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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17650/2026

Testo disponibile della fonte

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difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procurain calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla piazzaAdriana n. 15, presso SCGT;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato che la rappresenta e difende;– controricorrente –Numero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia n. 4301/2022, depositata in data 7/11/2022,non notificata;udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del7/01/2026, dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la societàricorrente;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato.1.

BNP Paribas s.a., esercente l’attività bancaria, formulavaistanza di rimborso dell’Irap versata negli anni 2013, 2014, 2015 e2016, in relazione ai dividendi percepiti tramite la succursale italiana,imposta dovuta e calcolata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) deld.lgs. n. 446 del 1997, che dispone la rilevanza dei dividendi nelvalore della produzione netta in misura del 50 per cento.A fondamento della domanda deduceva:- che tale imposizione a fini Irap era illegittima in quanto latassazione di tali poste non può superare il 5 per cento, ciò che già siverifica a fini Ires;- che l’ulteriore tassazione a fini Irap eccedente il già tassato afini Ires 5 per cento, contravveniva al combinato disposto dei par. 1,lett. a e par. 3 dell’art. 4 della Direttiva 2011/96/UE cd. madre figlia,secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, resa nelle sentenze17 maggio 2017, X, C-68/15 e 17 maggio 2017, AFEP, C-365/16, cheavevano escluso la possibilità di assoggettamento a dividendi diqualsiasi ulteriore prelievo fiscale in misura eccedente il 5 per cento;- che tale imposizione era illegittima non solo per i dividendirientranti nella direttiva ma anche per tutti gli altri dividendi, sia diNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026origine interna che extra UE che anche al di fuori della Direttiva, inconsiderazione tra l’altro del recepimento nella normativa interna deimedesimi limiti e criteri di tassazione previsti dalla Direttiva nonché inapplicazione dei principi di libera circolazione dei capitali, uguaglianzasostanziale e capacità contributiva.2.

La società, ricevuti dinieghi espressi per ciascuna istanza dirimborso, li impugnava davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Milano.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava i ricorsi.3.

La società proponeva appello contro tale sentenza, gravameche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiarigettava con la sentenza oggetto di ricorso.In particolare, i giudici regionali espressamente richiamando ilprincipio della ragione più liquida, e la possibilità di decidere la causain base alla questione ritenuta di più agevole soluzione,evidenziavano che la direttiva non fosse applicabile analogicamentead altre fattispecie mentre non vi era prova che la contribuenteversasse in una fattispecie riconducibile a quella astratta.

Rigettavanoaltresì le proposte questioni di legittimità costituzionale, ritenendoledel tutto generiche.4.

Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione BNPParibas s.a. in base a due motivi, illustrati da successiva memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.A seguito di ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa allapubblica udienza del 7/01/2026, per la quale la società ha depositatomemoria.Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott.

AldoCeniccola, ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

La società ricorrente propone due motivi di ricorso.1.1.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc.civ., perché affetta da motivazione apparente o comunque, a tratti,perplessa.

Evidenzia la ricorrente che la CTR avrebbe fatto acriticoriferimento alla tesi difensiva dell’ufficio, fondata sulla impossibilità diapplicazione analogica della direttiva madre figlia, laddove ladomanda della società, come proposta in primo grado e fatta oggettodi appello, fondava su diversi passaggi logico interpretativi e cioè: a)il contrasto dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 446 del 1997,ove prevede l’assoggettamento a Irap del 50 per cento dei dividendi,con l’art. 4, par. 1 e 3, della Direttiva, ove si prevede il limitemassimo della loro imposizione nel 5 per cento, già consumato allaluce della incontestata imposizione all’Ires, contrasto già evidenziatoda CGUE nelle sentenze C-68/15 e C 365/16 in riferimento a imposte,di altri ordinamenti, diverse dall’imposta sui redditi; in forza di talidecisioni, ad avviso della ricorrente, nel regime della direttiva deveescludersi l’assoggettamento a qualsiasi imposta nella misurasuperiore al 5 per cento; b) la conseguente disparità di trattamentoper le ipotesi di percezione di dividendi interni o extra UE o al di fuoridella Direttiva, analogamente imponibili in forza dell’art. 6, chedeterminerebbe la necessità di interpretazione costituzionalmenteorientata o di proposizione di questione di legittimità costituzionale, inriferimento agli artt. 3 (per irragionevole discriminazione per il caso didividendi provenienti da società controllate residenti in Italia o inpaesi extra UE o comunque al di fuori del campo di applicazione delladirettiva) e 53 Cost. (in quanto la doppia imposizione economicasarebbe eliminata solo nel regime di applicazione della Direttiva), o diNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026interpretazione conforme ai principi di libertà di circolazione deicapitali o di stabilimento, previsti dal TFUE.Di tali questioni, non riconducibili affatto alla questionedell’applicazione analogica della direttiva, la CTR non ha fatto alcunareale menzione.1.2.

Con il secondo motivo, proposto ai dell’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce illegittimità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della Direttiva delConsiglio 2011/96/UE del 30/11/2011 (cd.

Direttiva madre figlia),degli artt. 89 t.u.i.r. e 6 d.lgs. n. 446 del 1997, degli artt. 2697 cod.civ. e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3 e 53 della Costituzionee degli artt. 49 e 63 del TFUE.La società deduce che la [OSCURATO:PERSONA] nasce con ildichiarato intento di eliminare la doppia imposizione giuridica edeconomica dei medesimi elementi di reddito in capo ai diversi soggettidi un gruppo di imprese, in particolare eliminando, o riducendo al solo5 per cento, l’imposizione del dividendo nei confronti della societàmadre (considerando 7 e art. 4, par. 1 e par. 3); da essa si ricava laregola che ove la doppia imposizione economica degli utili societarisia eliminata mediante il metodo dell’esenzione, al livello della societàmadre deve essere consentito solo l’assoggettamento a tassazione diuna quota minimale dei dividendi, sotto forma di mancata deduzioneforfetaria delle spese di gestione relative alla partecipazione, ma talequota non possa eccedere la misura del 5 per cento dei dividendidistribuiti; tale combinato disposto renderebbe illegittimo anche ilprelievo Irap, posto che la misura massima dell’imposizione è giàassorbita dal prelievo Ires e la stessa Corte di giustizia dell’Unioneeuropea, nelle citate decisioni nelle cause C-68/15 e C-365/16, hariconosciuto che la direttiva impedisce l’imposizione anche ad altrotitolo.Numero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026Da tali assunti la ricorrente ricava la conclusione che la normainterna che sottopone a Irap i dividendi, il citato art. 6, debba esseredisapplicato in quanto in contrasto con la Direttiva e ciò non solo nelcaso di dividendi distribuiti da società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] riferimento ai dividendi di fonte nazionale e/o extra UE ocomunque per quelli al di fuori del campo di applicazione delladirettiva, posto che diversamente si verificherebbe un’insanabileviolazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva di cuiagli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché degli ulteriori principiunionali di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento.In relazione all’art. 3 Cost., infatti, non vi sarebbero ragioni tali dagiustificare il fatto che due società, entrambe italiane, o anche lamedesima società, che percepiscano uguali dividendi debbanoassoggettarli ad un diverso trattamento fiscale a seconda dellaprovenienza degli stessi, se da società con sede nell’Unione o dasocietà con sede in Italia o extra UE o in assenza dei requisiti dellaDirettiva.In relazione all’art. 53 Cost., si verificherebbe una violazione deldivieto di doppia imposizione ad esso riconducibile, poiché i solipercettori di dividendi di fonte interna o extra UE e/o comunque al difuori del campo di applicazione della Direttiva subirebbero una doppiaimposizione dei medesimi elementi reddituali.Il contrasto con i principi unionali di libera circolazione dei capitalie libertà di stabilimento ex artt. 63 e 49 TFUE deriverebbe dallamaggiore gravosità del prelievo sui dividendi rispettivamenteprovenienti da società italiane o da società extra UE nonché per idividendi di fonte UE privi dei requisiti della Direttiva.La CTR avrebbe errato nel negare tali considerazioni altresì senzaconfrontarsi con il tema della discriminazione alla rovescia che siverificherebbe in caso di disapplicazione della norma interna inNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026contrasto con il diritto UE unicamente in riferimento ai dividendi UE,rilevata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del2022.La società, in memoria, chiede quindi di cassare la sentenzaimpugnata, decidendo nel merito, previo l’eventuale rinvio dellaquestione alla CGUE in va pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE e/ocomunque esperimento ex art. 23, comma 1, della l. n. 87 del 1953,della questione di legittimità costituzionale; in subordine cassare conrinvio per i necessari accertamenti in fatto.1.3.

La difesa erariale, oltre a resistere, ha chiesto pronunciarsi ladecadenza dal diritto al rimborso per l’anno di imposta 2013, essendola domanda al riguardo stata presentata tardivamente.2.

Il primo motivo di ricorso, che deduce una nullità dellasentenza per motivazione apparente, è fondato, nei termini cheseguono, con assorbimento del secondo.2.1.

La base imponibile dell’Irap è costituita dal valore dellaproduzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio dellaregione (art. 4 d.lgs. n. 446 del 1997).Per le banche e gli altri enti e le società finanziarie la baseimponibile è specificamente individuata nell’art. 6, comma 1, deld.lgs. n. 446 del 1997.

Fino al 31 dicembre 2007 per tali soggetti idividendi non concorrevano alla formazione dell’imponibile dell’IRAP eper la determinazione di tale tributo rilevavano le regole di computodella base imponibile dell’imposta sul reddito delle società (IRES),caratterizzate dal sistema delle variazioni in aumento e indiminuzione.L’art. 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ha rivisto, perNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026quanto qui rileva, le regole di determinazione dell’IRAP per i soggettitenuti ad applicare i principi IAS.Più precisamente, per effetto della citata novella, per i soggettipassivi di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 (cioèbanche, enti e società finanziarie), attraverso l’introduzione delcosiddetto principio di derivazione rafforzata, la base imponibiledell’IRAP è stata sganciata da quella dell’IRES e fatta derivare perintero dai dati delle voci del conto economico, appositamenteindividuate dal legislatore ai fini tributari.L’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997, recante la«Determinazione del valore della produzione netta delle banche e dialtri enti e società finanziarie», dispone, nella formulazione vigenteratione temporis, che «per gli intermediari finanziari, salvo quantoprevisto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dallasomma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto inconformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensidell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38: a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento deidividendi».Questa disposizione è integrata dal primo periodo del comma 6del medesimo art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo cui «[i]componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dalconto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti neiprovvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementiordinari alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del10 marzo 2006».Numero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026Alla luce di tali disposizioni i dividendi percepiti da intermediarifinanziari concorrono alla base imponibile Irap nella misura del 50 percento.2.2.

La tesi della società ricorrente è che tale imposizione siaillegittima e si articola su plurimi passaggi:a) il divieto derivante dalla Direttiva madre figlia di assoggettarei dividendi a tassazione in misura eccedente il 5% non valeesclusivamente per l’imposizione a fini l'Ires ma anche per quella afini Irap, concernendo cioè qualsiasi imposizione su tale reddito;b) il divieto derivante dalla direttiva ha una efficacia diretta comeconfermato dalla sentenza CGUE nella causa C-138/07;c) la tassazione Irap dei dividendi prevista dall'art. 6 d.lgs. n.446 del 1997 (i dividendi entrano nella base imponibile dell’Irap pergli enti creditizi nella misura del 50%) contrasta con la direttiva inquanto determina una imposizione dei dividendi superiore alla misuramassima consentita, pari al 5% e già tutta integralmente consumatacon l’imposizione a fini Ires;d) ciò posto, ove si tratti poi di dividendi interni, di fontenazionale, o extra UE o comunque al di fuori del campo diapplicazione della Direttiva, l’art. 6 sarebbe in contrasto con i principiunionali in tema di libertà di stabilimento e libertà di circolazione deicapitali e con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche in termini didiscriminazione alla rovescia.2.3.

Come è noto, questa Corte ritiene che la mancanza dellamotivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nelcaso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) ericonducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, si configura non solo quando la motivazionemanchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto deldecidere risultante dallo svolgimento del processo segueNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – maanche quando essa formalmente esista come parte del documento,ma si tratti di «motivazione apparente» o di motivazione affetta da«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o di«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez.

U. n.8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022).In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente»allorché la motivazione non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piùvarie, ipotetiche congetture.2.4.

Ciò premesso, la sentenza di appello resa dalla CGT2 appareeffettivamente del tutto priva di una reale e concreta motivazione suifatti di causa, sopra descritti.L’unica affermazione, espressamente resa in virtù del principiodella ragione più liquida, è che la Direttiva non è applicabile al di fuoridelle fattispecie da essa regolate e non è possibile una suaapplicazione analogica, ma tale affermazione, peraltro di nonchiarissimo significato, poiché non pare in alcun modo rilevante nellavicenda in esame una applicazione analogica della Direttiva, è deltutto astratta.

Inoltre, tale affermazione non spiega perché lafattispecie di fatto non sia riconducibile a quella astratta (come ancheevidenziato dal PM nelle sue conclusioni scritte) e soprattutto nonNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026appare correlata al complessivo oggetto della lite dove fin dall’inizioinvece la domanda era stata riferita a tutti i dividendi percepiti, il chepriva di significato reale anche il riferimento al criterio di decisionedella ragione più liquida.Ed infatti questa Corte ha evidenziato che tale tecnica di decisioneconsente di scegliere, anche tra varie questioni di merito, quella che ilgiudice ritenga «più liquida» (Cass. Sez.

U. n. 9936/2014; Cass. n.30745/2019; Cass. n. 363/2019; Cass. n. 12002/2014) ma acondizione che tra i vari profili di merito sussista eguale capacità «diassicurare la definizione del giudizio» (Cass. Sez.

U. n. 9936/2014), ecioè la decisione su un solo profilo si caratterizzi per un eguale«impatto operativo» (Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass.n. 12002/2014), in tal modo consentendo una più celere definizionedel giudizio e non di uno solo dei profili che da quest’ultimo possonoessere toccati (Cass. n. 693/2024).L’accoglimento del primo motivo, formulato in termini di nullitàdella sentenza, assorbe l’esame del secondo.2.5.

Appare opportuno comunque evidenziare fin da ora che laquestione della compatibilità unionale della disposizione dell’art. 6cit., che prevede l’imposizione Irap dei dividendi ove siano percepitida società madri [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] bancaria eversati da società figlie con sede nell’Unione europea, è stata oggettodella recente e sopravvenuta decisione CGUE, 1° agosto 2025, [OSCURATO:SOCIETA]., cause riunite da C-92/24 a C-94/24, che haaffermato che l'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabilealle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essereinterpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionalemediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema previstodal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo può assoggettare aNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendiche gli intermediari finanziari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalleloro società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], anche nel caso in cuitale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non èun'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua baseimponibile tali dividendi o una loro frazione.Le motivazioni poste alla base del ragionamento della CGUE sonoessenzialmente tre.In primo luogo, essa ha osservato che dalla formulazione letteraledell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 risultachiaramente che uno Stato membro che abbia scelto il sistemadell'esenzione deve astenersi dall'assoggettare a imposizione gli utiliche una società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sue società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e che il divietoconcerne qualsiasi imposta che includa nella sua base imponibile idividendi che una società madre percepisce dalle sue società figlieresidenti in altri Stati membri.In secondo luogo, sotto il profilo del contesto, la CGUE haosservato che l'articolo 2 della direttiva 2011/96 definisce l'ambito diapplicazione ratione personae di quest'ultima, mentre tale articolonon è invece pertinente al fine di determinare l'ambito di applicazioneratione materiae di detta direttiva.

Dunque, il fatto che l'IRAP nonfaccia parte delle imposte menzionate nell'allegato I, parte B, di taledirettiva, al quale rinvia l'articolo 2, lettera a), punto iii), dellamedesima direttiva, non significa affatto che tale imposta sia esclusadall'ambito di applicazione sostanziale di detta direttiva.Infine, sotto il profilo teleologico, la CGUE ha osservato che nellamisura in cui detta direttiva intende evitare la doppia imposizione ditali utili «in termini economici», occorre ritenere che il sistemaNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell'esenzione riguardi qualsiasi imposta che, nello Stato membro diresidenza della società madre, include nella propria base imponibileanche solo una parte di detti utili, quale che sia la natura dell'impostain questione.Come è noto l’interpretazione del diritto comunitario adottatadalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenzedalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verificadella validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriorefonte del diritto comunitario, in quanto ne indicano il significato ed ilimiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dellaComunità (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017).La decisione riguarda, esplicitamente, i soli dividendi corrispostida società figlie con sede in UE a società madri con sede in Italia, chericadano nell’ambito di applicazione della Direttiva.2.6.

Il legislatore peraltro è intervenuto con la legge di bilancio2026 (legge n. 199 del 2025) introducendo nell’art. 6 del d.lgs.446/1997 il nuovo comma 6-bis secondo cui i dividendi provenienti dasocietà o enti residenti o localizzati in altro Stato membro UE o in unoStato aderente all’Accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] «nonconcorrono a formare il margine di intermediazione […] in quantoesclusi dalla formazione del valore della produzione netta […] per il95 per cento del loro ammontare», al ricorrere delle condizioni delregime madre-figlia (rinviando infatti alle condizioni di cui all’art. 27-bis d.P.R. 600/1973 e all’art. 44, comma 2, lett. a, TUIR).In forza dell’art. 1, comma 47, le nuove regole si applicano dalperiodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Per i periodianteriori, è precisato che la quota IRAP riferita a dividendi intra-UEassoggettata in misura eccedente rispetto al nuovo regime «puòessere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 deld.P.R. 602/1973».

Il comma 48 infine, nel prevedere l’esercizio delNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026diritto entro il termine dell’art. 38, fa salve le istanze di rimborso giàpresentate.2.7.

In sintesi, la CGT2 si è fermata a una sola astratta e pocochiara affermazione, assunta in base al criterio della cd. ragione piùliquida.

E’ invece mancato del tutto un effettivo esame sia delle tesigiuridiche della ricorrente sia della natura e dell’origine dei dividendicui si riferisce la domanda, accertamento in fatto che peraltro sirende necessario alla luce della immediata valenza precettiva delladecisione della Corte di giustizia, in relazione ai dividendi di fonte UE,e del mutato quadro normativo, nonché appare correlato allavalutazione delle tesi difensive, in relazione agli ulteriori dividendi.3.

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimentodel secondo.

Vanno quindi considerate in questa sede assorbite nellapronuncia di nullità le richieste di rinvio pregiudiziale e di sollevarequestione di legittimità costituzionale nonché la questionedell’eccepita decadenza dal diritto al rimborso per l’anno di imposta2013.La sentenza va cassata, con rinvio alla CGT2 della Lombardia, indiversa composizione, per nuovo esame della fattispecie, nonché perla regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 7 gennaio 2026.Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procurain calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla piazzaAdriana n. 15, presso SCGT;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato che la rappresenta e difende;– controricorrente –Numero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia n. 4301/2022, depositata in data 7/11/2022,non notificata;udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del7/01/2026, dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la societàricorrente;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato.1. BNP Paribas s.a., esercente l’attività bancaria, formulavaistanza di rimborso dell’Irap versata negli anni 2013, 2014, 2015 e2016, in relazione ai dividendi percepiti tramite la succursale italiana,imposta dovuta e calcolata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) deld.lgs. n. 446 del 1997, che dispone la rilevanza dei dividendi nelvalore della produzione netta in misura del 50 per cento.A fondamento della domanda deduceva:- che tale imposizione a fini Irap era illegittima in quanto latassazione di tali poste non può superare il 5 per cento, ciò che già siverifica a fini Ires;- che l’ulteriore tassazione a fini Irap eccedente il già tassato afini Ires 5 per cento, contravveniva al combinato disposto dei par. 1,lett. a e par. 3 dell’art. 4 della Direttiva 2011/96/UE cd. madre figlia,secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, resa nelle sentenze17 maggio 2017, X, C-68/15 e 17 maggio 2017, AFEP, C-365/16, cheavevano escluso la possibilità di assoggettamento a dividendi diqualsiasi ulteriore prelievo fiscale in misura eccedente il 5 per cento;- che tale imposizione era illegittima non solo per i dividendirientranti nella direttiva ma anche per tutti gli altri dividendi, sia diNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026origine interna che extra UE che anche al di fuori della Direttiva, inconsiderazione tra l’altro del recepimento nella normativa interna deimedesimi limiti e criteri di tassazione previsti dalla Direttiva nonché inapplicazione dei principi di libera circolazione dei capitali, uguaglianzasostanziale e capacità contributiva.2. La società, ricevuti dinieghi espressi per ciascuna istanza dirimborso, li impugnava davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Milano.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava i ricorsi.3. La società proponeva appello contro tale sentenza, gravameche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiarigettava con la sentenza oggetto di ricorso.In particolare, i giudici regionali espressamente richiamando ilprincipio della ragione più liquida, e la possibilità di decidere la causain base alla questione ritenuta di più agevole soluzione,evidenziavano che la direttiva non fosse applicabile analogicamentead altre fattispecie mentre non vi era prova che la contribuenteversasse in una fattispecie riconducibile a quella astratta. Rigettavanoaltresì le proposte questioni di legittimità costituzionale, ritenendoledel tutto generiche.4. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione BNPParibas s.a. in base a due motivi, illustrati da successiva memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.A seguito di ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa allapubblica udienza del 7/01/2026, per la quale la società ha depositatomemoria.Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. AldoCeniccola, ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/20261. La società ricorrente propone due motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc.civ., perché affetta da motivazione apparente o comunque, a tratti,perplessa. Evidenzia la ricorrente che la CTR avrebbe fatto acriticoriferimento alla tesi difensiva dell’ufficio, fondata sulla impossibilità diapplicazione analogica della direttiva madre figlia, laddove ladomanda della società, come proposta in primo grado e fatta oggettodi appello, fondava su diversi passaggi logico interpretativi e cioè: a)il contrasto dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 446 del 1997,ove prevede l’assoggettamento a Irap del 50 per cento dei dividendi,con l’art. 4, par. 1 e 3, della Direttiva, ove si prevede il limitemassimo della loro imposizione nel 5 per cento, già consumato allaluce della incontestata imposizione all’Ires, contrasto già evidenziatoda CGUE nelle sentenze C-68/15 e C 365/16 in riferimento a imposte,di altri ordinamenti, diverse dall’imposta sui redditi; in forza di talidecisioni, ad avviso della ricorrente, nel regime della direttiva deveescludersi l’assoggettamento a qualsiasi imposta nella misurasuperiore al 5 per cento; b) la conseguente disparità di trattamentoper le ipotesi di percezione di dividendi interni o extra UE o al di fuoridella Direttiva, analogamente imponibili in forza dell’art. 6, chedeterminerebbe la necessità di interpretazione costituzionalmenteorientata o di proposizione di questione di legittimità costituzionale, inriferimento agli artt. 3 (per irragionevole discriminazione per il caso didividendi provenienti da società controllate residenti in Italia o inpaesi extra UE o comunque al di fuori del campo di applicazione delladirettiva) e 53 Cost. (in quanto la doppia imposizione economicasarebbe eliminata solo nel regime di applicazione della Direttiva), o diNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026interpretazione conforme ai principi di libertà di circolazione deicapitali o di stabilimento, previsti dal TFUE.Di tali questioni, non riconducibili affatto alla questionedell’applicazione analogica della direttiva, la CTR non ha fatto alcunareale menzione.1.2. Con il secondo motivo, proposto ai dell’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce illegittimità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della Direttiva delConsiglio 2011/96/UE del 30/11/2011 (cd. Direttiva madre figlia),degli artt. 89 t.u.i.r. e 6 d.lgs. n. 446 del 1997, degli artt. 2697 cod.civ. e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3 e 53 della Costituzionee degli artt. 49 e 63 del TFUE.La società deduce che la [OSCURATO:PERSONA] nasce con ildichiarato intento di eliminare la doppia imposizione giuridica edeconomica dei medesimi elementi di reddito in capo ai diversi soggettidi un gruppo di imprese, in particolare eliminando, o riducendo al solo5 per cento, l’imposizione del dividendo nei confronti della societàmadre (considerando 7 e art. 4, par. 1 e par. 3); da essa si ricava laregola che ove la doppia imposizione economica degli utili societarisia eliminata mediante il metodo dell’esenzione, al livello della societàmadre deve essere consentito solo l’assoggettamento a tassazione diuna quota minimale dei dividendi, sotto forma di mancata deduzioneforfetaria delle spese di gestione relative alla partecipazione, ma talequota non possa eccedere la misura del 5 per cento dei dividendidistribuiti; tale combinato disposto renderebbe illegittimo anche ilprelievo Irap, posto che la misura massima dell’imposizione è giàassorbita dal prelievo Ires e la stessa Corte di giustizia dell’Unioneeuropea, nelle citate decisioni nelle cause C-68/15 e C-365/16, hariconosciuto che la direttiva impedisce l’imposizione anche ad altrotitolo.Numero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026Da tali assunti la ricorrente ricava la conclusione che la normainterna che sottopone a Irap i dividendi, il citato art. 6, debba esseredisapplicato in quanto in contrasto con la Direttiva e ciò non solo nelcaso di dividendi distribuiti da società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] riferimento ai dividendi di fonte nazionale e/o extra UE ocomunque per quelli al di fuori del campo di applicazione delladirettiva, posto che diversamente si verificherebbe un’insanabileviolazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva di cuiagli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché degli ulteriori principiunionali di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento.In relazione all’art. 3 Cost., infatti, non vi sarebbero ragioni tali dagiustificare il fatto che due società, entrambe italiane, o anche lamedesima società, che percepiscano uguali dividendi debbanoassoggettarli ad un diverso trattamento fiscale a seconda dellaprovenienza degli stessi, se da società con sede nell’Unione o dasocietà con sede in Italia o extra UE o in assenza dei requisiti dellaDirettiva.In relazione all’art. 53 Cost., si verificherebbe una violazione deldivieto di doppia imposizione ad esso riconducibile, poiché i solipercettori di dividendi di fonte interna o extra UE e/o comunque al difuori del campo di applicazione della Direttiva subirebbero una doppiaimposizione dei medesimi elementi reddituali.Il contrasto con i principi unionali di libera circolazione dei capitalie libertà di stabilimento ex artt. 63 e 49 TFUE deriverebbe dallamaggiore gravosità del prelievo sui dividendi rispettivamenteprovenienti da società italiane o da società extra UE nonché per idividendi di fonte UE privi dei requisiti della Direttiva.La CTR avrebbe errato nel negare tali considerazioni altresì senzaconfrontarsi con il tema della discriminazione alla rovescia che siverificherebbe in caso di disapplicazione della norma interna inNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026contrasto con il diritto UE unicamente in riferimento ai dividendi UE,rilevata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del2022.La società, in memoria, chiede quindi di cassare la sentenzaimpugnata, decidendo nel merito, previo l’eventuale rinvio dellaquestione alla CGUE in va pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE e/ocomunque esperimento ex art. 23, comma 1, della l. n. 87 del 1953,della questione di legittimità costituzionale; in subordine cassare conrinvio per i necessari accertamenti in fatto.1.3. La difesa erariale, oltre a resistere, ha chiesto pronunciarsi ladecadenza dal diritto al rimborso per l’anno di imposta 2013, essendola domanda al riguardo stata presentata tardivamente.2. Il primo motivo di ricorso, che deduce una nullità dellasentenza per motivazione apparente, è fondato, nei termini cheseguono, con assorbimento del secondo.2.1. La base imponibile dell’Irap è costituita dal valore dellaproduzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio dellaregione (art. 4 d.lgs. n. 446 del 1997).Per le banche e gli altri enti e le società finanziarie la baseimponibile è specificamente individuata nell’art. 6, comma 1, deld.lgs. n. 446 del 1997. Fino al 31 dicembre 2007 per tali soggetti idividendi non concorrevano alla formazione dell’imponibile dell’IRAP eper la determinazione di tale tributo rilevavano le regole di computodella base imponibile dell’imposta sul reddito delle società (IRES),caratterizzate dal sistema delle variazioni in aumento e indiminuzione.L’art. 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ha rivisto, perNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026quanto qui rileva, le regole di determinazione dell’IRAP per i soggettitenuti ad applicare i principi IAS.Più precisamente, per effetto della citata novella, per i soggettipassivi di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 (cioèbanche, enti e società finanziarie), attraverso l’introduzione delcosiddetto principio di derivazione rafforzata, la base imponibiledell’IRAP è stata sganciata da quella dell’IRES e fatta derivare perintero dai dati delle voci del conto economico, appositamenteindividuate dal legislatore ai fini tributari.L’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997, recante la«Determinazione del valore della produzione netta delle banche e dialtri enti e società finanziarie», dispone, nella formulazione vigenteratione temporis, che «per gli intermediari finanziari, salvo quantoprevisto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dallasomma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto inconformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensidell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38: a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento deidividendi».Questa disposizione è integrata dal primo periodo del comma 6del medesimo art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo cui «[i]componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dalconto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti neiprovvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementiordinari alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del10 marzo 2006».Numero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026Alla luce di tali disposizioni i dividendi percepiti da intermediarifinanziari concorrono alla base imponibile Irap nella misura del 50 percento.2.2. La tesi della società ricorrente è che tale imposizione siaillegittima e si articola su plurimi passaggi:a) il divieto derivante dalla Direttiva madre figlia di assoggettarei dividendi a tassazione in misura eccedente il 5% non valeesclusivamente per l’imposizione a fini l'Ires ma anche per quella afini Irap, concernendo cioè qualsiasi imposizione su tale reddito;b) il divieto derivante dalla direttiva ha una efficacia diretta comeconfermato dalla sentenza CGUE nella causa C-138/07;c) la tassazione Irap dei dividendi prevista dall'art. 6 d.lgs. n.446 del 1997 (i dividendi entrano nella base imponibile dell’Irap pergli enti creditizi nella misura del 50%) contrasta con la direttiva inquanto determina una imposizione dei dividendi superiore alla misuramassima consentita, pari al 5% e già tutta integralmente consumatacon l’imposizione a fini Ires;d) ciò posto, ove si tratti poi di dividendi interni, di fontenazionale, o extra UE o comunque al di fuori del campo diapplicazione della Direttiva, l’art. 6 sarebbe in contrasto con i principiunionali in tema di libertà di stabilimento e libertà di circolazione deicapitali e con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche in termini didiscriminazione alla rovescia.2.3. Come è noto, questa Corte ritiene che la mancanza dellamotivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nelcaso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) ericonducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, si configura non solo quando la motivazionemanchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto deldecidere risultante dallo svolgimento del processo segueNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – maanche quando essa formalmente esista come parte del documento,ma si tratti di «motivazione apparente» o di motivazione affetta da«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o di«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n.8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022).In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente»allorché la motivazione non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piùvarie, ipotetiche congetture.2.4. Ciò premesso, la sentenza di appello resa dalla CGT2 appareeffettivamente del tutto priva di una reale e concreta motivazione suifatti di causa, sopra descritti.L’unica affermazione, espressamente resa in virtù del principiodella ragione più liquida, è che la Direttiva non è applicabile al di fuoridelle fattispecie da essa regolate e non è possibile una suaapplicazione analogica, ma tale affermazione, peraltro di nonchiarissimo significato, poiché non pare in alcun modo rilevante nellavicenda in esame una applicazione analogica della Direttiva, è deltutto astratta. Inoltre, tale affermazione non spiega perché lafattispecie di fatto non sia riconducibile a quella astratta (come ancheevidenziato dal PM nelle sue conclusioni scritte) e soprattutto nonNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026appare correlata al complessivo oggetto della lite dove fin dall’inizioinvece la domanda era stata riferita a tutti i dividendi percepiti, il chepriva di significato reale anche il riferimento al criterio di decisionedella ragione più liquida.Ed infatti questa Corte ha evidenziato che tale tecnica di decisioneconsente di scegliere, anche tra varie questioni di merito, quella che ilgiudice ritenga «più liquida» (Cass. Sez. U. n. 9936/2014; Cass. n.30745/2019; Cass. n. 363/2019; Cass. n. 12002/2014) ma acondizione che tra i vari profili di merito sussista eguale capacità «diassicurare la definizione del giudizio» (Cass. Sez. U. n. 9936/2014), ecioè la decisione su un solo profilo si caratterizzi per un eguale«impatto operativo» (Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass.n. 12002/2014), in tal modo consentendo una più celere definizionedel giudizio e non di uno solo dei profili che da quest’ultimo possonoessere toccati (Cass. n. 693/2024).L’accoglimento del primo motivo, formulato in termini di nullitàdella sentenza, assorbe l’esame del secondo.2.5. Appare opportuno comunque evidenziare fin da ora che laquestione della compatibilità unionale della disposizione dell’art. 6cit., che prevede l’imposizione Irap dei dividendi ove siano percepitida società madri [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] bancaria eversati da società figlie con sede nell’Unione europea, è stata oggettodella recente e sopravvenuta decisione CGUE, 1° agosto 2025, [OSCURATO:SOCIETA]., cause riunite da C-92/24 a C-94/24, che haaffermato che l'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabilealle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essereinterpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionalemediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema previstodal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo può assoggettare aNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendiche gli intermediari finanziari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalleloro società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], anche nel caso in cuitale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non èun'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua baseimponibile tali dividendi o una loro frazione.Le motivazioni poste alla base del ragionamento della CGUE sonoessenzialmente tre.In primo luogo, essa ha osservato che dalla formulazione letteraledell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 risultachiaramente che uno Stato membro che abbia scelto il sistemadell'esenzione deve astenersi dall'assoggettare a imposizione gli utiliche una società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sue società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e che il divietoconcerne qualsiasi imposta che includa nella sua base imponibile idividendi che una società madre percepisce dalle sue società figlieresidenti in altri Stati membri.In secondo luogo, sotto il profilo del contesto, la CGUE haosservato che l'articolo 2 della direttiva 2011/96 definisce l'ambito diapplicazione ratione personae di quest'ultima, mentre tale articolonon è invece pertinente al fine di determinare l'ambito di applicazioneratione materiae di detta direttiva. Dunque, il fatto che l'IRAP nonfaccia parte delle imposte menzionate nell'allegato I, parte B, di taledirettiva, al quale rinvia l'articolo 2, lettera a), punto iii), dellamedesima direttiva, non significa affatto che tale imposta sia esclusadall'ambito di applicazione sostanziale di detta direttiva.Infine, sotto il profilo teleologico, la CGUE ha osservato che nellamisura in cui detta direttiva intende evitare la doppia imposizione ditali utili «in termini economici», occorre ritenere che il sistemaNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell'esenzione riguardi qualsiasi imposta che, nello Stato membro diresidenza della società madre, include nella propria base imponibileanche solo una parte di detti utili, quale che sia la natura dell'impostain questione.Come è noto l’interpretazione del diritto comunitario adottatadalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenzedalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verificadella validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriorefonte del diritto comunitario, in quanto ne indicano il significato ed ilimiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dellaComunità (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017).La decisione riguarda, esplicitamente, i soli dividendi corrispostida società figlie con sede in UE a società madri con sede in Italia, chericadano nell’ambito di applicazione della Direttiva.2.6. Il legislatore peraltro è intervenuto con la legge di bilancio2026 (legge n. 199 del 2025) introducendo nell’art. 6 del d.lgs.446/1997 il nuovo comma 6-bis secondo cui i dividendi provenienti dasocietà o enti residenti o localizzati in altro Stato membro UE o in unoStato aderente all’Accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] «nonconcorrono a formare il margine di intermediazione […] in quantoesclusi dalla formazione del valore della produzione netta […] per il95 per cento del loro ammontare», al ricorrere delle condizioni delregime madre-figlia (rinviando infatti alle condizioni di cui all’art. 27-bis d.P.R. 600/1973 e all’art. 44, comma 2, lett. a, TUIR).In forza dell’art. 1, comma 47, le nuove regole si applicano dalperiodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per i periodianteriori, è precisato che la quota IRAP riferita a dividendi intra-UEassoggettata in misura eccedente rispetto al nuovo regime «puòessere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 deld.P.R. 602/1973». Il comma 48 infine, nel prevedere l’esercizio delNumero registro generale 10910/2023Numero sezionale 8/2026Numero di raccolta generale 17650/2026Data pubblicazione 03/06/2026diritto entro il termine dell’art. 38, fa salve le istanze di rimborso giàpresentate.2.7. In sintesi, la CGT2 si è fermata a una sola astratta e pocochiara affermazione, assunta in base al criterio della cd. ragione piùliquida. E’ invece mancato del tutto un effettivo esame sia delle tesigiuridiche della ricorrente sia della natura e dell’origine dei dividendicui si riferisce la domanda, accertamento in fatto che peraltro sirende necessario alla luce della immediata valenza precettiva delladecisione della Corte di giustizia, in relazione ai dividendi di fonte UE,e del mutato quadro normativo, nonché appare correlato allavalutazione delle tesi difensive, in relazione agli ulteriori dividendi.3. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimentodel secondo. Vanno quindi considerate in questa sede assorbite nellapronuncia di nullità le richieste di rinvio pregiudiziale e di sollevarequestione di legittimità costituzionale nonché la questionedell’eccepita decadenza dal diritto al rimborso per l’anno di imposta2013.La sentenza va cassata, con rinvio alla CGT2 della Lombardia, indiversa composizione, per nuovo esame della fattispecie, nonché perla regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 7 gennaio 2026.Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17650/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris