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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30428/2026

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rte d'appello di CaltanissettaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AntoniettaPicardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], e documentazioneallegata;Udito il difensore della parte civile “[OSCURATO:PERSONA]Associazione NinettaBurgio”, avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato conclusioni scritte unitamente alla nota spese (giàagli atti), alle quali si è riportato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12 maggio 2025, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Caltanissetta dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato dipartecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis cod.pen., unificando lapena nel vincolo della continuazione con precedenti irrevocabili, condannandolo atre anni di reclusione, oltre spese, e disponendo la misura di sicurezza dellalibertà vigilata per la durata di un anno.

Analoga misura veniva applicata a DiStefano [OSCURATO:PERSONA], anch’egli condannato per i reati ascritti.Avverso tale decisione entrambi gli imputati proponevano appello.

Nel corsodel giudizio di secondo grado, le parti pervenivano ad accordo ex art. 599-biscod.proc.pen., limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, conrinuncia agli altri motivi di gravame.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Caltanissetta, in parzialeriforma della decisione impugnata, rideterminava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel resto la sentenza di primo grado, ivi compresa l’applicazionedella misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno; la motivazione davaproporzionato, senza svolgere autonome valutazioni sui presupposti applicatividella misura di sicurezza personale.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.2.1.

Con unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 202, 203 e 205 cod.pen., nonché all’art. 27 Cost.In particolare, deduce che la Corte di appello ha confermato l’applicazionedella misura di sicurezza della libertà vigilata senza procedere ad unaccertamento autonomo, attuale e individualizzato della pericolosità socialedell’imputato, limitandosi a richiamare la statuizione di primo grado.Secondo la prospettazione difensiva, la misura di sicurezza personale nonpotrebbe costituire effetto automatico della condanna, neppure in caso di reati dicriminalità organizzata, dovendo il giudice verificare in concreto la sussistenza diuna pericolosità sociale attuale, fondata su elementi specifici riferiti alla personadel condannato e al momento della decisione.3.

All’udienza, respinta la richiesta di rinvio del difensore dell’imputato inmancanza di allegazione dell’impossibilità per il medesimo di essere sostituito, ilProcuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delricorso.Il difensore della parte civile “[OSCURATO:PERSONA]Associazione NinettaBurgio” ha depositato conclusioni scritte chiedendo la condanna dell’imputatoalla rifusione delle spese in suo favore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di legittimità,le misure di sicurezza personali non costituiscono effetti automaticamenteconseguenti alla condanna, ma postulano un accertamento concreto e attualedella pericolosità sociale ai sensi degli artt. 202 e 203 c.p.Tuttavia, in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura disicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen. non richiedel'accertamento, in concreto, della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenereoperante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodaliziocriminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutuasolidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali sievinca l'assenza di pericolosità (Sez. 1, n. 45836 del 04/07/2023, Rv. 285505 –01; Sez.2, n. 32569 del 16/06/2023, Rv. 284980 – 02; Sez. 1, n. 24950 del22/02/2023, Rv. 284829 - 02).Inoltre, non è necessario che detta valutazione debba esserenecessariamente rinnovata in ogni fase del giudizio, ove risulti già effettuata dalgiudice di merito e non sia stata ritualmente e specificamente devoluta.Nel caso in esame, la misura di sicurezza della libertà vigilata era stataapplicata dal giudice di primo grado all’esito di una valutazione complessiva dellapersonalità dell’imputato, della natura dei fatti e dei precedenti penali, elementiritenuti idonei a fondare un giudizio di persistente pericolosità sociale.Tale statuizione non è stata oggetto di autonoma censura in sede di appello nérientrava nell’oggetto dell’accordo ex art. 599-bis cod.proc.pen., che hariguardato esclusivamente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.Ne discende che il giudice dell’impugnazione, nel recepire l’accordo e nelconfermare il resto della decisione, non era tenuto a rinnovare analiticamentevalutazioni già cristallizzate e non specificamente contestate.Inoltre, in tema di criminalità organizzata, la valutazione della pericolositàsociale può legittimamente fondarsi anche sulla gravità del reato associativo, sulruolo rivestito e sull’assenza di elementi fattuali idonei a dimostrarne il veniremeno della stessa, essendo onere della difesa allegare circostanze concrete esopravvenute di segno contrario, potendo la presunzione essere superata solonel caso in cui siano acquisiti elementi per escludere in concreto questapericolosità (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268678; Sez. 5, n. 38108 del08/07/2015, Rv. 265006) (Sez.

I, n. 22622 del 2024; Sez.

I, n. 11724 del2025).2.Nel caso di specie, nessun elemento sopravvenuto è stato dedotto cheimponesse una diversa e più favorevole prognosi.Pertanto, non è ravvisabile alcun automatismo applicativo, avendo la Corteterritoriale legittimamente confermato la misura di sicurezza sulla base di ungiudizio di pericolosità già validamente espresso e rimasto fermo, in coerenzacon i principi elaborati da questa Corte in materia di misure di sicurezza e diconcordato in appello.3.

In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre cheal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella cassa delle ammende.Non si fa luogo a liquidazione di spese in favore della parte civile essendostata la richiesta tardivamente formulata ( con memoria telematica del 22maggio 2025) non nel rispetto del termine di quindici giorni liberi primadell’udienza, come previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc.pen.Inoltre, in ragione del tenore delle censure poste a fondamento dei motivi diricorso, in quanto involgenti esclusivamente aspetti del profilo sanzionatorio,deve rilevarsi che la parte civile non aveva interesse ad intervenire e non haesplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propriinteressi di natura risarcitoria, omettendo di fornire un utile contributo alladecisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766 - 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 25/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di CaltanissettaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AntoniettaPicardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], e documentazioneallegata;Udito il difensore della parte civile “[OSCURATO:PERSONA]Associazione NinettaBurgio”, avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato conclusioni scritte unitamente alla nota spese (giàagli atti), alle quali si è riportato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12 maggio 2025, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Caltanissetta dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato dipartecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis cod.pen., unificando lapena nel vincolo della continuazione con precedenti irrevocabili, condannandolo atre anni di reclusione, oltre spese, e disponendo la misura di sicurezza dellalibertà vigilata per la durata di un anno. Analoga misura veniva applicata a DiStefano [OSCURATO:PERSONA], anch’egli condannato per i reati ascritti.Avverso tale decisione entrambi gli imputati proponevano appello. Nel corsodel giudizio di secondo grado, le parti pervenivano ad accordo ex art. 599-biscod.proc.pen., limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, conrinuncia agli altri motivi di gravame.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Caltanissetta, in parzialeriforma della decisione impugnata, rideterminava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel resto la sentenza di primo grado, ivi compresa l’applicazionedella misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno; la motivazione davaproporzionato, senza svolgere autonome valutazioni sui presupposti applicatividella misura di sicurezza personale.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.2.1. Con unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 202, 203 e 205 cod.pen., nonché all’art. 27 Cost.In particolare, deduce che la Corte di appello ha confermato l’applicazionedella misura di sicurezza della libertà vigilata senza procedere ad unaccertamento autonomo, attuale e individualizzato della pericolosità socialedell’imputato, limitandosi a richiamare la statuizione di primo grado.Secondo la prospettazione difensiva, la misura di sicurezza personale nonpotrebbe costituire effetto automatico della condanna, neppure in caso di reati dicriminalità organizzata, dovendo il giudice verificare in concreto la sussistenza diuna pericolosità sociale attuale, fondata su elementi specifici riferiti alla personadel condannato e al momento della decisione.3. All’udienza, respinta la richiesta di rinvio del difensore dell’imputato inmancanza di allegazione dell’impossibilità per il medesimo di essere sostituito, ilProcuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delricorso.Il difensore della parte civile “[OSCURATO:PERSONA]Associazione NinettaBurgio” ha depositato conclusioni scritte chiedendo la condanna dell’imputatoalla rifusione delle spese in suo favore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di legittimità,le misure di sicurezza personali non costituiscono effetti automaticamenteconseguenti alla condanna, ma postulano un accertamento concreto e attualedella pericolosità sociale ai sensi degli artt. 202 e 203 c.p.Tuttavia, in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura disicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen. non richiedel'accertamento, in concreto, della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenereoperante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodaliziocriminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutuasolidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali sievinca l'assenza di pericolosità (Sez. 1, n. 45836 del 04/07/2023, Rv. 285505 –01; Sez.2, n. 32569 del 16/06/2023, Rv. 284980 – 02; Sez. 1, n. 24950 del22/02/2023, Rv. 284829 - 02).Inoltre, non è necessario che detta valutazione debba esserenecessariamente rinnovata in ogni fase del giudizio, ove risulti già effettuata dalgiudice di merito e non sia stata ritualmente e specificamente devoluta.Nel caso in esame, la misura di sicurezza della libertà vigilata era stataapplicata dal giudice di primo grado all’esito di una valutazione complessiva dellapersonalità dell’imputato, della natura dei fatti e dei precedenti penali, elementiritenuti idonei a fondare un giudizio di persistente pericolosità sociale.Tale statuizione non è stata oggetto di autonoma censura in sede di appello nérientrava nell’oggetto dell’accordo ex art. 599-bis cod.proc.pen., che hariguardato esclusivamente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.Ne discende che il giudice dell’impugnazione, nel recepire l’accordo e nelconfermare il resto della decisione, non era tenuto a rinnovare analiticamentevalutazioni già cristallizzate e non specificamente contestate.Inoltre, in tema di criminalità organizzata, la valutazione della pericolositàsociale può legittimamente fondarsi anche sulla gravità del reato associativo, sulruolo rivestito e sull’assenza di elementi fattuali idonei a dimostrarne il veniremeno della stessa, essendo onere della difesa allegare circostanze concrete esopravvenute di segno contrario, potendo la presunzione essere superata solonel caso in cui siano acquisiti elementi per escludere in concreto questapericolosità (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268678; Sez. 5, n. 38108 del08/07/2015, Rv. 265006) (Sez. I, n. 22622 del 2024; Sez. I, n. 11724 del2025).2.Nel caso di specie, nessun elemento sopravvenuto è stato dedotto cheimponesse una diversa e più favorevole prognosi.Pertanto, non è ravvisabile alcun automatismo applicativo, avendo la Corteterritoriale legittimamente confermato la misura di sicurezza sulla base di ungiudizio di pericolosità già validamente espresso e rimasto fermo, in coerenzacon i principi elaborati da questa Corte in materia di misure di sicurezza e diconcordato in appello.3. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre cheal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella cassa delle ammende.Non si fa luogo a liquidazione di spese in favore della parte civile essendostata la richiesta tardivamente formulata ( con memoria telematica del 22maggio 2025) non nel rispetto del termine di quindici giorni liberi primadell’udienza, come previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc.pen.Inoltre, in ragione del tenore delle censure poste a fondamento dei motivi diricorso, in quanto involgenti esclusivamente aspetti del profilo sanzionatorio,deve rilevarsi che la parte civile non aveva interesse ad intervenire e non haesplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propriinteressi di natura risarcitoria, omettendo di fornire un utile contributo alladecisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 25/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
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