mantenimento delle condizioni di lavoro che esistevano presso il precedente datore di lavoro (articolo 13 del CCL n. 32
bis
) o la presa in considerazione dell’anzianità acquisita dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro ai fini della determinazione del termine e dell’indennità (articolo 14 di tale contratto). Per contro, esse non prevedono alcun trasferimento al cessionario dei debiti derivanti dai contratti di lavoro esistenti alla data del trasferimento, né la responsabilità del cessionario in solido con il cedente per siffatti debiti.
20.
In caso di trasferimento nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale, la normativa sui diritti dei lavoratori applicabile è il contratto collettivo di lavoro n. 102, del 5 ottobre 2011, relativo al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di datore di lavoro a seguito di una riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario (in prosieguo: il «CCL n. 102»).
III.
Controversia di cui al procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
21.
[OSCURATO:PERSONA] è un’impresa olandese che dispone di diversi negozi in Belgio e nei [OSCURATO:PERSONA]. Essa è specializzata nella vendita di beni di consumo di qualsiasi natura a prezzi ridotti. Nel corso del 2020, a causa della crisi sanitaria da COVID‑19, la controllata belga di tale impresa, la [OSCURATO:SOCIETA] SA – che all’epoca gestiva 81 negozi e impiegava 439 lavoratori – ha subito una notevole perdita del suo fatturato.
22.
Di conseguenza, il 30 luglio 2020, la [OSCURATO:SOCIETA] SA ha depositato una domanda di riorganizzazione giudiziale dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di Gand, Belgio), che ha accordato un periodo di sospensione fino al 30 ottobre seguente e ha designato tre commissari giudiziali (BA, EP e RI) con il compito di organizzare e trasferire in tutto o in parte le attività di detta società.
23.
Il 21 settembre 2020, tali tre commissari giudiziali hanno accettato l’offerta di rilevamento presentata dalla società madre, [OSCURATO:PERSONA] BV, riguardante 36 locali commerciali e 183 lavoratori su 439 della [OSCURATO:SOCIETA] SA. Una clausola del contratto di rilevamento prevedeva che, quanto al personale riassunto, gli obblighi finanziari relativi al pagamento della futura indennità per ferie e della tredicesima mensilità per le prestazioni di lavoro svolte fino alla data di omologazione sarebbero stati a carico del venditore
pro rata temporis
.
24.
Il 30 settembre 2020 è stata costituita una società
ad hoc
, la [OSCURATO:SOCIETA], con l’obiettivo di rilevare e proseguire una parte delle attività precedentemente gestite dalla [OSCURATO:SOCIETA] SA.
25.
Con sentenza dell’8 ottobre 2020, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di Gand), investito dai tre summenzionati commissari giudiziali di una domanda di omologazione di tale offerta di rilevamento, ha respinto tale domanda, dichiarando che le disposizioni del progetto di rilevamento relative all’indennità di ferie e alla gratifica di fine anno erano contrarie alle disposizioni imperative del CCL n. 102 e della direttiva 2001/23.
26.
Con una seconda decisione, resa lo stesso giorno, tale giudice ha pronunciato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] SA e ha designato quali curatori i tre commissari giudiziali, vale a dire BA, EP e RI.
27.
Nonostante il rigetto da parte di detto giudice della domanda di omologazione dell’offerta di rilevamento e la dichiarazione di fallimento, l’insegna [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato, con un comunicato stampa del 9 ottobre 2020, la rapida riapertura di 36 negozi e il mantenimento in servizio di 183 dipendenti.
28.
Vista la sorte riservata alla [OSCURATO:SOCIETA] SA, i membri del personale sono stati immediatamente informati della pronuncia del fallimento e della decisione di porre fine ai loro contratti di lavoro, dietro pagamento di un’indennità compensativa di preavviso.
29.
Il giorno successivo alla pronuncia del fallimento, i curatori hanno ceduto una parte degli attivi materiali e immateriali della [OSCURATO:SOCIETA] SA alla [OSCURATO:SOCIETA]. Di tutto il personale licenziato (ovvero 439 lavoratori), 183 persone sono state riassunte dalla [OSCURATO:SOCIETA].
30.
A seguito di alcune questioni sollevate da certuni lavoratori oggetto di licenziamento, i curatori fallimentari hanno risposto, segnatamente, che «[d]opo la dichiarazione di fallimento, una parte degli attivi immateriali e materiali [era] stata venduta alla società di nuova costituzione [[OSCURATO:SOCIETA]]» e che «[n]nessun membro del personale o attività [era] stato trasferito».
31.
Con atto introduttivo depositato il 21 giugno 2021, AE e altri 21 lavoratori licenziati dalla [OSCURATO:SOCIETA] SA hanno intentato un’azione dinanzi al tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi), il giudice del rinvio, contro il loro precedente datore di lavoro in fallimento e contro la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], altri 38 lavoratori hanno successivamente aderito a tale azione. L’insieme di tali lavoratori (in prosieguo anche, congiuntamente: i «ricorrenti») hanno chiesto, in particolare, da un lato, di constatare che l’operazione di cessione di attività intervenuta tra la [OSCURATO:SOCIETA] SA, in fallimento, e la [OSCURATO:SOCIETA] costituiva un trasferimento contrattuale d’impresa ai sensi del CCL n. 32
bis
e dell’articolo 1 della direttiva 2001/23, e, dall’altro, il versamento nei loro confronti di un importo a titolo di risarcimento danni per violazione delle disposizioni del CCL n. 32
bis
e la condanna della [OSCURATO:SOCIETA], in solido e, in mancanza a titolo personale, al pagamento di tale importo. Più specificamente, tali lavoratori hanno dedotto che alla [OSCURATO:SOCIETA] doveva essere riconosciuta la qualità di cessionaria, in modo da essere responsabile nei loro confronti per i diritti e gli obblighi che detti lavoratori potevano in precedenza far valere nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] SA, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute da quest’ultima a titolo di risarcimento danni nonché di arretrati di retribuzione, premi e indennità, compresa l’indennità compensativa di preavviso, a seguito del loro licenziamento conseguente alla dichiarazione di fallimento. In subordine, gli stessi lavoratori hanno chiesto la sospensione del procedimento in attesa della risposta alle questioni sottoposte alla Corte.
32.
Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] SA fosse debitrice, nei confronti di ciascun ricorrente, di un risarcimento danni per violazione dei suoi obblighi in materia di informazione e di consultazione prima del licenziamento collettivo. Tuttavia, tenuto conto del fallimento pronunciato con sentenza dell’8 ottobre 2020, i crediti dei lavoratori che sono stati oggetto di licenziamento dovrebbero innanzitutto essere dichiarati ammissibili al passivo del fallimento, mentre l’attivo fallimentare dovrebbe essere ancora sufficiente affinché i ricorrenti ottengano un pagamento effettivo.
33.
Pertanto, se l’operazione realizzata tra la [OSCURATO:SOCIETA] SA in fallimento e la [OSCURATO:SOCIETA] dovesse essere considerata un «trasferimento contrattuale d’impresa» ai sensi del capo II del CCL n. 32
bis
, la seconda società sarebbe responsabile in solido per gli obblighi della prima, nonché per i debiti esistenti alla data del trasferimento, conformemente agli articoli 7 e 8 del CCL n. 32
bis
.
34.
In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla qualificazione giuridica dell’operazione di cessione di attivi dalla [OSCURATO:SOCIETA] SA alla [OSCURATO:SOCIETA]. Esso si chiede, in particolare, se tale operazione debba essere qualificata come un «trasferimento contrattuale d’impresa» ai sensi del capo II del CCL n. 32
bis
o come una «cessione di attivi dopo il fallimento» ai sensi del capo III di tale contratto.
35.
A tal proposito, tale giudice constata che, nonostante il rifiuto di omologazione giudiziaria del rilevamento degli attivi dopo il fallimento, il piano di cessione dell’impresa da parte della società madre [OSCURATO:PERSONA], predisposto nel corso della procedura di riorganizzazione giudiziale dai commissari giudiziali designati dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di Gand), è stato infine eseguito il giorno successivo alla pronuncia del fallimento da questi stessi commissari, ma in qualità di curatori.
36.
[OSCURATO:SOCIETA], il giudice del rinvio rileva anche che non è contestato che le modalità dell’operazione intervenuta tra le due società, il giorno successivo al fallimento, siano identiche a quelle risultanti dall’offerta di rilevamento sottoposta all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di Gand) nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale, con l’unica differenza tra le due operazioni rappresentata dall’identità del cessionario. Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che, poiché la [OSCURATO:SOCIETA] è una controllata della società madre, tale differenza d’identità non ha alcuna incidenza nella presente causa.
37.
Tale giudice ritiene che l’operazione di cui al procedimento principale debba essere «incontestabilmente» qualificata come «
pre-pack
cession
» e fa riferimento alla giurisprudenza della Corte (
6
) che consentirebbe al cessionario di avvalersi della deroga prevista all’articolo 5 della direttiva 2001/23, a condizione che tale operazione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.
38.
Tuttavia, a suo avviso, disposizioni del genere non esisterebbero nel diritto belga. In particolare, le modifiche introdotte dal legislatore belga al CDE, in particolare con la legge del 21 marzo 2021, riguarderebbero la fase preparatoria («
pre-pack plan
») e non la fase di cessione («
pre-pack cession
»).
39.
Il giudice del rinvio precisa che, nel caso di specie, la prima parte dell’operazione – vale a dire la preparazione della cessione – si è svolta sotto la supervisione dei commissari giudiziali designati dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di Gand) nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale. La seconda parte di tale operazione – ossia il trasferimento di attivi e di personale – è stata immediatamente successiva al rifiuto del tribunal de l’entreprise (Tribunale delle imprese) di omologare l’operazione inizialmente convenuta, per di più sulla base di un motivo vertente sulla tutela dei diritti dei lavoratori (nella fattispecie, il rifiuto del cessionario di rilevare il passivo sociale relativo all’indennità per ferie e alla gratifica di fine anno).
40.
È in tali circostanze che il tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi) si è riservato di statuire sulle domande formulate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2001/23] debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi prevista, secondo cui gli articoli 3 e 4 di tale direttiva non si applicano al trasferimento di un’impresa nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di un’analoga procedura di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, non è soddisfatta nel caso in cui il trasferimento di un’impresa o di parte di essa sia predisposto anteriormente all’apertura di una procedura fallimentare diretta alla liquidazione dei beni del cedente, nel caso di specie nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale, conclusasi con un accordo di cessione la cui omologazione è rifiutata dal giudice competente, e poi attuata immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento, senza l’applicazione di alcuna disposizione legislativa o regolamentare di diritto interno».
41.
Osservazioni scritte sono state depositate dai ricorrenti, dalla [OSCURATO:SOCIETA], dal governo belga nonché dalla Commissione europea.
IV.
Analisi
A.
Introduzione
42.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi prevista, secondo cui gli articoli 3 e 4 di tale direttiva non si applicano al trasferimento di un’impresa «nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso», non è soddisfatta in una situazione in cui il trasferimento di un’impresa o di parte di essa sia predisposto anteriormente all’apertura di una procedura fallimentare nell’ambito di una procedura diretta alla prosecuzione dell’impresa, quale una procedura di riorganizzazione giudiziale, che si conclude con un accordo di cessione la cui omologazione è rifiutata dal giudice competente, e in cui tale trasferimento sia attuato immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento.
43.
Tale questione è sollevata nell’ambito di una controversia in cui diversi lavoratori licenziati a seguito della riorganizzazione dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che l’operazione di cessione intervenuta tra la [OSCURATO:SOCIETA] SA, loro precedente datore di lavoro, e la [OSCURATO:SOCIETA] andrebbe qualificata come una «cessione contrattuale d’impresa» ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2001/23 e che, nel caso di specie, non sarebbero soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva. Ne conseguirebbe che, in quanto cessionaria, la [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe vincolata nei loro confronti ai diritti e agli obblighi che essi potevano precedentemente far valere nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] SA, ai sensi degli articoli 7 e 8 del CCL n. 32
bis
, che corrispondono, in sostanza, all’articolo 3 della direttiva 2001/23.
44.
Come esporrò nei paragrafi da 65 a 71 delle presenti conclusioni, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’operazione di cessione di cui trattasi è stata inizialmente predisposta nel corso di una procedura di riorganizzazione giudiziale di diritto belga ma, tenuto conto del rifiuto del giudice competente di omologare il progetto di cessione, essa è stata infine realizzata il giorno successivo alla pronuncia del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] SA.
45.
Le parti che hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte sostengono posizioni diverse quanto alla risposta da dare alla questione pregiudiziale. Mentre i ricorrenti e la Commissione ritengono che un’operazione di cessione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non debba rientrare nell’eccezione prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, la [OSCURATO:SOCIETA] e il governo belga sostengono, invece, che nel caso di specie siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di tale eccezione.
B.
Sulla questione pregiudiziale
1.
Sull’applicabilità della direttiva 2001/23
46.
Per rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio, occorre innanzitutto verificare se l’operazione di cessione di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/23.
47.
A tal proposito, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
48.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’ambito di applicazione di detta direttiva si estende a tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale, di conseguenza, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa, a prescindere dal trasferimento della proprietà degli elementi materiali. A tal proposito, la Corte ha precisato che il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento ai sensi della medesima direttiva, si basa sul fatto che l’entità in questione conservi la propria identità, il che si desume segnatamente dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa (
7
). Nella sua giurisprudenza, la Corte ha fornito una serie di indicazioni che consentono di stabilire l’esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23 (
8
).
49.
Nel caso di specie, come rileva la Commissione, la decisione di rinvio fa riferimento a una lettera dei curatori in cui si afferma che «nessun membro del personale o attività [sarebbe] stato trasferito» (
9
). Tuttavia, altre indicazioni contenute in tale decisione, come il comunicato stampa del 9 ottobre 2020 dei medesimi curatori che annunciava la rapida riapertura di 36 negozi e il mantenimento in servizio di 183 dipendenti (
10
), sembrano indurre a ritenere che, nel caso di specie, vi sia stato effettivamente un «trasferiment[o] di impresa» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23. [OSCURATO:SOCIETA], il giudice del rinvio, a cui spetta, in ultima istanza, determinare in concreto se vi sia stato un trasferimento ai sensi di tale disposizione, sembra presupporre che tale direttiva sia applicabile nella causa pendente dinanzi ad esso. Occorre pertanto ritenere che tale ipotesi ricorra nel caso di specie.
2.
Sulla deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23
50.
Per quanto riguarda l’oggetto specifico della questione pregiudiziale, vale a dire l’applicabilità della deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 all’operazione di cessione di cui trattasi nel procedimento principale, occorre anzitutto ricordare che, come risulta dal suo considerando 3, tale direttiva mira a tutelare i lavoratori, in particolare assicurando il mantenimento dei loro diritti in caso di cambiamento d’imprenditore (
11
).
51.
Nel perseguire tale obiettivo, detta direttiva prevede, da un lato, al suo articolo 3, paragrafo 1, primo comma, che, per il solo fatto del trasferimento dell’impresa, i diritti e gli obblighi derivanti per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono trasferiti
ipso iure
dal cedente al cessionario. In tale contesto, il secondo comma dello stesso paragrafo specifica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per gli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento. Dall’altro lato, l’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva tutela i lavoratori contro i licenziamenti effettuati dal cedente o dal cessionario unicamente a causa di tale trasferimento (
12
).
52.
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, la cui interpretazione è al centro della questione pregiudiziale che il giudice del rinvio ha proposto alla Corte, costituisce una deroga al regime di tutela di cui agli articoli 3 e 4 di tale direttiva (
13
). In quanto tale, siffatta disposizione deve essere necessariamente, secondo la costante giurisprudenza della Corte, oggetto di una interpretazione restrittiva (
14
). [OSCURATO:SOCIETA], l’introduzione di tale deroga per via legislativa è il risultato dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte (
15
).
53.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva, a meno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano diversamente, tale regime di tutela non si applica ad alcun trasferimento di imprese o di parti di imprese quando sono soddisfatte tre condizioni cumulative: in primo luogo, che il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d’insolvenza analoga; in secondo luogo, che tale procedura sia aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente, e, in terzo luogo, che detta procedura si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.
54.
Le presenti conclusioni si concentreranno sulla seconda condizione, che è al centro della presente causa. Infatti, da un lato, è pacifico che, nel caso di specie, la prima condizione sia soddisfatta, essendo la [OSCURATO:SOCIETA] SA stata oggetto di una procedura di riorganizzazione giudiziale e fallimentare; dall’altro lato, nell’ordinamento giuridico belga, tali due procedure si svolgono sotto il controllo di un’autorità pubblica competente, cosicché anche la terza condizione sembra essere a sua volta soddisfatta nel caso di specie.
55.
Per quanto riguarda la seconda condizione, secondo la quale la procedura fallimentare o la procedura d’insolvenza analoga nell’ambito della quale avviene il trasferimento deve essere avviata «al fine di liquidare i beni del cedente», dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che una procedura che miri al proseguimento dell’attività dell’impresa interessata non soddisfa tale condizione (
16
).
56.
Al riguardo, sempre secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, una procedura mira al proseguimento dell’attività quando mira a salvaguardare l’operatività dell’impresa o delle sue unità economicamente redditizie. Al contrario, una procedura intesa alla liquidazione dei beni mira a ottenere la massima soddisfazione collettiva dei creditori (
17
).
57.
In tale contesto, la Corte ha precisato che, sebbene non sia escluso che possa esistere una certa sovrapposizione tra i due obiettivi perseguiti da una data procedura, l’obiettivo principale di una procedura mirante al proseguimento dell’attività dell’impresa rimane comunque la salvaguardia dell’impresa interessata (
18
).
58.
Nel caso di specie, occorre ricordare che, nella sua decisione di rinvio, il giudice del rinvio qualifica l’operazione intervenuta nella fattispecie come una «
pre-pack cession
». A tal proposito, tale giudice si richiama alla giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione degli articoli da 3 a 5 della direttiva 2001/23 con riferimento alle cosiddette operazioni di «
pre-pack
».
59.
In generale, il termine «
pre-pack
» indica una transazione sugli attivi di un’impresa in crisi (una cessione), che è predisposta prima dell’apertura di una procedura d’insolvenza (per lo più un fallimento) con il concorso di un amministratore (in talune giurisdizioni nominato da un tribunale) e che è, normalmente, effettuata immediatamente dopo l’apertura della procedura d’insolvenza (
19
).
60.
Occorre precisare che, negli ultimi anni, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione dell’applicabilità della deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 al meccanismo del
pre-pack
, in particolare nelle sentenze Smallsteps e Procedura di
pre-pack
. Queste due sentenze riguardavano operazioni di
pre-pack
nei [OSCURATO:PERSONA].
61.
Nella prima di dette sentenze, Smallsteps, la Corte – dopo aver rilevato che, nei [OSCURATO:PERSONA], alla data di adozione di tale sentenza, il meccanismo del
pre-pack
non era disciplinato dalla legislazione nazionale, ma era il risultato della prassi (
20
) – ha constatato che un’operazione di
pre-pack
, come quella in questione in tale causa, mirava a preparare la cessione dell’impresa nei minimi dettagli per permettere la ripresa rapida delle sue unità economicamente sostenibili dopo la pronuncia del fallimento, al fine di evitare così l’interruzione che risulterebbe dalla brusca cessazione delle attività di tale impresa alla data di pronuncia del fallimento, in modo da preservare il valore di detta impresa e l’occupazione. Essa ha quindi dichiarato che, poiché una siffatta operazione non mirava, in definitiva, alla liquidazione dell’impresa, l’obiettivo economico e sociale perseguito non poteva spiegare né giustificare il fatto che, allorché l’impresa interessata costituisce oggetto di un trasferimento totale o parziale, i suoi lavoratori siano privati dei diritti a loro riconosciuti dalla direttiva 2001/23 (
21
).
62.
Nella sentenza successiva, Procedura di
pre-pack
, per quanto riguarda la seconda delle tre condizioni di applicazione della deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, menzionate al paragrafo 52 delle presenti conclusioni, la Corte ha precisato che, laddove l’obiettivo principale di una procedura di
pre-pack
seguita da una procedura fallimentare consista nell’ottenere, in seguito all’accertamento dell’insolvenza del cedente e della sua liquidazione, il rimborso più elevato possibile per l’insieme dei suoi creditori, tali procedure considerate congiuntamente soddisfano, in linea di principio, tale seconda condizione (
22
). Tuttavia, la Corte ha anche dichiarato che, a tal riguardo, occorre, in primo luogo, verificare, in ciascuna situazione, se la procedura di
pre-pack
e la procedura fallimentare di cui trattasi siano dirette alla liquidazione dell’impresa a causa della comprovata insolvenza del cedente, e non a una mera riorganizzazione di quest’ultimo, e, in secondo luogo, si dovrà accertare non solo che tali procedure hanno l’obiettivo principale di soddisfare al meglio l’insieme dei creditori, ma anche che l’attuazione della liquidazione mediante la cessione dell’impresa in attività (
going concern
) o di una parte di essa, come predisposta nell’ambito della procedura di
pre-pack
e realizzata in seguito alla procedura fallimentare, consenta di raggiungere tale obiettivo principale. Infatti, la finalità del ricorso a una procedura di
pre-pack
, ai fini della liquidazione di una società, è quella di consentire al curatore e al giudice delegato nominati dal tribunale dopo la pronuncia del fallimento della società medesima di aumentare le possibilità di soddisfacimento dei creditori (
23
).
63.
È alla luce dei principi summenzionati che occorre verificare, per poter rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio, se il trasferimento intervenuto nella fattispecie soddisfi le tre condizioni, esposte al paragrafo 52 delle presenti conclusioni, ai fini dell’applicazione della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23.
3.
Sull’applicabilità nella fattispecie della deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23
a)
Sul trasferimento avvenuto nel caso di specie
64.
Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio e come spiega dettagliatamente la [OSCURATO:SOCIETA] nelle sue osservazioni scritte, il trasferimento si è svolto,
formalmente
, in due fasi.
65.
Inizialmente, la [OSCURATO:SOCIETA] SA ha presentato un’istanza di riorganizzazione giudiziale presso l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di Gand) e ha chiesto l’autorizzazione a procedere al trasferimento di una parte dell’attività sotto l’autorità giudiziaria.
66.
Nell’ambito di tale procedura, i commissari giudiziali nominati da tale tribunale hanno accolto l’offerta presentata dalla società madre [OSCURATO:PERSONA], riguardante l’acquisto di 36 locali commerciali e della sede sociale, di tutti gli attivi materiali e immateriali necessari per consentire tale acquisizione e che prevedeva altresì la riassunzione di 183 dipendenti (su un totale di 439 lavoratori).
67.
Tuttavia, tale trasferimento non è stato autorizzato dal tribunal de l’entreprise (Tribunale delle imprese) e non ha quindi potuto essere effettivamente attuato. Pertanto, la procedura di riorganizzazione giudiziale è stata chiusa.
68.
Come risulta dalla decisione di rinvio, il progetto di cessione non è stato omologato dal tribunal de l’entreprise (Tribunale delle imprese), per il motivo che le disposizioni di tale progetto in materia di indennità per ferie e di gratifica di fine anno erano in contrasto con le disposizioni imperative del CCL n. 102 – relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di riorganizzazione giudiziale (
24
) – e con la direttiva 2001/23. Tale contraddizione derivava dal rifiuto del cessionario, la [OSCURATO:SOCIETA], di rilevare il passivo sociale relativo all’indennità per ferie e alla gratifica di fine anno.
69.
In un secondo tempo, a seguito dell’esito negativo della procedura di riorganizzazione giudiziale diretta alla continuità delle attività della [OSCURATO:SOCIETA] SA, a causa del rifiuto menzionato al paragrafo precedente, con decisione
dello
stesso giorno
il tribunal de l’entreprise (Tribunale delle imprese) ha pronunciato il fallimento di tale società.
Il giorno successivo
a tale pronuncia, è stata attuata la suddetta cessione e la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato la ripresa delle attività in 36 negozi.
70.
Nel caso di specie, le parti non contestano che le modalità della cessione attuata tra la [OSCURATO:SOCIETA] SA e la [OSCURATO:SOCIETA], il giorno successivo alla pronuncia del fallimento, siano
identiche
a quelle dell’offerta di rilevamento presentata al tribunal de l’entreprise (Tribunale delle imprese) nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale e che l’unica differenza consista nell’identità formale del cessionario. Tuttavia, poiché il cessionario finale, vale a dire la [OSCURATO:SOCIETA], è una controllata della società madre [OSCURATO:PERSONA], che aveva emesso l’offerta accolta nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale, tale differenza puramente formale non ha alcuna incidenza, come esplicitamente rilevato dal giudice del rinvio.
71.
In conclusione, il trasferimento di cui trattasi nel caso di specie è stato integralmente predisposto nell’ambito della prima fase, vale a dire la procedura di riorganizzazione giudiziale, ma, a seguito del rifiuto di omologazione del progetto di cessione, esso è stato attuato immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento.
b)
Sull’applicabilità della deroga
72.
Un’operazione di cessione quale quella descritta nei paragrafi precedenti può beneficiare della deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23? Al riguardo formulerò le seguenti osservazioni.
73.
In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza Plessers verteva su una cessione intervenuta nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario nel diritto belga. Di conseguenza, si tratta esattamente dello stesso tipo di procedura inizialmente avviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] SA nella presente causa.
74.
[OSCURATO:SOCIETA], in tale sentenza, la Corte ha esplicitamente constatato che tale procedura mirava al proseguimento dell’attività dell’impresa interessata e che, pertanto, non rientrava nell’ambito delle procedure dirette alla liquidazione dei beni del cedente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 (
25
).
75.
Ne consegue che, nel caso di specie, si deve considerare come accertato che il trasferimento in questione è stato predisposto nella sua interezza nell’ambito di una procedura il cui scopo era la continuazione dell’impresa e non rientra nell’ambito della deroga al regime di tutela dei lavoratori introdotta dall’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
76.
In secondo luogo, nel caso di specie, non solo tale trasferimento è stato interamente elaborato nell’ambito di tale procedura, ma è stato attuato immediatamente dopo la pronuncia del fallimento, più precisamente il giorno successivo a tale pronuncia.
77.
In tali circostanze, in cui la cessione nell’ambito della procedura fallimentare è stata attuata nell’arco di una sola giornata, è legittimo chiedersi se, nel caso di specie, abbia o meno avuto luogo una vera e propria procedura fallimentare. Sembra piuttosto che, nella fattispecie, si sia trattato, in sostanza, di quello che si può definire un «fallimento tecnico», cioè un fallimento utilizzato come strumento per realizzare, in realtà, la ripresa dell’impresa (
26
). Infatti, ancorché sia pacifico che la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa in questione fosse reale, l’operazione di cessione era tuttavia stata predisposta nei minimi dettagli prima della pronuncia del fallimento, in modo da poter essere attuata nell’arco di una sola giornata.
78.
In tale contesto, occorre altresì rilevare che dal fascicolo presentato alla Corte non emerge in alcun modo che, nel corso della procedura fallimentare, abbia avuto luogo la ricerca di altre offerte, in modo da consentire eventualmente un migliore soddisfacimento dei creditori rispetto all’offerta già formulata (dalla società madre [OSCURATO:PERSONA]) e accettata nell’ambito della prima fase, ossia la procedura di riorganizzazione giudiziale.
79.
Dal fascicolo trasmesso alla Corte non emerge neppure che, nell’ambito della procedura fallimentare, i curatori abbiano intrapreso azioni volte a ottenere la massima soddisfazione dei creditori in altro modo.
80.
Per contro, sembra che la procedura fallimentare sia stata avviata unicamente al fine di poter attuare, nell’arco di una giornata, la cessione già predisposta nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale.
81.
[OSCURATO:SOCIETA], in terzo luogo, è giocoforza constatare che la pronuncia del fallimento ha avuto luogo esclusivamente a causa dell’esito negativo della procedura di riorganizzazione giudiziale, dovuto al rifiuto del cessionario (appartenente allo stesso gruppo [OSCURATO:PERSONA]) di conformarsi alle disposizioni imperative in materia di tutela dei lavoratori. Tale esito negativo ha permesso a tale cessionario di realizzare esattamente la stessa operazione che non era stata omologata, ma beneficiando della deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, senza essere tenuto a rispettare le disposizioni imperative in materia di tutela dei lavoratori, a causa della violazione in ragione della quale l’omologazione era stata negata nel corso della procedura di riorganizzazione giudiziale.
82.
In tali circostanze, non credo sia possibile separare artificialmente le due procedure, ossia la procedura di riorganizzazione giudiziale e quella fallimentare («tecnica», che ha permesso la cessione nell’arco di una sola giornata) sostenendo che, poiché quest’ultima procedura è diretta alla liquidazione dei beni del cedente, il trasferimento in questione dovrebbe quindi beneficiare della deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23.
83.
Infatti, fatte salve le valutazioni fattuali spettanti al giudice del rinvio, dai fatti esposti risulta chiaramente, a mio avviso, che nel caso di specie si tratta di un’unica operazione il cui obiettivo era, fin dal principio, la prosecuzione dell’attività dell’impresa interessata, e ciò non solo nell’ambito della prima fase, ma anche nell’ambito della seconda, vale a dire la procedura fallimentare «tecnica» che è servita fondamentalmente ad attuare la cessione precedentemente predisposta.
84.
A tale proposito, nessun elemento del fascicolo trasmesso alla Corte consente di considerare che l’obiettivo principale delle due procedure che hanno condotto alla cessione in questione consistesse nell’ottenere il massimo rendimento possibile per l’insieme dei creditori (
27
). Sebbene, fatte salve le verifiche di esclusiva competenza del giudice del rinvio, l’insolvenza possa essere considerata come comprovata, le procedure avviate non erano dirette alla liquidazione dell’impresa e a soddisfare al meglio l’insieme dei creditori, bensì erano finalizzate, dall’inizio alla fine, alla continuazione di tale impresa attraverso una sua riorganizzazione (
28
).
85.
[OSCURATO:SOCIETA], come giustamente rilevato dai ricorrenti nelle loro osservazioni scritte, nel caso di specie non vi è stato in alcun modo uno spossessamento del fallito. L’obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato quello di continuare, essa stessa, una parte delle sue attività, attuando il piano di riorganizzazione che essa aveva inizialmente tentato di realizzare attraverso la procedura di riorganizzazione giudiziale. Orbene, un’ipotesi del genere non rientra nella nozione di «fallimento» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 che, come risulta dalla giurisprudenza citata nei paragrafi da 55 a 62 delle presenti conclusioni, presuppone la liquidazione dell’impresa nonché lo spossessamento del fallito a causa della sua insolvenza, e non una semplice riorganizzazione dell’impresa.
86.
In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda la qualificazione come «
pre-pack
» della cessione in questione da parte del giudice del rinvio, non sono convinto che l’operazione, come descritta nei paragrafi da 65 a 71 delle presenti conclusioni, possa essere formalmente qualificata come tale. Il termine «
pre-pack
» indica, infatti, un tipo specifico di operazione, come menzionato al paragrafo 59 delle presenti conclusioni. Tale tipo di operazione è ora disciplinato nel diritto belga, anche se la legislazione interessata non sarebbe in ogni caso applicabile
ratione temporis
al procedimento principale. Per contro, l’operazione di cui trattasi nel caso di specie non è stata predisposta nell’ambito di una procedura di «
pre-pack
» propriamente detta, ma nell’ambito di una procedura giudiziale specifica diretta alla riorganizzazione dell’impresa.
87.
Ciò posto, è tuttavia innegabile, a mio avviso, che vi siano significative analogie tra l’operazione che ha avuto luogo nel caso di specie e le operazioni di
pre-pack
analizzate dalla Corte, la cui giurisprudenza è richiamata nei paragrafi da 60 a 62 delle presenti conclusioni. Infatti, in tutti i casi suddetti, l’operazione di cessione è stata predisposta anteriormente alla pronuncia del fallimento ed è stata realizzata immediatamente dopo la stessa.
88.
In tale prospettiva, la summenzionata giurisprudenza della Corte in materia di
pre-pack
è senza dubbio pertinente ai fini dell’analisi di un’operazione come quella di cui trattasi nella presente causa.
89.
Orbene, come rilevato al paragrafo 62 delle presenti conclusioni, da tale giurisprudenza risulta che, affinché sia applicabile la deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, occorre, da un lato, verificare che le procedure in questione siano nel loro insieme dirette alla liquidazione dell’impresa a causa della comprovata insolvenza del cedente, e non a una sua mera riorganizzazione e, dall’altro lato, occorre accertare non solo che tali procedure abbiano come obiettivo principale di soddisfare al meglio l’insieme dei creditori, ma anche che l’attuazione della liquidazione mediante una cessione dell’impresa in attività quale predisposta prima della dichiarazione di fallimento e realizzata a seguito della stessa consenta di raggiungere tale obiettivo principale.
90.
Dai paragrafi da 73 a 85 delle presenti conclusioni emerge che ciò non si verifica per quanto riguarda il trasferimento di cui trattasi nella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio.
91.
Tenuto conto di tutto quanto precede, propongo di rispondere alla questione pregiudiziale che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 dev’essere interpretato nel senso che la condizione ivi prevista, secondo cui gli articoli 3 e 4 di tale direttiva non si applicano al trasferimento di un’impresa «nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso», non è soddisfatta in una situazione in cui il trasferimento di un’impresa o di parte di essa sia predisposto anteriormente all’apertura di una procedura fallimentare nell’ambito di una procedura diretta alla prosecuzione dell’impresa, che si conclude con un accordo di cessione la cui omologazione è rifiutata dal giudice competente, e in cui tale trasferimento sia attuato immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento.
4.
Sulle conseguenze dell’inapplicabilità nel caso di specie della deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23
92.
Alla luce delle osservazioni presentate alla Corte, ritengo opportuno formulare alcune ulteriori considerazioni sulle conseguenze derivanti dall’inapplicabilità nel caso di specie della deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23.
93.
In primo luogo, sia la [OSCURATO:SOCIETA] che la Commissione fanno riferimento, nelle loro osservazioni scritte, alla giurisprudenza della Corte relativa all’assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva. [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] menziona altresì i limiti del principio di interpretazione conforme, che non può servire da base per un’interpretazione
contra legem
del diritto nazionale. Essa sostiene, in particolare, che, quand’anche il trasferimento di cui trattasi nel procedimento principale non rientrasse nella deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, dal momento che il capo III del CCL n. 32
bis
, applicabile ai trasferimenti dell’attività, in tutto o in parte, di un’impresa in fallimento, non prevede in alcun modo la responsabilità solidale del cessionario, non sarebbe possibile per il giudice del rinvio procedere a un’interpretazione del diritto nazionale conforme a tale direttiva. Tale giudice non potrebbe quindi qualificare l’operazione in questione come un «trasferimento contrattuale d’impresa» ai sensi del capo II del CCL n. 32
bis
, pena un’interpretazione
contra legem
.
94.
A tal proposito, ben risulta da una giurisprudenza costante della Corte che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti dinanzi a un giudice nazionale. Infatti, a norma dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocarla, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta», e l’Unione ha il potere di sancire, in modo generale e astratto, con effetto immediato, obblighi a carico dei singoli solo ove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti. Pertanto, anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un singolo (
29
).
95.
Tuttavia, la Corte ha parimenti dichiarato a più riprese che l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest’ultima così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo si impongono a tutte le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, comprese, nell’ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali. Nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono tenuti a prendere in considerazione l’insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo, per quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest’ultima e conformarsi così all’articolo 288, terzo comma, TFUE (
30
).
96.
Spetta in definitiva al giudice del rinvio stabilire se, e in quale misura, il trasferimento di cui trattasi nella causa dinanzi ad esso pendente debba essere qualificato in conseguenza di un’eventuale interpretazione della Corte, nell’ipotesi in cui essa adotti l’approccio da me suggerito, vale a dire che la deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 non è applicabile a un trasferimento come quello intervenuto nel caso di specie.
97.
Qualora, sulla base dei criteri indicati al paragrafo 95 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio dovesse considerare di potere, alla luce delle circostanze della presente causa, qualificare l’operazione di cui trattasi come un «trasferimento contrattuale d’impresa» ai sensi del capo II del CCL n. 32
bis
, sarebbero allora applicabili le disposizioni degli articoli 7 e 8 dello stesso.
98.
In secondo luogo, la Commissione, richiamando la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2001/23, ritiene che il giudice del rinvio debba verificare se, nel caso di specie, non vi sia stato un abuso del diritto fallimentare in quanto il ricorso alla procedura fallimentare («tecnica») ha reso possibile un trasferimento che non era stato omologato nell’ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale, di maggior tutela per i lavoratori, e ciò, altresì, a causa del rifiuto del cessionario di conformarsi alle disposizioni imperative in materia.
99.
A tal proposito, l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2001/23 è l’espressione del principio generale del diritto dell’Unione secondo cui l’applicazione della normativa di cui a tale diritto non può essere intesa come comprendente anche le operazioni abusive o fraudolente (
31
).
100.
Spetta al giudice del rinvio stabilire, conformemente alle norme nazionali in materia di onere della prova, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto dell’Unione, se gli elementi costitutivi di una pratica abusiva o fraudolenta ricorrano nel procedimento principale (
32
). Pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale, la Corte può eventualmente fornire indicazioni al giudice nazionale al fine di guidarlo nella valutazione del caso di specie sottoposto al suo esame (
33
).
101.
L’accertamento dell’esistenza di una pratica abusiva richiede la combinazione di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo. Più precisamente, secondo la giurisprudenza della Corte (
34
), la prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.
102.
Orbene, nella presente causa, per quanto riguarda l’elemento oggettivo, sembra accertato che l’obiettivo della direttiva 2001/23, ricordato al paragrafo 50 delle presenti conclusioni, non è stato raggiunto a causa del fallimento «tecnico» che si è verificato nel caso di specie e che ha condotto alla mancata applicazione del regime di tutela previsto da tale direttiva a causa dell’applicazione della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della stessa.
103.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il giudice del rinvio dovrà verificare se da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale della pratica abusiva è stato il conseguimento di un vantaggio indebito (
35
).
104.
Pertanto, sulla base di tali indicazioni, il giudice del rinvio potrà verificare l’esistenza di una pratica abusiva, tenendo altresì presente che una tale verifica richiede che esso prenda in considerazione tutti i fatti e tutte le circostanze del caso di specie, inclusi quelli precedenti e successivi all’operazione asseritamente abusiva (
36
).
V.
Conclusione
105.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio):
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti,
deve essere interpretato nel senso che:
la condizione ivi prevista, secondo cui gli articoli 3 e 4 di tale direttiva non si applicano al trasferimento di un’impresa «nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso», non è soddisfatta in una situazione in cui il trasferimento di un’impresa o di parte di essa sia predisposto anteriormente all’apertura di una procedura fallimentare nell’ambito di una procedura diretta alla prosecuzione dell’impresa, che si conclude con un accordo di cessione la cui omologazione è rifiutata dal giudice competente, e in cui tale trasferimento sia attuato immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Direttiva del Consiglio del 12 marzo 2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (
GU 2001, L 82, pag. 16
).
(
3
) V., in particolare, sentenze del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑126/16
; in prosieguo: la sentenza Smallsteps,
EU:C:2017:489
); del 16 maggio 2019, Plessers (
C‑509/17
; in prosieguo: la sentenza Plessers,
EU:C:2019:424
), e del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Procedura di
pre-pack
) (C‑237/20; in prosieguo: la «sentenza Procedura di
pre-pack
»,
EU:C:2022:321
).
(
4
) V., inoltre, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑126/16
; in prosieguo: le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Smallsteps,
EU:C:2017:241
, paragrafi
6
e da 41 a 48).
(
5
) Loi du 21 mars 2021 modifiant le livre XX du code de droit économique et le code des impôts sur les revenus 1992 (legge del 21 marzo 2021, che modifica il libro XX del codice di diritto economico e il codice delle imposte sul reddito del 1992 (
Moniteur belge
del 26 marzo 2021, pag. 28193).
(
6
) Più in particolare, detto giudice fa riferimento alle sentenze Smallsteps e Procedura di
pre-pack
.
(
7
) V. sentenze del 7 agosto 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑472/16
,
EU:C:2018:646
, punti
28
e
29
, nonché giurisprudenza citata), e del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑675/21
,
EU:C:2023:108
, punti
47
e
48
, nonché giurisprudenza citata).
(
8
) V., più in dettaglio, criteri esposti al punto 30 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
C‑472/16
,
EU:C:2018:646
) e al punto 49 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], menzionate nella nota precedente, nonché la giurisprudenza ivi citata.
(
9
) V. decisione di rinvio, punto II.4, ultimo paragrafo, pag. 7.
(
10
) V. decisione di rinvio, punto II.4, primo paragrafo, pag. 6, nonché paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
(
11
) V. sentenza Smallsteps (punto 38). Sugli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/23, v., inoltre, più in dettaglio, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Procedura di pre-pack) (causa
C‑237/20
,
EU:C:2021:997
, paragrafi da
31
a
35
, nonché giurisprudenza citata).
(
12
) V. sentenza Smallsteps (punto 39). [OSCURATO:SOCIETA], tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione. V., al riguardo, sentenza Plessers (punto 54).
(
13
) V. sentenza Smallsteps (punto 40).
(
14
) V. sentenza Plessers (punto 38 e giurisprudenza citata).
(
15
) V. sentenza Procedura di
pre-pack
(punto 38 e giurisprudenza citata). Per un’analisi approfondita della giurisprudenza che ha portato infine all’introduzione della disposizione ora contenuta nell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, v. anche conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Smallsteps (paragrafi da 41 a 48), e conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Plessers (
C‑509/17
,
EU:C:2019:50
, paragrafi da
42
a
47
e giurisprudenza citata).
(
16
) V. sentenze Procedura di
pre-pack
(punto 43) e Smallsteps (punto 47 e giurisprudenza citata).
(
17
) V. sentenze Procedura di
pre-pack
(punto 44) e Smallsteps (punto 48 e giurisprudenza citata).
(
18
) V. sentenze Procedura di
pre-pack
(punto 44) e Smallsteps (punto 48 e giurisprudenza citata).
(
19
) V. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Smallsteps (paragrafo 2). V., anche, per quanto riguarda la descrizione del meccanismo di
pre-pack
nei [OSCURATO:PERSONA], sentenza Procedura di
pre-pack
(punti da 18 a 24).
(
20
) Sentenza Smallsteps (punto 15).
(
21
) Sentenza Smallsteps (punti 49 e 50 nonché giurisprudenza citata).
(
22
) Sentenza Procedura di
pre-pack
(punto 52).
(
23
) Sentenza Procedura di
pre-pack
(punto 53).
(
24
) V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni.
(
25
) V. sentenza Plessers (punti 44 e 45 nonché giurisprudenza citata).
(
26
) V. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Smallsteps (paragrafo 76).
(
27
) V., al riguardo, sentenza Procedura di
pre-pack
(punto 46).
(
28
) V., al riguardo, sentenza Procedura di
pre-pack
(punto 53).
(
29
) Sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso) (
C‑715/20
,
EU:C:2024:139
, punto
73
e giurisprudenza citata).
(
30
) V., al riguardo, sentenza Plessers (punti 28 e 29 nonché giurisprudenza citata).
(
31
) Su tale principio generale, v. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Matmut (
C‑236/23
,
EU:C:2024:560
, paragrafo
58
).
(
32
) V., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer (
C‑423/15
,
EU:C:2016:604
, punto
42
e giurisprudenza citata).
(
33
) V. sentenza del 26 febbraio 2019, N Lussemburgo 1 e a. (
C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 e C‑299/16
,
EU:C:2019:134
, punto
126
).
(
34
) V., per un esempio recente, sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (
C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21
,
EU:C:2023:1014
, punto
285
e giurisprudenza citata).
(
35
) V., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer (
C‑423/15
,
EU:C:2016:604
, punto
40
).
(
36
) V., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, SICES e a. (
C‑155/13
,
EU:C:2014:145
, punto
34
e giurisprudenza citata).