CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1, dl. 4 del 2019, articolando un unico di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, siccome la Corte d'appello ha ritenuto congrua pena irrogata in primo grado valorizzando la capacità a delinquere dell'imputata - desumibile dalle negative risultanze del certificato penale, tra le quali quella relativa al reato di partecipazione associativa ex art. 416-bis cod. pen. - e la gravità delle condotte criminose accertate, insita nella loro duplicità (l'attuale ricorrente ha presentato due domande con dichiarazioni mendaci, una il 22 marzo 2019 e l'altra il 27 ottobre 2020), oltre che nella rilevante entità dell'ingiusto profitto percepito, pari a circa 13.000,00 euro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.MDott.ssa K temente