CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 25291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con memoria ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona con decisione del 27 maggio 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 luglio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 2.000,00 di multa, ciascuno (con le circostanze attenuanti generiche solo per [OSCURATO:PERSONA]) relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup.; reato commesso 111 settembre3 2018. 2. Ricorrono in cassazione i due imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge (art. 73 T.U. stup., 124, 125, 177, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen.); vizio della motivazione sull'accertamento della responsabilità. La Corte d'appello non ha motivato adeguatamente sulle critiche proposte in sede di impugnazione da parte dell'imputato. I testi dell'accusa, Fenati e Angelini, non hanno mai indicato il ricorrente quale loro venditore di sostanza stupefacente, cocaina. La sentenza usa una congettura, ovvero che Fenati non avrebbe potuto acquistare la droga in un'altra città, in quanto avrebbe potuto subire controlli della polizia sul pullman. La P.G. ha perso di vista il ricorrente e Fenati al momento dell'eventuale scambio della sostanza. Per la detenzione dell'hashish in sede di appello era contestato il concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La mera convivenza con lo stesso non comporta un concorso nella detenzione della sostanza da lui detenuta nella sua abitazione. 2. 2. Violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alle somme di denaro sequestrate (art. 73 T.U. stup., 124, 125, 177, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen.). La somma di 3.000,00 C del [OSCURATO:PERSONA] oggetto della testimonianza e della documentazione (movimenti del conto corrente) della madre, Zottal non possono ritenersi provento di spaccio.Allo stesso modo deve ritenersi per 7.000 C; ai due imputati non è stata nemmeno contestata un'attività di spaccio reiterata nel tempo e abbastanza ampia da poter giustificare l'accumulo dell'importo di euro 10.000,00. Sia il Tribunale e sia la Corte d'appello non hanno argomentato sulla falsità della testimonianza di Zotta, relativamente alla somma di euro 3.000,00 (la teste dichiarava di aver ricevuto le somme dall'INPS come attestato dal libretto postale e di averle date al figlio). Le suddette somme pertanto non possono ritenersi di provenienza illecita, dalle vendite di stupefacenti. 2. 2. Violazione di legge (art. 73 T.U. stup., 124, 125, 177, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen. e 62 n. 4 cod. pen.); manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. All'imputato deve riconoscersi la circostanza attenuante dell'articolo 62 numero 4 cod. pen. fatti sono contestati solo per 1'11 settembre 2018, senza altre contestazioni per altri periodi. Si discute di una detenzione di pochi grammi di droga leggera, del valore al massimo di 230,00 C. Del resto, non sono stati ritrovati elenchi di cliente di fornitore annotazione di nomi e somme. 3. De ROMA Oronzo. Violazione di legge (art. 73 T.U. stup.). La Corte d'appello in modo apodittico, senza reale motivazione attribuisce al ricorrente la cessione di droga a Fenati (una dose di cocaina). La Corte di appello omette di motivare sulle telefonate ricevute da Cassano, sulla circostanza che dall'attività della P.G. di OCP non è emersa alcuna cessione, sulle precise dichiarazioni di Angelini e Fenati che escludevano la cessione della sostanza da parte del ricorrente (per averla acquistata altrove). La Corte di appello apoditticamente ritiene Angelini e Fenati non attendibili, senza indicare i motivi e le prove delle false dichiarazioni. Nessuna analisi è stata compiuta sulla sostanza consumata dai due testi, con delle siringhe, al fine di verificare una compatibilità (identità) con altra sostanza rinvenuta in casa del ricorrente. 3. 1. Vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La droga leggera che i due imputati detenevano era, per la sua modesta quantità, per un uso personale. La pena avrebbe dovuto essere più mite, la sentenza non motiva sui criteri ex art.133 cod. pen. per la determinazione della pena; la Corte, inoltre, non motiva sulle circostanze attenuanti generiche, concesse al coimputato e non anche41 ricorrente. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi risultano manifestamente infondati, generici e, peraltro, articolati solo in fatto con reiterazione dei motivi di appello senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza di secondo grado; inoltre, valutati nel complesso, chiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 4. 1. Relativamente ai motivi sulla responsabilità si deve rilevare come la sentenza risulta adeguatamente motivata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) rilevando, con accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità, come il contatto telefonico per l'acquisto da parte di Penati avveniva sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], mentre la cessione era consumata da [OSCURATO:PERSONA], come accertato dalla P.G. che aveva assistito a tutta la scena (vedendo l'arrivo di Fenati che aveva inviato un messaggio - "sono solo stazione" - e l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] che riceveva una banconota, prima caduta a terra). La Corte di appello poi analizza le dichiarazioni di Fenati (che dichiarava di aver acquistato la droga altrove) e le ritiene inattendibili in quanto lo scambio era avvenuto sotto la diretta percezione della P.G. e, peraltro, preceduto dal messaggio sul telefono in uso a DE Roma. Dalla droga leggera rinvenuta nell'abitazione dei due erano ricavabili 83 dosi singole medie. Su questi aspetti i ricorsi richiedono una rivalutazione del fatto e non si confrontano con le motivazioni della sentenza. 6. Manifestamente infondata anche la questione delle somme rinvenute a casa dei due. La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando preliminarmente che le somme erano nascoste dietro la lavatrice e dietro i termosifoni. I due erano in possesso anche di materiale da taglio e per il confezionamento della droga. Relativamente alle dichiarazioni della madre di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello evidenzia come dai movimenti del libretto postale emergeva solo una serie di zlovimenti e non altro. Conseguentemente nessun riscontro allakdazione della somma a [OSCURATO:PERSONA] da parte della madre. Le somme sono state, pertanto, confiscate ex art. 240 cod. pen. in relazione all'accertato nesso strumentale tra detenzione delle sostanze e somme (Sez. 4, Sentenza n. 40912 del 19/09/2016 Cc., dep. 30/09/2016, Rv. 267900 e Sez. 6, Sentenza n. 55852 del 17/10/2017 Cc., dep. 14/12/2017, Rv. 272204). Infine, le somme erano anche in sequestro conservativo, a garanzia delle spese processuali e del pagamento della pena pecuniaria, e su questo aspetto i ricorsi non si confrontano. 7. Generici e manifestamente infondati i motivi sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] con motivazione adeguata, rilevando l'assenza di elementi positivi e la presenza di numerosi precedenti penali. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Infatti, "Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione" (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627). La pena è stata irrogata al di sotto della media edittale e il ricorso risulta generico. Infatti, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). 8. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M.