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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23819/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento, pronunciata in data 15 novembre 2021, che aveva riconosciuto RUBBINO Fabio colpevole del reato di furto tentato di generi alimentari all'interno di esercizio commerciale, con l'aggravante della esposizione della merce sottratta alla pubblica fede e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della ipotesi aggravata a fronte di sistemi di controllo e di sicurezza all'interno dell'esercizio che avevano consentito di intercettare la condotta furtiva in corso di esecuzione.

3. Il ricorso è inammissibile.

I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente infondati in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, sulla base delle peculiarità del caso concreto, ha evidenziato come la sorveglianza esercitata sulla merce in esposizione avesse carattere discontinuo e che la condotta furtiva era stata intercettata del tutto casualmente da un addetto alla sicurezza, il quale aveva notato il giovane occultare le bottiglie all'interno di una sacca.

Vale pertanto il principio, sancito dalla costante giurisprudenza sul punto, che ricorre la suddetta circostanza aggravante quando il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (sez.5, n.6416 del 14.11.2014, Garofalo, Rv.262663; n.6351 del 8 Gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280493; n.1509 del 26 Ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280157).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento, pronunciata in data 15 novembre 2021, che aveva riconosciuto RUBBINO Fabio colpevole del reato di furto tentato di generi alimentari all'interno di esercizio commerciale, con l'aggravante della esposizione della merce sottratta alla pubblica fede e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della ipotesi aggravata a fronte di sistemi di controllo e di sicurezza all'interno dell'esercizio che avevano consentito di intercettare la condotta furtiva in corso di esecuzione. 3. Il ricorso è inammissibile. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente infondati in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, sulla base delle peculiarità del caso concreto, ha evidenziato come la sorveglianza esercitata sulla merce in esposizione avesse carattere discontinuo e che la condotta furtiva era stata intercettata del tutto casualmente da un addetto alla sicurezza, il quale aveva notato il giovane occultare le bottiglie all'interno di una sacca. Vale pertanto il principio, sancito dalla costante giurisprudenza sul punto, che ricorre la suddetta circostanza aggravante quando il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (sez.5, n.6416 del 14.11.2014, Garofalo, Rv.262663; n.6351 del 8 Gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280493; n.1509 del 26 Ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280157). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estenso
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