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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 34869/2026

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imento a carico diEL [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in TUNISIAavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], fatta pervenire dall’Avvocata LUISA RENZOin data 01/09/2026, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze impugna l’ordinanzain data 29 maggio 2026 del Tribunale di Firenze che, in parziale accoglimento dell’istanzadi riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e in riforma dell’ordinanza in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Firenze, sostituiva la misura cautelare della custodiain carcere con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Livorno, congiuntamenteall’obbligo di permanenza notturna presso l'abitazione dalle ore 20,00 alle ore 7,00 eall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cinque volte alla settimana.2.

Con il ricorso per cassazione deduce: inosservanza ed erronea applicazione dell'art.275, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui impone al giudice, nel disporre le misure,di tener conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delleesigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.Il ricorrente osserva che il Tribunale, pur avendo confermato la sussistenza di unpericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, ha ritenuto, senza congruamotivazione, idonee a scongiurarlo misure — l'obbligo di dimora con permanenza notturnae l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — che presuppongono la collaborazionedalle sole scuse da questi rese davanti al giudice per le indagini preliminari e in sede diriesame.Rileva altresì che i reati contestati sono stati tutti commessi nel Comune di Livorno,in pieno giorno, sicché non risulterebbero ostacolati dalle misure disposte, le quali silimitano a imporre la permanenza notturna e adempimenti di presentazione periodica.Lamenta, infine, l'omessa valorizzazione delle condizioni individuali e socialidell'indagato, il quale vivrebbe sistematicamente di reati contro il patrimonio commessiapprofittando di momenti di distrazione delle vittime, con conseguente rilevante allarmesociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede dilegittimità.2.

Va premesso che il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza per tutti i reati contestati (furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625cod. pen., indebito utilizzo di carte di pagamento ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen. ericettazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen.) e ha ritenuto altresì sussistenti le esigenzecautelari, in particolare il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessaspecie e il pericolo di fuga.I giudici, tuttavia, reputavano sproporzionata, in ragione della non elevata gravitàdei fatti e della piena ammissione di responsabilità da parte dell'indagato, la misura dellacustodia in carcere e, pur dando atto della disponibilità di un'abitazione idonea presso laconvivente, riteneva non necessari gli arresti domiciliari, sostituendo la custodia in carcerecon l'obbligo di dimora nel Comune di Livorno — con obbligo di permanenza notturnapresso l'abitazione dalle ore 20,00 alle ore 7,00 — e con l'obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria cinque volte alla settimana.2.1.

Avverso tale decisione il pubblico ministero ricorrente espone un motivo che,sebbene formalmente rubricato come violazione dell'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. aisensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., si risolve, in effetti, in rilievi cheinvestono il merito della valutazione compiuta dal Tribunale, senza denunciare un vizioscrutinabile in sede di legittimità.Il ricorrente sostiene che le scuse rese dall'indagato non fossero sufficienti a fondareun giudizio di resipiscenza e che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare le condizioniindividuali e sociali dell'indagato, quale soggetto che vivrebbe sistematicamente di reaticontro il patrimonio.Tali argomenti, in realtà, piuttosto che sollevare censure scrutinabili in sede dilegittimità, sollecitano una diversa ponderazione degli stessi elementi — l'ammissione diresponsabilità, la personalità dell'indagato — già presi in considerazione dal Tribunale.Parimenti, il rilievo secondo cui i fatti sarebbero stati commessi in orario diurno e nelmedesimo Comune oggetto dell'obbligo di dimora, costituisce, a sua volta, meravalutazione di merito, non riconducibile al vizio di motivazione così come previsto dall’art.606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., che consente il ricorso per mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo delprovvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati neimotivi di gravame.2.2.

Nessuna delle argomentazioni esposte dal pubblico ministero ricorrente risultariconducibile al paradigma di tali vizi, con la conseguente inammissibilità del ricorso.3.

La qualità pubblica di parte ricorrente la esonera dalla condanna al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 15/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imento a carico diEL [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in TUNISIAavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], fatta pervenire dall’Avvocata LUISA RENZOin data 01/09/2026, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze impugna l’ordinanzain data 29 maggio 2026 del Tribunale di Firenze che, in parziale accoglimento dell’istanzadi riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e in riforma dell’ordinanza in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Firenze, sostituiva la misura cautelare della custodiain carcere con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Livorno, congiuntamenteall’obbligo di permanenza notturna presso l'abitazione dalle ore 20,00 alle ore 7,00 eall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cinque volte alla settimana.2. Con il ricorso per cassazione deduce: inosservanza ed erronea applicazione dell'art.275, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui impone al giudice, nel disporre le misure,di tener conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delleesigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.Il ricorrente osserva che il Tribunale, pur avendo confermato la sussistenza di unpericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, ha ritenuto, senza congruamotivazione, idonee a scongiurarlo misure — l'obbligo di dimora con permanenza notturnae l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — che presuppongono la collaborazionedalle sole scuse da questi rese davanti al giudice per le indagini preliminari e in sede diriesame.Rileva altresì che i reati contestati sono stati tutti commessi nel Comune di Livorno,in pieno giorno, sicché non risulterebbero ostacolati dalle misure disposte, le quali silimitano a imporre la permanenza notturna e adempimenti di presentazione periodica.Lamenta, infine, l'omessa valorizzazione delle condizioni individuali e socialidell'indagato, il quale vivrebbe sistematicamente di reati contro il patrimonio commessiapprofittando di momenti di distrazione delle vittime, con conseguente rilevante allarmesociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede dilegittimità.2. Va premesso che il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza per tutti i reati contestati (furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625cod. pen., indebito utilizzo di carte di pagamento ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen. ericettazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen.) e ha ritenuto altresì sussistenti le esigenzecautelari, in particolare il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessaspecie e il pericolo di fuga.I giudici, tuttavia, reputavano sproporzionata, in ragione della non elevata gravitàdei fatti e della piena ammissione di responsabilità da parte dell'indagato, la misura dellacustodia in carcere e, pur dando atto della disponibilità di un'abitazione idonea presso laconvivente, riteneva non necessari gli arresti domiciliari, sostituendo la custodia in carcerecon l'obbligo di dimora nel Comune di Livorno — con obbligo di permanenza notturnapresso l'abitazione dalle ore 20,00 alle ore 7,00 — e con l'obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria cinque volte alla settimana.2.1. Avverso tale decisione il pubblico ministero ricorrente espone un motivo che,sebbene formalmente rubricato come violazione dell'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. aisensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., si risolve, in effetti, in rilievi cheinvestono il merito della valutazione compiuta dal Tribunale, senza denunciare un vizioscrutinabile in sede di legittimità.Il ricorrente sostiene che le scuse rese dall'indagato non fossero sufficienti a fondareun giudizio di resipiscenza e che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare le condizioniindividuali e sociali dell'indagato, quale soggetto che vivrebbe sistematicamente di reaticontro il patrimonio.Tali argomenti, in realtà, piuttosto che sollevare censure scrutinabili in sede dilegittimità, sollecitano una diversa ponderazione degli stessi elementi — l'ammissione diresponsabilità, la personalità dell'indagato — già presi in considerazione dal Tribunale.Parimenti, il rilievo secondo cui i fatti sarebbero stati commessi in orario diurno e nelmedesimo Comune oggetto dell'obbligo di dimora, costituisce, a sua volta, meravalutazione di merito, non riconducibile al vizio di motivazione così come previsto dall’art.606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., che consente il ricorso per mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo delprovvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati neimotivi di gravame.2.2. Nessuna delle argomentazioni esposte dal pubblico ministero ricorrente risultariconducibile al paradigma di tali vizi, con la conseguente inammissibilità del ricorso.3. La qualità pubblica di parte ricorrente la esonera dalla condanna al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 15/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]