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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29748/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9394/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], , in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Polibio 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). [OSCURATO:PERSONA]-Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3704/2021 , pubblicatail 5/01/2022.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del5 novembre 202 4 .

Rilevato che:

1. F anzio F alchi propos e opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento n. 2019 0430138300000005535, emessa dal Co mune di Milano, per un importo di euro 29.212,00, corrispondente al totale di 117 sanzioni per violazioni del codice della strada ; per quanto ancora di rilievo, il ricorrente eccepì di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e di essere venuto a conoscenza della pretesa del Comune di Milano al momento della ricezione dell’ingiunzione di pagamento.

Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio del citato Comune , con sentenza n. 4211/2021, respinse l’opposizione e condann ò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio.

La Corte di appello di Milano, nella resistenza dell’Ente appellato, con sentenza n. 3704/2021, respingeva il gravame dell’originario opponente soccombente in ragione della ravvisata ritual ità della notifica nei suoi confronti dei verbali di infrazione costituenti il presupposto dell’impugnata ingiunzione di pagamento.

2. Avverso la citata sentenza d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi.

Il Comune di Milano ha resistito con controricorso , illustrato con memoria.

Il PG ha depositato conclusioni scritt e, con cui ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento deglialtri.

Consideratoche:1. il primo motivo di ricorso denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – il vizio di motivazione illogica e incoerente della sentenza impugnata che, in adesione alla pronuncia di primo grado, ha ritenuto che il Comune di Milano abbia provato di avere notificato, nelle forme dell’art. 140 c.p.c. , al destinatario della sanzione i verbali di accertamento (prodromici all’ingiunzione di pagamento),p ur avendo accertato che l’Ente impositore , all’atto della costituzione davanti al Tribunale di Milano, non aveva allegato la relativa documentazione (documento n. 2) al proprio fascicolo telematico;

2. il secondo motivo –rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16-bis, commi 1-bis, 8 e 9, della L. n. 179/2012 e dell ’ art. 345, comma 3, del cod. proc. civ. ” – censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la produzione in secondo grado, da parte del Comune di Milano, della documentazione relativa alla notificazione al [OSCURATO:PERSONA] dei verbali di accertamento delle violazioni del c.d.s., negando che si trattasse di documenti nuovi, come tali inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;

3. il terzo motivo lamenta la violazione de ll’ art. 14, comma 4, legge n. 689/1981, dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 8 comma 4 , della legge n. 890/1992, e dell’art. 2697 c.c.

Nello specifico, si addebita alla Corte di appello di Milano di non avere colto che, comunque, la notificazione dei verbali di accertamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., a causa della momentanea irreperibilità del destinatario, era irregolare e viziata in quanto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd.

CAD) non riportavano la sottoscrizione di avvenuta consegna, né recavano la firma del destinatarioo di altro soggetto rinvenuto nel luogo di consegna;4. il quarto motivo deduce – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione dell’art. 115 c.p.c. con riguardo alla parte della sentenza impugnata in cui si afferma che , dalla presa visione degli allegati 1.b e 1.c della comparsa di costituzione in appello del Comune di Milano, era stato possibile desumere la corretta notificazione di tutti i verbali di accertamento , senza, però, considerareche, in realtà, gli allegati 1.b e 1.c contenevano i verbali dal n. 42 al n. 117 e i relativi documenti di notifica, mentre i verbali dal n. 1 al n. 41 e i relativi documenti di notifica si trovavano all’interno dell’allegato 1.a;

5. il primo motivonon è fondato.

La sentenza impugnata afferma: “4.1 Estinzione delle sanzioni emesse in quanto mai notificate.

Ai fini della decisione, pare fondamentale e dirimente la questione riguardante l’effettiva e corretta notifica dei verbali sanzionatori.

Tutti i motivi di appello, infatti, si reggono sull’assunto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto conoscere e, di conseguenza, impugnare per tempo, i verbali riguardanti le sanzioni a lui imputate.

È , inoltre, evidente che, nel presente grado di giudizio, l’appellante non ha mosso alcun rilievo riguardo al merito delle violazioni, limitandosi, per l’appunto, a contestare il procedimento di notifica delle stesse; dunque l’accertamento del regolare svolgimento di quest’ultimo, è da ritenersi, come detto, l’unico elemento dirimente per il giudizio in esame.

Fatta tale premessa metodologica, pare del tutto evidente, alla luce degli atti depositati dall’appellato (si veda in particolare l’allegato 1.b e 1.c della comparsa di costituzione in appello) il corretto adempimento delle procedure di notifica, compreso il deposito presso la casa comunale.

Bisogna, tuttavia, effettuare alcune precisazioni.

In primis, si deve rilevare che, sebbene nel fascicolo telematico del Comune di Milano di primo grado manchi, allo stato, il documento n.2, il quale dovrebbe contenere la prova del corretto iter di notifica, non si può dubitare che tale documento sia stato regolarmente fornito al giudice di prime cure, il quale, in assenza di altre prove, si è necessariamente basato su tale atto per decidere della controversia.

Quest’ultimo assunto, inoltre, non è suffragato solo dalla sentenza impugnata, la quale ritiene assolutamente dimostrata la corretta notifica dei verbali, ma anche dalla comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Milano, nella quale si fa espresso riferimento al documento n. 2.

Si noti, poi, che, durante il procedimento di primo grado, non è stata in alcun modo contestata da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza del suddetto documento.

Da tale ultima circostanza, se valutata unitamente alle circostanze sopra esposte, può ragionevolmente dedursi l’esistenza del documento in oggetto e la valutazione dello stesso da parte del primo giudice.

Alla luce di ciò, i documenti ripresentati durante il presente grado di giudizio, in particolare l’allegato 1.a, 1.b e 1.c, non devono essere considerati nuovi e, di conseguenza, inammissibili ai sensi dell’art.345 c.p.c.; il deposito degli stessi, infatti, costituisce una mera reiterazione di quanto già presentato dinnanzi al Tribunale.

Esclusa, quindi, l’inammissibilità delle produzioni di parte e presa visione dell’allegato 1.b e 1.c della comparsa in appello del Comune di Milano, è possibile ritenere provata la corretta notificazione di tutti i verbali al sig. [OSCURATO:PERSONA]”.

L’ampia struttura argomentativa così riportata , ancorché imperniata su un errore di diritto (vedi infra il punto 6), soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez.

U.27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»;

6. il secondo motivo è, invece, fondato, e ciò determina l’assorbimentodei restanti motivi;

6.1. va, in proposito, osservato che l a procedura di deposito degli atti processuali e degli allegati, applicabile nella specie ratione temporis, è regolata dall’art. 16 - bis del d.l. n. 179 del 2012, dall’art. 13 del D.M. n. 44 del 2011 , e dal provvedimento DGSIA del 16/04/2014, secondo cui i documenti informatici sono trasmessi da parte dei soggetti esterni e degli utenti privati mediante l’indirizzo PEC risultante dal Reginde.

Questo, in sintesi, lo sviluppo della procedura di deposito: (i)approntamento dell ’ atto da depositare sottoscritto digitalmente in formato nativo digitale; (ii) predisposizione degli atti da allegare, nativi digitali o consistenti in scansioni per immagini, nel rispetto delle estensioni consentite dalle vigenti regole tecniche; (iii) realizzazione della busta telematica mediante apposito programma informatico (imbustatore o redattore), nella quale sono contenuti l’atto principale e gli eventuali allegati, oltre a un file *.xml predisposto dal programma, contenente i dati principali occorrenti per consentire al sistema ricevente di aprire la busta, dopo averla decifrata, e di gestire il suo contenuto, e un file IndiceBusta.xml, in cui sono elencati l’atto e gli eventuali allegati, con opportuni riferimenti; (iv) invio della busta da depositare.

Effettuato l’invio, per verificare l’esito positivo dell’iter del deposito telematico, nel sistema in vigor e (“ratione temporis” applicabile nel caso in esame)prima del d. lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, l’abilitato esterno doveva ottenere quattro ricevute PEC: ( 1) la ricevuta di accettazione (RAC), che attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro al destinatario; (2) la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), che attesta che l’atto è stato consegnato nella casella PEC dell’ufficio destinatario; (3) la ricevuta con l’“esito controlli automatici” eseguiti dai sistemi ministeriali che hanno ricevuto il messaggio contenente la busta telematica e che possono avere esito negativo, ove vengano riscontrate anomalie all’esito dell’elaborazione della busta telematica; (4) la ricevuta attestante l’esito del controllo manuale del cancelliere.

Pertanto, la procedura di deposito si perfeziona con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere e con la ricezione della quarta ricevuta PEC;

6.2. secondo l’ orientamento di questa Corte ( v., ad es., Cass. Sez.

L, Sentenza n. 9087 del 31/03/2023)il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv.,con modif., dalla l. n. 114 del 2014) .Con riferimento all’analogo tema del deposito telematico del ricorso per cassazione, le Sezioni unite di questa Corte ( con l’Ordinanza n. 28403 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) hanno chiarito che il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC);

6.3. ciò premesso sul piano concettuale, nel caso in esame l’affermazione della Corte di appello di Milano secondo cui ( vedi il punto 4.1 della sentenza) “sebbene nel fascicolo telematico del Comune di Milano di primo grado manchi, allo stato, il documento n. 2, il quale dovrebbe contenere la prova del corretto iter di notifica [dei verbali di accertamento, n.d.r.], non si può dubitare che tale documento sia stato regolarmente fornito al giudice di prime cure”, non è conforme alla normativa e ai principi di diritto enunciati da questa Cortein tema di deposito degli atti telematici.

Al contrario di quanto asserisce la Corte territoriale , dalla mancanza di tali atti all’interno della busta telematica contenente la comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Milano, si deve inferire, con certezza , che la stessa documentazione – che , evidentemente, non può scompar ir e dal fascicolo telematico – non fossestata ritualmente prodott a .

Sicché, in applicazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello, sancito dal terzo comma dell’art. 345 c.p.c. (in tema di divieto di ius novorumin appello, vedi , tra le altre , Cass. nn. 29506/2023 e 16289/2024) , la Corte milanese n on avrebbe dovuto ammettere la produzione della documentazione in questione, operata dal Comune di Milano nel giudizio di gravame, né – quindi - avrebbe potuto respingere l’appello sulla base della documentazione tardivamente versata in atti.

Il giudice del rinvio dovrà, perciò, riesaminare la vicenda senza tenere conto della documentazione tardivamente prodotta dal Comune di Milano, allegata a lla comparsa di costituzione in secondo grado, al fine di verificare la fondatezza o meno dell’opposizione avverso i verbali di accertamento come proposta dall’odierno ricorrente e, quindi, valutare la sussistenza o meno delle condizioni per pervenire all’accoglimento dell’appello;

7. in conclusione, accolto il secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto, respinto il primo, la sentenza va cassata in relazione al motivo ritenuto fondato, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9394/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], , in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Polibio 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). [OSCURATO:PERSONA]-Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3704/2021 , pubblicatail 5/01/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del5 novembre 202 4 . Rilevato che: 1. F anzio F alchi propos e opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento n. 2019 0430138300000005535, emessa dal Co mune di Milano, per un importo di euro 29.212,00, corrispondente al totale di 117 sanzioni per violazioni del codice della strada ; per quanto ancora di rilievo, il ricorrente eccepì di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e di essere venuto a conoscenza della pretesa del Comune di Milano al momento della ricezione dell’ingiunzione di pagamento. Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio del citato Comune , con sentenza n. 4211/2021, respinse l’opposizione e condann ò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio. La Corte di appello di Milano, nella resistenza dell’Ente appellato, con sentenza n. 3704/2021, respingeva il gravame dell’originario opponente soccombente in ragione della ravvisata ritual ità della notifica nei suoi confronti dei verbali di infrazione costituenti il presupposto dell’impugnata ingiunzione di pagamento. 2. Avverso la citata sentenza d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso , illustrato con memoria. Il PG ha depositato conclusioni scritt e, con cui ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento deglialtri. Consideratoche:1. il primo motivo di ricorso denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – il vizio di motivazione illogica e incoerente della sentenza impugnata che, in adesione alla pronuncia di primo grado, ha ritenuto che il Comune di Milano abbia provato di avere notificato, nelle forme dell’art. 140 c.p.c. , al destinatario della sanzione i verbali di accertamento (prodromici all’ingiunzione di pagamento),p ur avendo accertato che l’Ente impositore , all’atto della costituzione davanti al Tribunale di Milano, non aveva allegato la relativa documentazione (documento n. 2) al proprio fascicolo telematico; 2. il secondo motivo –rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16-bis, commi 1-bis, 8 e 9, della L. n. 179/2012 e dell ’ art. 345, comma 3, del cod. proc. civ. ” – censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la produzione in secondo grado, da parte del Comune di Milano, della documentazione relativa alla notificazione al [OSCURATO:PERSONA] dei verbali di accertamento delle violazioni del c.d.s., negando che si trattasse di documenti nuovi, come tali inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; 3. il terzo motivo lamenta la violazione de ll’ art. 14, comma 4, legge n. 689/1981, dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 8 comma 4 , della legge n. 890/1992, e dell’art. 2697 c.c. Nello specifico, si addebita alla Corte di appello di Milano di non avere colto che, comunque, la notificazione dei verbali di accertamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., a causa della momentanea irreperibilità del destinatario, era irregolare e viziata in quanto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD) non riportavano la sottoscrizione di avvenuta consegna, né recavano la firma del destinatarioo di altro soggetto rinvenuto nel luogo di consegna;4. il quarto motivo deduce – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione dell’art. 115 c.p.c. con riguardo alla parte della sentenza impugnata in cui si afferma che , dalla presa visione degli allegati 1.b e 1.c della comparsa di costituzione in appello del Comune di Milano, era stato possibile desumere la corretta notificazione di tutti i verbali di accertamento , senza, però, considerareche, in realtà, gli allegati 1.b e 1.c contenevano i verbali dal n. 42 al n. 117 e i relativi documenti di notifica, mentre i verbali dal n. 1 al n. 41 e i relativi documenti di notifica si trovavano all’interno dell’allegato 1.a; 5. il primo motivonon è fondato. La sentenza impugnata afferma: “4.1 Estinzione delle sanzioni emesse in quanto mai notificate. Ai fini della decisione, pare fondamentale e dirimente la questione riguardante l’effettiva e corretta notifica dei verbali sanzionatori. Tutti i motivi di appello, infatti, si reggono sull’assunto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto conoscere e, di conseguenza, impugnare per tempo, i verbali riguardanti le sanzioni a lui imputate. È , inoltre, evidente che, nel presente grado di giudizio, l’appellante non ha mosso alcun rilievo riguardo al merito delle violazioni, limitandosi, per l’appunto, a contestare il procedimento di notifica delle stesse; dunque l’accertamento del regolare svolgimento di quest’ultimo, è da ritenersi, come detto, l’unico elemento dirimente per il giudizio in esame. Fatta tale premessa metodologica, pare del tutto evidente, alla luce degli atti depositati dall’appellato (si veda in particolare l’allegato 1.b e 1.c della comparsa di costituzione in appello) il corretto adempimento delle procedure di notifica, compreso il deposito presso la casa comunale. Bisogna, tuttavia, effettuare alcune precisazioni. In primis, si deve rilevare che, sebbene nel fascicolo telematico del Comune di Milano di primo grado manchi, allo stato, il documento n.2, il quale dovrebbe contenere la prova del corretto iter di notifica, non si può dubitare che tale documento sia stato regolarmente fornito al giudice di prime cure, il quale, in assenza di altre prove, si è necessariamente basato su tale atto per decidere della controversia. Quest’ultimo assunto, inoltre, non è suffragato solo dalla sentenza impugnata, la quale ritiene assolutamente dimostrata la corretta notifica dei verbali, ma anche dalla comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Milano, nella quale si fa espresso riferimento al documento n. 2. Si noti, poi, che, durante il procedimento di primo grado, non è stata in alcun modo contestata da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza del suddetto documento. Da tale ultima circostanza, se valutata unitamente alle circostanze sopra esposte, può ragionevolmente dedursi l’esistenza del documento in oggetto e la valutazione dello stesso da parte del primo giudice. Alla luce di ciò, i documenti ripresentati durante il presente grado di giudizio, in particolare l’allegato 1.a, 1.b e 1.c, non devono essere considerati nuovi e, di conseguenza, inammissibili ai sensi dell’art.345 c.p.c.; il deposito degli stessi, infatti, costituisce una mera reiterazione di quanto già presentato dinnanzi al Tribunale. Esclusa, quindi, l’inammissibilità delle produzioni di parte e presa visione dell’allegato 1.b e 1.c della comparsa in appello del Comune di Milano, è possibile ritenere provata la corretta notificazione di tutti i verbali al sig. [OSCURATO:PERSONA]”. L’ampia struttura argomentativa così riportata , ancorché imperniata su un errore di diritto (vedi infra il punto 6), soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U.27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»; 6. il secondo motivo è, invece, fondato, e ciò determina l’assorbimentodei restanti motivi; 6.1. va, in proposito, osservato che l a procedura di deposito degli atti processuali e degli allegati, applicabile nella specie ratione temporis, è regolata dall’art. 16 - bis del d.l. n. 179 del 2012, dall’art. 13 del D.M. n. 44 del 2011 , e dal provvedimento DGSIA del 16/04/2014, secondo cui i documenti informatici sono trasmessi da parte dei soggetti esterni e degli utenti privati mediante l’indirizzo PEC risultante dal Reginde. Questo, in sintesi, lo sviluppo della procedura di deposito: (i)approntamento dell ’ atto da depositare sottoscritto digitalmente in formato nativo digitale; (ii) predisposizione degli atti da allegare, nativi digitali o consistenti in scansioni per immagini, nel rispetto delle estensioni consentite dalle vigenti regole tecniche; (iii) realizzazione della busta telematica mediante apposito programma informatico (imbustatore o redattore), nella quale sono contenuti l’atto principale e gli eventuali allegati, oltre a un file *.xml predisposto dal programma, contenente i dati principali occorrenti per consentire al sistema ricevente di aprire la busta, dopo averla decifrata, e di gestire il suo contenuto, e un file IndiceBusta.xml, in cui sono elencati l’atto e gli eventuali allegati, con opportuni riferimenti; (iv) invio della busta da depositare. Effettuato l’invio, per verificare l’esito positivo dell’iter del deposito telematico, nel sistema in vigor e (“ratione temporis” applicabile nel caso in esame)prima del d. lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, l’abilitato esterno doveva ottenere quattro ricevute PEC: ( 1) la ricevuta di accettazione (RAC), che attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro al destinatario; (2) la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), che attesta che l’atto è stato consegnato nella casella PEC dell’ufficio destinatario; (3) la ricevuta con l’“esito controlli automatici” eseguiti dai sistemi ministeriali che hanno ricevuto il messaggio contenente la busta telematica e che possono avere esito negativo, ove vengano riscontrate anomalie all’esito dell’elaborazione della busta telematica; (4) la ricevuta attestante l’esito del controllo manuale del cancelliere. Pertanto, la procedura di deposito si perfeziona con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere e con la ricezione della quarta ricevuta PEC; 6.2. secondo l’ orientamento di questa Corte ( v., ad es., Cass. Sez. L, Sentenza n. 9087 del 31/03/2023)il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv.,con modif., dalla l. n. 114 del 2014) .Con riferimento all’analogo tema del deposito telematico del ricorso per cassazione, le Sezioni unite di questa Corte ( con l’Ordinanza n. 28403 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) hanno chiarito che il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC); 6.3. ciò premesso sul piano concettuale, nel caso in esame l’affermazione della Corte di appello di Milano secondo cui ( vedi il punto 4.1 della sentenza) “sebbene nel fascicolo telematico del Comune di Milano di primo grado manchi, allo stato, il documento n. 2, il quale dovrebbe contenere la prova del corretto iter di notifica [dei verbali di accertamento, n.d.r.], non si può dubitare che tale documento sia stato regolarmente fornito al giudice di prime cure”, non è conforme alla normativa e ai principi di diritto enunciati da questa Cortein tema di deposito degli atti telematici. Al contrario di quanto asserisce la Corte territoriale , dalla mancanza di tali atti all’interno della busta telematica contenente la comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Milano, si deve inferire, con certezza , che la stessa documentazione – che , evidentemente, non può scompar ir e dal fascicolo telematico – non fossestata ritualmente prodott a . Sicché, in applicazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello, sancito dal terzo comma dell’art. 345 c.p.c. (in tema di divieto di ius novorumin appello, vedi , tra le altre , Cass. nn. 29506/2023 e 16289/2024) , la Corte milanese n on avrebbe dovuto ammettere la produzione della documentazione in questione, operata dal Comune di Milano nel giudizio di gravame, né – quindi - avrebbe potuto respingere l’appello sulla base della documentazione tardivamente versata in atti. Il giudice del rinvio dovrà, perciò, riesaminare la vicenda senza tenere conto della documentazione tardivamente prodotta dal Comune di Milano, allegata a lla comparsa di costituzione in secondo grado, al fine di verificare la fondatezza o meno dell’opposizione avverso i verbali di accertamento come proposta dall’odierno ricorrente e, quindi, valutare la sussistenza o meno delle condizioni per pervenire all’accoglimento dell’appello; 7. in conclusione, accolto il secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto, respinto il primo, la sentenza va cassata in relazione al motivo ritenuto fondato, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’app
Sentenza Cassazione n. 29748/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris