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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 14398/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IA il 03/08/1963avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RAFFAELEGARGIULO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori:Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA];Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l’accoglimentodei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità, per carenza di legittimazione, delricorso sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato depositato in data 24 ottobre 2025,successivamente alla dichiarazione con la quale l’imputato, l’8 ottobre 2025, aveva nominatoquale proprio difensore di fiducia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che ha presentato autonomoricorso, depositato il 22 ottobre 2025), revocando ogni altra precedente nomina.Per tale ragione, si farà riferimento, nel prosieguo della sentenza e quanto allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], al contenuto del solo ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vannetiello.2.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, per quel che qui rileva, haconfermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 19 luglio 2023, cheaveva condannato entrambi i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno neiconfronti della parte civile in relazione al reati di partecipazione al clan camorristicoMatrone/[OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Scafati e comuni limitrofi descritto al capo 1della imputazione, nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al reato di tentataestorsione aggravata di cui al capo 30 ed il solo [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al reatodi false informazioni al Pubblico ministero (art. 371-bis cod.pen.), cosi definitogiuridicamente il fatto di cui al capo 51, originariamente contestato come favoreggiamentopersonale.3.

Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e condistinti atti.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione distampo camorristico di cui al capo 1 della imputazione.La Corte di appello, in assenza di chiamate in correità effettuate da collaboratori digiustizia in danno del ricorrente, ha basato la condanna soltanto su alcuni colloquiintercettati intercorsi tra l’imputato ed il capo clan [OSCURATO:PERSONA], il cui contenutosarebbe stato travisato.Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che l’imputato era soggettoestorto dal clan Cesarano.La condotta centrale ed unica contestata all’imputato – quella di avere monopolizzato ilmercato della installazione di slot-machines nel territorio del Comune di Scafati, utilizzandoa favore della sua impresa la forza di intimidazione del clan facente capo a BuonocoreGiuseppe – non sarebbe stata portata a compimento, essendo emerso che la ditta delricorrente (e del suo genitore coimputato [OSCURATO:PERSONA]) non era riuscita a collocarenessuna macchinetta grazie all’apporto del sodalizio di camorra.Di tale emergenza la stessa Corte di appello ha dato atto, tuttavia non ricavando daessa, sotto il profilo giuridico, le dovute conseguenze in termini di concretezza ed effettivitàdel contributo offerto all’associazione criminale nell’unico settore di interesse nel quale ilricorrente si sarebbe mosso.Il mancato raggiungimento della finalità della condotta priverebbe di significatoaccusatorio ogni altro elemento di prova.4.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per non avere la Corte qualificato le condotte associative del ricorrente comeaggravato ex art. 416-bis.1. cod.pen.In proposito, il ricorso trasfonde il contenuto dei motivi aggiunti all’atto di appello, inallora depositati, censurando la motivazione della sentenza impugnata per contraddittorietàe genericità, non essendosi la Corte confrontata con quanto sostenuto nei motivi nuovi aproposito della mancata realizzazione degli obbiettivi dell’azione illecita (raggiungere unasituazione di monopolio nel mercato delle slot-machine in Scafati) e della mancanza diintenzioni del [OSCURATO:PERSONA] di imporre la ditta del ricorrente agli altri esercenti.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di tentata estorsione di cui alcapo 30.La Corte non avrebbe esaminato nella sua interezza il contenuto dell’interrogatorio resodal ricorrente il 17 marzo 2022, non valorizzando la parte di esso nella quale egli avevanegato di essere andato dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] su incarico del reggente del clan BuonocoreGiuseppe per richiedere il pagamento di una tangente per i carcerati, spiegando di avereriferito il falso al [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate.Non sarebbero state valorizzate neanche le dichiarazioni della persona offesa e laCorte di appello non si sarebbe adeguatamente confrontata con quanto rilevato nei motivi diappello, sul punto riprodotti in ricorso.4.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper non avere la Corte escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quartocomma, cod.pen., non essendosi tenuto conto della mancata consapevolezza da parte delricorrente del carattere armato del sodalizio.Si dà atto che nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati motivi nuovi, con iquali si insiste sulla mancata dimostrazione di una condotta di partecipazione al reatoassociativo, sulla diversa qualificazione giuridica del fatto - avendo la Corte travisato ilsignificato delle intercettazioni valorizzate in sentenza per dimostrare l’esistenza di unaccordo paritetico tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], anziché di un rapporto divessazione cui l’imputato era sottoposto - e sulla mancanza di prova della sussistenza delreato di tentata estorsione di cui al capo

30.5. [OSCURATO:PERSONA].5.1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di partecipazione al clan camorristico di cuial capo 1.La Corte di appello non avrebbe adeguatamente superato la questione che era stataposta dal ricorrente in ordine al fatto che la prova della sua partecipazione al sodalizio –durata poco più di tre mesi e limitata al settore dell’imposizione sul territorio di Scafati di slotmachine – era stata ricavata dalla sola circostanza che in quell’arco temporale aveva agito ilsolo reggente del clan [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale soggetto dotato di potentecaratura criminale e non attraverso la forza di intimidazione della organizzazionecamorristica.Nell’atto di appello era stata posta in discussione la stessa esistenza del clan, chesarebbe stato composto, nel settore illecito delle slot machine e nell’arco temporale diriferimento (da gennaio a maggio del 2018), dai soli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio e daBuonocore [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia la prova che quest’ultimo avesse ricevuto l’ereditàcriminale del suocero detenuto [OSCURATO:PERSONA], storico capo della cosca e fosse statointegrato, anche a motivo dei numerosi arresti, il numero minimo di partecipanti, nessuno deiquali era coinvolto nel descritto settore illecito ed era conosciuto dai [OSCURATO:PERSONA].La ricostruzione operata sul punto dai giudici di merito sarebbe frutto di un travisamentodi alcune prove, che il ricorso indica ai fgg. 8 e 9, sicché se il [OSCURATO:PERSONA] aveva operato, ciòera avvenuto senza il supporto di un gruppo autonomo organizzato, con la conseguenzache, al più, si sarebbe potuta configurare una associazione semplice costituita tra ilBuonocore ed i ricorrenti, aggravata dal metodo mafioso, ovvero un’ipotesi di tentativo diillecita concorrenza con minaccia ex art. 513-bis cod.pen., anch’esso aggravato dal metodomafioso.Si sarebbe, in sostanza, erroneamente sovrapposta in sentenza la capacitàintimidatrice del singolo individuo con il requisito necessario dell’uso della forza diintimidazione derivante dal vincolo associativo previsto dall’art. 416-bis cod.pen., che nonsarebbe stato provato con riguardo al settore illecito di riferimento nel quale è stato collocatoil ricorrente, per pochi mesi e senza che venisse raggiunto alcun concreto obbiettivo.Non sarebbe sufficiente, in ordine a tale tema decisivo, il richiamo operato dalla Cortedi appello alla sentenza irrevocabile emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altriquattro imputati per il reato di associazione di stampo mafioso – acquisita ai sensi dell’art.238-bis cod. proc. pen., ma il cui contenuto sarebbe rimasto senza riscontro - dal momentoche avrebbe dovuto essere dimostrata l’operatività del clan nello specifico ed unico settoreillecito delle slot machine e non quella del solo [OSCURATO:PERSONA].D’altra parte, le uniche condotte illecite che la sentenza impugnata ha ritenutosignificative per la prova del reato associativo mafioso contestato, indicate a fg. 16 delricorso e riferite ad epoca precedente al patto illecito tra gli interessati, dimostrerebbero cheaveva operato illecitamente e con metodo mafioso il solo [OSCURATO:PERSONA], al quale ilclan Cesarano, che in precedenza estorceva il pizzo ai [OSCURATO:PERSONA], aveva consentito diinstallare alcune slot machine per mezzo della ditta del ricorrente, solo in alcuni sparutiesercizi commerciali non controllati di Scafati, senza che i [OSCURATO:PERSONA] avessero dato prova divoler stipulare con il [OSCURATO:PERSONA] un patto mafioso che andasse al di là della installazionedellemacchinette, anche con metodi illeciti, nei residuali termini che si sono indicati e senza che ilproposito, peraltro, fosse andato in porto nei soli tre casi evidenziatisi.Sicché, la condotta dell’imputato sarebbe stata finalizzata solo ad espandere la suarispetto a quello che poteva possedere [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe carente tanto con riguardo alla provadell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. – non essendo stata neancheprovata la natura stabile del contributo offerto dal ricorrente, la cui posizione è statasovrapposta a quella del figlio [OSCURATO:PERSONA] attraverso un mero richiamo per relationem agli isolatiepisodi che coinvolgevano esclusivamente quest’ultimo – che con riguardo alla sussistenzadel dolo di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.5.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per avere la Corte ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. incapo al ricorrente, travisando il contenuto delle intercettazioni (che vengono richiamate persintesi ai fgg. 21 e 22 del ricorso) e non tenendo conto della decisiva circostanza chel’imputato ed il figlio erano soggetti estorti in precedenza dal clan Cesarano e che nonavevano stipulato con [OSCURATO:PERSONA] alcun accordo alla pari, rimanendo vessati daquest’ultimo, al quale pagavano il pizzo, come sarebbe dimostrato dalla testimonianza dellapersona offesa del reato di estorsione contestato a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) eda una intercettazione non valorizzata (fg. 22 del ricorso); elementi dimostrativi del rapportodi subordinazione estorsiva che legava il ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbe spintoquest’ultimo a curare gli interessi della ditta dell’imputato dalla quale riceveva denaro.D’altra parte, neanche i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui apporto erastato ritenuto decisivo per la prova dell’esistenza del clan camorristico, avevano coinvolto ilricorrente tratteggiandolo come partner commerciale del [OSCURATO:PERSONA], descrivendolo, alcontrario, come vittima di estorsioni da parte del clan Cesarano.Di tali risultanze, la Corte non avrebbe dato conto, così come della mancanza diincrementi commerciali della ditta del ricorrente che potessero documentare il cambio dirotta dovuto al patto con [OSCURATO:PERSONA], ovvero della rilevanza delle pronunce assolutorieintervenute nel primo grado di giudizio con riguardo a specifiche condotte in originecontestate al ricorrente.5.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quartocomma, cod.pen.La Corte non avrebbe operato il necessario distinguo tra la disponibilità di armi in capoal singolo esponente del clan rispetto a quella ascrivibile all’intero sodalizio, la quale nonsarebbe stata nota al ricorrente proprio in forza della sua specifica e limitata influenza nelsettore delle slot machine, nel quale la disponibilità di armi del gruppo e non del soloBuonocore [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe manifestata.5.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce omessa motivazione in ordine allarichiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalentisull’aggravante dell’essere l’associazione armata.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la richiesta difensiva contenuta nell’atto diappello fosse relativa esclusivamente al reato di false dichiarazioni al Pubblico ministero dicui al capo 51, siccome riqualificato, sicché la motivazione sarebbe del tutto mancante sulpunto devoluto, non potendo valere quanto dalla Corte specificato in relazione alla differenteposizione di [OSCURATO:PERSONA].5.5.

Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di false dichiarazioni al Pubblicoministero di cui al capo 51, come diversamente qualificato in primo grado.La Corte, oltre ad avere attinto a prove non coeve ma successive rispetto alledichiarazioni false, non avrebbe adeguatamente valutato il contesto nel quale talidichiarazioni erano state rese dal ricorrente, integrativo della scriminante dello stato dinecessità, dal momento che esse dichiarazioni si erano avute nel periodo di tempo in cuil’imputato era soggetto estorto dal clan Cesarano ed al fine di preservare la propriaincolumità.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati.1.

Va preliminarmente sottolineato che i ricorrenti sono stati condannati nei due gradi dimerito con conforme giudizio, sicché le motivazioni delle sentenze di primo e secondo gradosi fondono, costituendo un unico corpo e riducendo all’esistenza di vizi di macroscopicaevidenza le censure proponibili in questa sede per quanto inerenti al travisamento dellaprova.Peraltro, si tratta, nel caso in esame e per la gran parte, di prove scaturite daintercettazioni di numerosi dialoghi, la cui interpretazione è rimessa al giudice di merito e sisottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e dellemassime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439).2.

Molte tematiche del processo e dei ricorsi sono comuni e possono essere trattateunitariamente qui di seguito, fornendosi, ove occorre, le precisazioni necessarie in relazionealle specifiche posizioni dei due ricorrenti.3.

Esistenza dell’associazione criminosa di cui al capo 1 della imputazione.3.1.

E’ preliminare ad ogni altra valutazione inerente alla posizione di entrambi iricorrenti, l’esame della questione posta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] – ma che possiedepotenziale effetto estensivo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - in ordine alla esistenza eoperatività, nel periodo di riferimento della contestazione di cui al capo 1 (decorrente dal 27novembre 2016), dell’associazione criminale di stampo camorristico facente capo aBuonocore [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA] che era lo storico esponente apicaledell’omonimo sodalizio camorristico egemone sul territorio di Scafati, detenuto da lungotempo.Secondo la ricostruzione operata dalle sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA], giàcondannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per avere fatto parte del clancamorristico capeggiato dal di lui suocero, dopo un lungo periodo di carcerazione, era statorimesso in libertà il 27 novembre 2016 ed aveva riorganizzato e diretto, nello stesso territoriodi Scafati, un gruppo criminale organizzato che di quello del [OSCURATO:PERSONA], dal quale il Buonocoreera stato investito e con il quale manteneva i contatti, costituiva una prosecuzione.L’operatività di tale gruppo si era avuta fino al 5 maggio 2018, allorquando il Buonocoreera stato nuovamente arrestato.3.2.

L’esistenza di tale compagine criminale di stampo camorristico è stata tratta, inprimo luogo, secondo quanto si ricava dalla decisione impugnata, dalla sentenza irrevocabileacquisita agli atti ed utilizzata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 238-bis cod. proc. pen.Tale statuizione - emessa dalla Corte di appello di Salerno il 22 dicembre 2023 edivenuta definitiva in esito alla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 5, del 31/10/2024,dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287496 - ha affermato l’esistenza del clancamorristico [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla posizione di cinque associati: lo stesso BuonocoreGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PanarielloPasquale.La sentenza di primo grado, resa in questo procedimento, aveva segnalato che anche ilcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che, dopo l’arresto di Matrone39 della sentenza del Tribunale), mentre il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito cheBuonocore [OSCURATO:PERSONA] si presentava ai terzi come “reggente” del clan [OSCURATO:PERSONA], del qualeaveva fatto parte in passato (fg. 52 della sentenza del Tribunale).3.3.

In secondo luogo, l’esistenza del clan camorristico capeggiato dal BuonocoreGiuseppe, nel periodo di interesse processuale, era stata tratta dai giudici di meritosinteticamente a fg. 19, facendo rinvio alla sentenza del Tribunale ove tali episodi, letti inchiave dimostrativa della sussistenza del sodalizio (da fg. 340) e dopo la trattazioneparticolareggiata di ciascuno di essi, sono stati molto più diffusamente esaminati.In particolare, si è evidenziato:- che la riorganizzazione del clan [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di BuonocoreGiuseppe, aveva creato dei dissidi con altri clan locali che si erano affermati aScafati (in particolare il clan Cesarano), tanto che [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto didue attentati e responsabile di averne fatto a sua volta uno, mentre il [OSCURATO:PERSONA], dalcarcere, aveva lanciato minacce ai rivali, a conferma dell’investitura del genero edella prosecuzione del sodalizio per suo mezzo;- che la faida tra clan camorristici era stata superata attraverso una treguaavvenuta a dicembre 2017, allorquando si raggiungevano accordi nella gestionedelle attività illecite tra il reggente del clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ilreggente del clan Cesarano;- che [OSCURATO:PERSONA] veniva trattato dagli adepti come un capo, coluiche comandava a Scafati, costoro rivolgendosi a lui con deferenza (“O zio”) edindicandolo come boss;- che [OSCURATO:PERSONA] interveniva per risolvere dissidi nel territorio tra bande digiovani criminali;- che tra le attività illecite vi era quella del controllo degli esercizicommerciali nei quali vi erano allocate slot-machines;- che oltre alla attività nel settore delle slot-machines, i l clanMatrone/[OSCURATO:PERSONA] si occupava anche di commettere reati a più ampio spettro,come dimostrato da episodi specifici di tipo estorsivo culminati in attentati e minaccedi chiaro tenore mafioso, alcuni dei quali sfociati in contestazioni elevate in questoprocesso ad altri originari coimputati separatamente giudicati, oltre che a BambaceAndrea al capo 30 e generativi di un clima diffuso di omertà (fgg. 365-383 sentenzadel Tribunale);- che il clan aveva tra i suoi scopi quello del sostentamento dei detenuti (cheBuonocore diceva al [OSCURATO:PERSONA] essere in numero di 14) e delle loro famiglie,nonché della difesa legale degli accoliti (tra i quali due definitivamente condannaticome sodali nel separato troncone processuale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),secondo le tipiche modalità della associazioni mafiose “storiche”.3.4.

L’analisi così sintetizzata è idonea a superare e rendere oltremodo genericaogni diversa argomentazione difensiva ed, in particolare, l’assunto che il BuonocoreGiuseppe poteva essersi “mosso da solo”, forte di un’aura criminale del tutto personale,in uno dei settori (non l’esclusivo) che erano, secondo i suoi piani criminosi, quelli dioperatività del sodalizio, oggetto di particolare attenzione anche nei rapporti con il rivaleclan camorristico denominato Cesarano.4.

Partecipazione dei ricorrenti all’associazione di cui al capo

1.4.1. Quanto alla questione inerente alla prova della partecipazione dei ricorrenti allaassociazione camorristica capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] nel torno di tempo diinteresse, l’esame delle risultanze indicate dalle sentenze di merito, inerenti alleposizioni dei due imputati, in parte sovrapponibili salvo quanto si evidenzierà appresso,consentono di ritenere non fondate le censure difensive, in ragione di quanto segue.4.2. [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] erano gestori di fatto dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. operante in Scafati nel settore del noleggio delle slot-machine.Le sentenze di primo e secondo grado hanno dato atto del fatto, non contestato,che i due imputati, con la loro azienda, fossero soggetti estorti dal clan Cesarano inepoca precedente all’avvento di [OSCURATO:PERSONA].Le numerose conversazioni intercettate, anche tra i diretti interessati, avevanodimostrato, secondo i giudici di merito, il mutamento di rotta avvenuto con laricomposizione da parte del [OSCURATO:PERSONA], dopo la sua scarcerazione del novembre 2016,del gruppo camorristico nei termini che si sono evidenziati e l’intento di accaparrarsi conuna ditta compiacente il mercato locale inerente al noleggio delle slot-machine,quel territorio anche in quello specifico settore di interesse economico.E’ in questa cornice che le sentenze hanno inserito, attraverso una lettura coerentee logica del contenuto delle intercettazioni, il non contestato “avvicinamento” tra ilBuonocore [OSCURATO:PERSONA] ed i due imputati nel periodo di riferimento delle condotte (fgg. 20-26 della sentenza impugnata, che richiama quella di primo grado).Le numerose conversazioni intercettate ed esaminate dalla Corte di appello e dalTribunale – solo alcune delle quali riprese nei ricorsi – consentono di ritenere infondatala tesi difensiva che le vicende inerenti alla espansione della ditta dei ricorrenti nelmercato delle slot machines di Scafati non avrebbero pregnanza per la prova del reatoassociativo e che gli imputati non avevano stretto con il [OSCURATO:PERSONA] un patto “paritetico”di collaborazione con la consapevolezza di far parte del sodalizio camorristico che si eraricostituito nel periodo di riferimento.L’assunto dei ricorsi, secondo cui i ricorrenti erano vittime anche del clanBuonocore e che, dunque, non vi era stato alcun cambio di rotta rispetto al periodo in cuigli imputati erano estorti dal clan Cesarano, è stata superata dai giudici di meritovalorizzando, in primo luogo, le stesse dichiarazioni dei ricorrenti, i quali, nei lorointerrogatori, avevano negato di pagare tangenti estorsive al [OSCURATO:PERSONA], rinnegandoanche, il [OSCURATO:PERSONA], il contenuto della conversazione avvenuta con la personaoffesa del reato di tentata estorsione di cui al capo 30 contestatogli (AcanforaGiuseppe), che entrambi i ricorsi hanno indicato come segnale della sottoposizione alpizzo dell’imputato (cfr. fg. 60 della sentenza del Tribunale: “io a sentire ciò gli riferivoche già pagavo al [OSCURATO:PERSONA], anche se questo non era vero”).In secondo luogo, a partire dalla installazione da parte degli imputati delle slot-machines nel bar gestito dal [OSCURATO:PERSONA], nel luglio 2017, sono stati valorizzati significatividialoghi tra i diretti interessati dimostrativi della tesi accusatoria, essendosi evidenziato(con più analiticità ai fgg. 428 e segg. della sentenza del Tribunale) che il Buonocoreappoggiava dichiaratamente la ditta dei due [OSCURATO:PERSONA] (come ammesso dallo stessoBambace [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo interrogatorio, fg. 453 della sentenza del Tribunale),in via esclusiva a scapito di ogni altra, ottenendo la piena condivisione da parte deiricorrenti, che avevano cambiato linea lavorando solo per il capoclan ed intrattenendocon lui rapporti confidenziali non da vittime ma da collaboratori, all’interno di un sistemaillecito condiviso di tipo mafioso, che prevedeva anche eventuali aiuti del [OSCURATO:PERSONA] alclan Cesarano in forza degli accordi raggiunti, come il [OSCURATO:PERSONA] rivelava ad entrambigli imputati, rendendoli edotti della necessità di commettere reati (conv. 6.9.17, 23.10.17,7.2.2018, 24.2.2018 e 31.3.2018; in quest’ultimo dialogo, [OSCURATO:PERSONA] diceva alcapo clan “Gli altri devono stare sotto a noi Peppe, non noi sotto agli altri”, fgg.352,358 e453 della sentenza del Tribunale).Per il che, si evidenziava, secondo la prospettazione dei giudici di merito, immuneda vizi logico-ricostruttivi, la piena conoscenza da parte dei due ricorrenti del contestomafioso di riferimento delle loro condotte e delle logiche spartitorie che lo governavano,dimostrando la volontà di farne parte, estrinsecatasi, nello specifico settore di interesseimprenditoriale del sodalizio, attraverso la condivisione di condotte più numerose rispettoa quelle sulle quali si soffermano i ricorsi.Invero, la sentenza impugnata richiama, in modo sintetico, la ben più corposaanalisi effettuata dal Tribunale ai fgg. 454 e segg. della sentenza di primo grado, laddoveera stato evidenziato, sempre attraverso una interpretazione di diverse intercettazioni deltutto coerente perché legata da un unico filo conduttore, che entrambi i ricorrenti, senzadistinzioni tra loro, si attivavano, su input del loro mentore – il quale, tuttavia, in alcuneoccasioni veniva indirizzato nelle sue azioni dagli stessi imputati, a dimostrazione dicome fosse collaborativo il loro rapporto - a sviluppare l’intento di espansione della lorovalutando di imporre ad altri commercianti il noleggio delle slot-machine della lorosocietà.Ciò si era avuto in molteplici casi e non solo in tre, come sostengono le difese:- nei confronti del titolare del bar Nappo;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (contro il quale era [OSCURATO:PERSONA] asuggerire il messaggio intimidatorio che [OSCURATO:PERSONA] doveva far pervenire allavittima);- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a proposito della cui vicenda Bambaceoperato per non entrare in conflitto con altri clan;- nei confronti di altro esercizio di ristorazione, il bar [OSCURATO:PERSONA] 2 diScafati;- nei confronti di altro bar in località [OSCURATO:PERSONA] di Scafati;- nei confronti di un bar di tale Ciro;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], vicenda rivelativa dellecointeressenze tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sempre nel settore commerciale diinteresse, indipendentemente dalla commissione di reati specifici.4.3. per quanto più specificamente relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed alsuo inserimento nel sodalizio mafioso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], i giudici dimerito hanno valorizzato, senza vizi di illogicità o travisamenti, l’importanteconversazione, dimostrativa di affectio societatis e di stabilità del vincolo associativo,nella quale il reggente del clan rassicurava l’imputato che, anche nel caso in cui egliBuonocore fosse uscito di scena, l’organizzazione criminale da lui capeggiata avrebbecontinuato a comandare il territorio di Scafati senza permettere ad altri gruppi diimpadronirsene ed in questo senso erano state già date le consegne necessarie agliadepti (fg. 412 della sentenza del Tribunale, fg. 33 della sentenza impugnata).Tanto dà dimostrazione dell’esistenza di tutti i parametri tracciati dallagiurisprudenza di legittimità, sotto il profilo della concretezza del contributo, della stabilitàdel vincolo e del dolo del reato associativo.4.4.

Per quanto attinente alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], la prova delrapporto di “collaborazione” illecita con il [OSCURATO:PERSONA] e uomini del suo clan, in chiaveassociativa mafiosa, emerge dalla compromissione del ricorrente, già nel dicembre del2017, nella tentata estorsione di cui al capo 30, commessa, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto partecipe del sodalizio con giudiziodefinitivo nel separato processo già menzionato e condannato anche per lo specificoreato estorsivo.

Elemento, questo, dimostrativo, secondo l’ineccepibile conclusione deigiudici di merito, della condivisione, da parte del ricorrente, in piena consapevolezza,degli scopi estorsivi del sodalizio, tratta da comportamenti ulteriori e più ampi rispettoalla gestione dell’attività di noleggio di slot-machines, rispetto alla quale, secondo lariduttiva tesi difensiva, avrebbe offerto il suo contributo solo per fini di crescitaimprenditoriale della sua ditta, crescita che si sarebbe, peraltro, concretizzata, solo agliinizi del 2018, quindi successivamente rispetto alla estorsione di cui al capo 30.In contemporanea con tale evento estorsivo, inoltre, altro dialogo intercorsol’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], non richiamato dalla difesa,dimostrava come la collaborazione dell’imputato con il capo clan si estendeva anche adaltri fatti estorsivi commessi contro vittime non identificate e non solo nei riguardi dellapersona offesa del reato di cui al capo 30, a dimostrazione di una piena compromissionenelle attività illecite di interesse primario del sodalizio (non solo quella relativa alle slotmachines), avendo l’imputato mostrato anche di utilizzare il tipico riferimento allacausale estorsiva mafiosa delle richieste di denaro alle vittime “vedi che i carceratidevono prendere la scadenza per il pensiero di Natale” e venendo edotto dal capo delfatto che i carcerati da sostentare erano ben 14 (fgg. 431-434 della sentenza delTribunale).Ed ancora, come hanno annotato le sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA],conversando con soggetti vicini al clan e con lo stesso [OSCURATO:PERSONA],partecipava ad atti di quotidiana vita illecita dell’organizzazione, cooperando all’acquistodi cellulari e schede telefoniche per parlare con altri sodali in modo da non essereintercettati usando un linguaggio criptico (conversazioni indicate ai fgg. 435-439 dellasentenza del Tribunale).5.

Tutte le considerazioni che precedono superano ed assorbono ogni altraconsiderazione difensiva volta a censurare il giudizio di responsabilità di entrambi gliimputati in relazione al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso lorocontestato al capo 1, anche in relazione al mancato contributo proveniente daicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo dei quali estraneo al clanBuonocore ed il secondo risoltosi a collaborare con lo Stato prima della concretarealizzazione dell’accordo “paritetico” tra [OSCURATO:PERSONA] e gli imputati (cfr. fgg. 39-48 dellasentenza di primo grado).Si è così azzerata la possibilità, alla stregua di tutti i dati raccolti, che la condotta diquesti ultimi possa essere giuridicamente ricondotta ad ipotesi di reato meno gravi,avuto riguardo al fatto che le diverse prospettazioni proposte dalle difese (sia nel sensodi lumeggiare l’esistenza, tra i ricorrenti ed il [OSCURATO:PERSONA], di una associazione sempliceche si avvaleva del metodo mafioso ed operativa nel solo settore relativo alle slot-machine, sia la sussunzione di singole condotte nel reato di cui all’art. 513-bis cod.pen.),presuppongono il mancato accertamento di condotte di rilevanza associativa mafiosainvece emerse dal contesto, descritto nella corposa analisi di tutti i dati processuali, nelquale gli imputati avevano commesso i fatti, nella piena consapevolezza dell’esistenza diun clan camorristico capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], destinato a sopravviverglisecondo le sue intenzioni apertamente esternate a [OSCURATO:PERSONA] ed al qualeandavano riferite, attraverso il suo capo, le attività criminali di interesse.L’inserimento dei ricorrenti solo in uno dei settori economici presi di mira dal clan –assunto, come si è visto, smentito in radice per [OSCURATO:PERSONA] e non applicabileneanche al [OSCURATO:PERSONA] per la padronanza di questi delle implicazioni mafiosedell’agire del [OSCURATO:PERSONA] e della esistenza di una organizzazione alle sue spalle che loappoggiava e che avrebbe continuato ad operare anche in sua assenza – non è per taliragioni rilevante per escludere la sussistenza del reato, né sotto il profilo oggettivo nésotto quello soggettivo, avuto riguardo alla delineata cornice nella quale le condotte sisono manifestate, ben nota ai ricorrenti.Come non sono rilevanti - trattandosi, come è noto, di un reato di pericolo -neanche i rilievi difensivi volti ad escludere la sussistenza del delitto di associazione distampo mafioso sulla base della mancata realizzazione di alcuni propositi criminosispecifici, non dipendendo la sua configurazione dalla commissione dei reati-fine, che èsolo eventuale e che, peraltro, almeno allo stadio del tentativo, si era avuta in qualcunadelle occasioni della vicenda nella sua globalità, qui esaminata solo con riguardo ai duericorrenti.In questa stessa prospettiva, è irrilevante l’accertamento di un incrementopatrimoniale avuto dalla ditta degli imputati in dipendenza del patto illecito con il capoclan [OSCURATO:PERSONA], evenienza, peraltro, smentita in punto di fatto da quanto il Tribunaleaveva precisato ai fgg. 426 e 427 della sentenza di primo grado, laddove si era datoconto del fatto che l’attività di noleggio di slot-machine da parte dell’impresa riferibile airicorrenti aveva avuto una espansione dopo l’alleanza con [OSCURATO:PERSONA].Neanche rileva la durata temporale della messa a disposizione del sodalizio daparte degli imputati, essendosi essa, comunque, estrinsecata per diversi mesi, nei qualiil proposito criminoso aveva avuto ampia attuazione senza indugi e tentennamenti, inpiena sintonia con gli interessi del capo clan e con una proiezione verso il futuro benrappresentata nelle conversazioni e non realizzatasi non per desistenza o ripensamenti,ma per l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2018.6.

L’aggravante dell’associazione armata.Entrambi i ricorsi contestano la sussistenza della circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis, quarto comma, cod.pen., dell’essere l’associazione armata, la quale,come è noto, ha incontestata natura oggettiva e deve fare riferimento alle armi indotazione al sodalizio e non al singolo esponente.Sotto questo profilo, le sentenze di merito non hanno equivocato tali principigiuridici.Le critiche difensive sono generiche, poiché non tengono conto dell’ampiaricostruzione, propria soprattutto della sentenza del Tribunale, a proposito dellecondanne intervenute per reati specifici commessi con uso di armi da parte diappartenenti alla consorteria e per la realizzazione dei suoi fini, in epoca coeva alla suaesistenza, nonché delle intercettazioni rivelative di come le armi possedute fossero adisposizione del gruppo e non del singolo esponente, così come era emerso da diversidialoghi intercettati.In alcuni di essi vi era, ad esempio, il riferimento alla condotta di uno dei sodalidefinitivamente condannati, [OSCURATO:PERSONA], che procacciava armi su mandato delBuonocore, il quale, in più occasioni, aveva dichiarato di farne uso per commettere reati(fgg. 418-420 della sentenza di primo grado, fgg. 26 e 27 della sentenza impugnata, neiquali la Corte di appello ha messo in luce anche specifiche conversazioni, con il cuitenore i ricorsi non si confrontano adeguatamente, dimostrative del fatto che entrambi iricorrenti erano consapevoli del possesso delle armi da parte del capoclan, utilizzate perscopi di interesse del gruppo).trattandosi di aggravante di natura oggettiva, essa si comunica ai concorrenti nel reato aisensi dell’art. 59, secondo comma, cod.pen.Sotto questo profilo, si deve avallare - tenuto conto della compenetrazione deiricorrenti nel tessuto del sodalizio e delle dinamiche criminali anche conflittuali ad essorelative, anche prescindenti dalla gestione di un settore imprenditoriale - l’assunto deigiudici di merito che i ricorrenti non potessero ignorare senza colpa la circostanza difatto del possesso di armi da parte della congrega (cfr. fgg. 499-501 della sentenza delTribunale).7.

Il reato di tentata estorsione di cui al capo 30, contestato a [OSCURATO:PERSONA].7.1.

Quanto al motivo di ricorso inerente al reato di tentata estorsione di cui al capo30, contestato a [OSCURATO:PERSONA], se ne deve rilevare la genericità oltre che lamanifesta infondatezza.Il ricorso si concentra, in principalità, a contestare la ricostruzione operata insentenza del contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio,invero riassunte dalla Corte di appello e dal Tribunale senza travisamenti, dal momentoche l’ultima delle ondivaghe affermazioni del ricorrente era stata quella di avereammesso di essere andato dalla vittima per conto del [OSCURATO:PERSONA] facendosi portavocedella richiesta di danaro per i carcerati (cfr. fg. 62 sentenza di primo grado).Tuttavia, al di là di questo dato, è da rilevare che le dichiarazioni dell’imputato nonavevano che convalidato le risultanze processuali scaturite dal contenuto delleintercettazioni sintetizzato dalla Corte di appello ai fgg. 28 e 29 della sentenzaimpugnata ed analiticamente esaminato ai fgg. 178 e segg. della sentenza del Tribunale,con il quale il ricorso non si confronta e che, invece, dimostra, ben prima delle confermeprovenute dal diretto interessato e delle altalenanti dichiarazioni della persona offesa(dalla “vacillante credibilità”, come aveva precisato il Tribunale a fg. 194 della sentenzadi primo grado), il suo coinvolgimento nella vicenda estorsiva quale emissario diBuonocore [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva conferito espresso incarico nelle conversazionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], poi ribadito nel dialogo del 12.12.2017 e confermato nei dialoghisuccessivi, in uno dei quali l’imputato aveva relazionato al capo clan dell’esitodell’incontro avuto con vittima, [OSCURATO:PERSONA].Tanto supera ed assorbe ogni altra censura difensiva.8.

Il reato di false informazioni al Pubblico ministero di cui al capo 51 contestato aBambace [OSCURATO:PERSONA].8.1.

Quanto al motivo di ricorso relativo al reato di false dichiarazioni rese alPubblico ministero, contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 51, il ricorso è generico inquanto non richiama, se non del tutto superficialmente, le conversazioni valorizzate dallaCorte di appello ai fgg. 33-36 della sentenza impugnata, rivelative di come il ricorrente,raccontando personalmente i fatti a [OSCURATO:PERSONA] ed al figlio, aveva mentitoall’autorità giudiziaria in relazione alla circostanza, invero pacificamente emersa e nonnegata dalla stessa difesa e neanche da [OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio, cheegli ([OSCURATO:PERSONA]) fosse vittima di estorsione da parte del clan Cesarano ed avevapagato le tangenti relative.Che tanto fosse avvenuto perché il ricorrente, proprio in quanto estorto, versava instato di necessità, è evenienza che è stata esclusa dalla Corte di appello, senzaincorrere in vizi logico-ricostruttivi, sulla base delle stesse parole dell’imputato oggetto dicaptazione.Il ricorrente, infatti, dialogando con il capo clan [OSCURATO:PERSONA] e lamentandosi delcomportamento assunto nei suoi confronti dagli esponenti del clan Cesarano – i quali, asuo modo di vedere, non avevano apprezzato adeguatamente il contegno omertosoassunto - aveva precisato che, attraverso tale condotta egli aveva, comunque, fattoqualcosa di buono, avendo rispettato patti non scritti e rivendicando per sé stesso lapatente di “uomo” e non di infame, alla lettera in ragione di una scelta etica e non di unacostrizione.9.

L’ultimo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile perché la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche come prevalenti sulle aggravanti, formulata nell’atto di appello in alloraproposto nell’interesse dell’imputato, era generica, a fronte delle già riconosciutecod.pen., giudizio al quale ancora l’appellante fa riferimento nel motivo, senza nullaaggiungere di concreto.10.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA il 03/08/1963avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RAFFAELEGARGIULO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori:Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA];Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l’accoglimentodei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità, per carenza di legittimazione, delricorso sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato depositato in data 24 ottobre 2025,successivamente alla dichiarazione con la quale l’imputato, l’8 ottobre 2025, aveva nominatoquale proprio difensore di fiducia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che ha presentato autonomoricorso, depositato il 22 ottobre 2025), revocando ogni altra precedente nomina.Per tale ragione, si farà riferimento, nel prosieguo della sentenza e quanto allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], al contenuto del solo ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vannetiello.2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, per quel che qui rileva, haconfermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 19 luglio 2023, cheaveva condannato entrambi i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno neiconfronti della parte civile in relazione al reati di partecipazione al clan camorristicoMatrone/[OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Scafati e comuni limitrofi descritto al capo 1della imputazione, nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al reato di tentataestorsione aggravata di cui al capo 30 ed il solo [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al reatodi false informazioni al Pubblico ministero (art. 371-bis cod.pen.), cosi definitogiuridicamente il fatto di cui al capo 51, originariamente contestato come favoreggiamentopersonale.3. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e condistinti atti.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione distampo camorristico di cui al capo 1 della imputazione.La Corte di appello, in assenza di chiamate in correità effettuate da collaboratori digiustizia in danno del ricorrente, ha basato la condanna soltanto su alcuni colloquiintercettati intercorsi tra l’imputato ed il capo clan [OSCURATO:PERSONA], il cui contenutosarebbe stato travisato.Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che l’imputato era soggettoestorto dal clan Cesarano.La condotta centrale ed unica contestata all’imputato – quella di avere monopolizzato ilmercato della installazione di slot-machines nel territorio del Comune di Scafati, utilizzandoa favore della sua impresa la forza di intimidazione del clan facente capo a BuonocoreGiuseppe – non sarebbe stata portata a compimento, essendo emerso che la ditta delricorrente (e del suo genitore coimputato [OSCURATO:PERSONA]) non era riuscita a collocarenessuna macchinetta grazie all’apporto del sodalizio di camorra.Di tale emergenza la stessa Corte di appello ha dato atto, tuttavia non ricavando daessa, sotto il profilo giuridico, le dovute conseguenze in termini di concretezza ed effettivitàdel contributo offerto all’associazione criminale nell’unico settore di interesse nel quale ilricorrente si sarebbe mosso.Il mancato raggiungimento della finalità della condotta priverebbe di significatoaccusatorio ogni altro elemento di prova.4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per non avere la Corte qualificato le condotte associative del ricorrente comeaggravato ex art. 416-bis.1. cod.pen.In proposito, il ricorso trasfonde il contenuto dei motivi aggiunti all’atto di appello, inallora depositati, censurando la motivazione della sentenza impugnata per contraddittorietàe genericità, non essendosi la Corte confrontata con quanto sostenuto nei motivi nuovi aproposito della mancata realizzazione degli obbiettivi dell’azione illecita (raggiungere unasituazione di monopolio nel mercato delle slot-machine in Scafati) e della mancanza diintenzioni del [OSCURATO:PERSONA] di imporre la ditta del ricorrente agli altri esercenti. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di tentata estorsione di cui alcapo 30.La Corte non avrebbe esaminato nella sua interezza il contenuto dell’interrogatorio resodal ricorrente il 17 marzo 2022, non valorizzando la parte di esso nella quale egli avevanegato di essere andato dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] su incarico del reggente del clan BuonocoreGiuseppe per richiedere il pagamento di una tangente per i carcerati, spiegando di avereriferito il falso al [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate.Non sarebbero state valorizzate neanche le dichiarazioni della persona offesa e laCorte di appello non si sarebbe adeguatamente confrontata con quanto rilevato nei motivi diappello, sul punto riprodotti in ricorso.4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper non avere la Corte escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quartocomma, cod.pen., non essendosi tenuto conto della mancata consapevolezza da parte delricorrente del carattere armato del sodalizio.Si dà atto che nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati motivi nuovi, con iquali si insiste sulla mancata dimostrazione di una condotta di partecipazione al reatoassociativo, sulla diversa qualificazione giuridica del fatto - avendo la Corte travisato ilsignificato delle intercettazioni valorizzate in sentenza per dimostrare l’esistenza di unaccordo paritetico tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], anziché di un rapporto divessazione cui l’imputato era sottoposto - e sulla mancanza di prova della sussistenza delreato di tentata estorsione di cui al capo 30.5. [OSCURATO:PERSONA].5.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di partecipazione al clan camorristico di cuial capo 1.La Corte di appello non avrebbe adeguatamente superato la questione che era stataposta dal ricorrente in ordine al fatto che la prova della sua partecipazione al sodalizio –durata poco più di tre mesi e limitata al settore dell’imposizione sul territorio di Scafati di slotmachine – era stata ricavata dalla sola circostanza che in quell’arco temporale aveva agito ilsolo reggente del clan [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale soggetto dotato di potentecaratura criminale e non attraverso la forza di intimidazione della organizzazionecamorristica.Nell’atto di appello era stata posta in discussione la stessa esistenza del clan, chesarebbe stato composto, nel settore illecito delle slot machine e nell’arco temporale diriferimento (da gennaio a maggio del 2018), dai soli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio e daBuonocore [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia la prova che quest’ultimo avesse ricevuto l’ereditàcriminale del suocero detenuto [OSCURATO:PERSONA], storico capo della cosca e fosse statointegrato, anche a motivo dei numerosi arresti, il numero minimo di partecipanti, nessuno deiquali era coinvolto nel descritto settore illecito ed era conosciuto dai [OSCURATO:PERSONA].La ricostruzione operata sul punto dai giudici di merito sarebbe frutto di un travisamentodi alcune prove, che il ricorso indica ai fgg. 8 e 9, sicché se il [OSCURATO:PERSONA] aveva operato, ciòera avvenuto senza il supporto di un gruppo autonomo organizzato, con la conseguenzache, al più, si sarebbe potuta configurare una associazione semplice costituita tra ilBuonocore ed i ricorrenti, aggravata dal metodo mafioso, ovvero un’ipotesi di tentativo diillecita concorrenza con minaccia ex art. 513-bis cod.pen., anch’esso aggravato dal metodomafioso.Si sarebbe, in sostanza, erroneamente sovrapposta in sentenza la capacitàintimidatrice del singolo individuo con il requisito necessario dell’uso della forza diintimidazione derivante dal vincolo associativo previsto dall’art. 416-bis cod.pen., che nonsarebbe stato provato con riguardo al settore illecito di riferimento nel quale è stato collocatoil ricorrente, per pochi mesi e senza che venisse raggiunto alcun concreto obbiettivo.Non sarebbe sufficiente, in ordine a tale tema decisivo, il richiamo operato dalla Cortedi appello alla sentenza irrevocabile emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altriquattro imputati per il reato di associazione di stampo mafioso – acquisita ai sensi dell’art.238-bis cod. proc. pen., ma il cui contenuto sarebbe rimasto senza riscontro - dal momentoche avrebbe dovuto essere dimostrata l’operatività del clan nello specifico ed unico settoreillecito delle slot machine e non quella del solo [OSCURATO:PERSONA].D’altra parte, le uniche condotte illecite che la sentenza impugnata ha ritenutosignificative per la prova del reato associativo mafioso contestato, indicate a fg. 16 delricorso e riferite ad epoca precedente al patto illecito tra gli interessati, dimostrerebbero cheaveva operato illecitamente e con metodo mafioso il solo [OSCURATO:PERSONA], al quale ilclan Cesarano, che in precedenza estorceva il pizzo ai [OSCURATO:PERSONA], aveva consentito diinstallare alcune slot machine per mezzo della ditta del ricorrente, solo in alcuni sparutiesercizi commerciali non controllati di Scafati, senza che i [OSCURATO:PERSONA] avessero dato prova divoler stipulare con il [OSCURATO:PERSONA] un patto mafioso che andasse al di là della installazionedellemacchinette, anche con metodi illeciti, nei residuali termini che si sono indicati e senza che ilproposito, peraltro, fosse andato in porto nei soli tre casi evidenziatisi.Sicché, la condotta dell’imputato sarebbe stata finalizzata solo ad espandere la suarispetto a quello che poteva possedere [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe carente tanto con riguardo alla provadell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. – non essendo stata neancheprovata la natura stabile del contributo offerto dal ricorrente, la cui posizione è statasovrapposta a quella del figlio [OSCURATO:PERSONA] attraverso un mero richiamo per relationem agli isolatiepisodi che coinvolgevano esclusivamente quest’ultimo – che con riguardo alla sussistenzadel dolo di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.5.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per avere la Corte ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. incapo al ricorrente, travisando il contenuto delle intercettazioni (che vengono richiamate persintesi ai fgg. 21 e 22 del ricorso) e non tenendo conto della decisiva circostanza chel’imputato ed il figlio erano soggetti estorti in precedenza dal clan Cesarano e che nonavevano stipulato con [OSCURATO:PERSONA] alcun accordo alla pari, rimanendo vessati daquest’ultimo, al quale pagavano il pizzo, come sarebbe dimostrato dalla testimonianza dellapersona offesa del reato di estorsione contestato a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) eda una intercettazione non valorizzata (fg. 22 del ricorso); elementi dimostrativi del rapportodi subordinazione estorsiva che legava il ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbe spintoquest’ultimo a curare gli interessi della ditta dell’imputato dalla quale riceveva denaro.D’altra parte, neanche i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui apporto erastato ritenuto decisivo per la prova dell’esistenza del clan camorristico, avevano coinvolto ilricorrente tratteggiandolo come partner commerciale del [OSCURATO:PERSONA], descrivendolo, alcontrario, come vittima di estorsioni da parte del clan Cesarano.Di tali risultanze, la Corte non avrebbe dato conto, così come della mancanza diincrementi commerciali della ditta del ricorrente che potessero documentare il cambio dirotta dovuto al patto con [OSCURATO:PERSONA], ovvero della rilevanza delle pronunce assolutorieintervenute nel primo grado di giudizio con riguardo a specifiche condotte in originecontestate al ricorrente.5.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quartocomma, cod.pen.La Corte non avrebbe operato il necessario distinguo tra la disponibilità di armi in capoal singolo esponente del clan rispetto a quella ascrivibile all’intero sodalizio, la quale nonsarebbe stata nota al ricorrente proprio in forza della sua specifica e limitata influenza nelsettore delle slot machine, nel quale la disponibilità di armi del gruppo e non del soloBuonocore [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe manifestata.5.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce omessa motivazione in ordine allarichiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalentisull’aggravante dell’essere l’associazione armata.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la richiesta difensiva contenuta nell’atto diappello fosse relativa esclusivamente al reato di false dichiarazioni al Pubblico ministero dicui al capo 51, siccome riqualificato, sicché la motivazione sarebbe del tutto mancante sulpunto devoluto, non potendo valere quanto dalla Corte specificato in relazione alla differenteposizione di [OSCURATO:PERSONA].5.5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di false dichiarazioni al Pubblicoministero di cui al capo 51, come diversamente qualificato in primo grado.La Corte, oltre ad avere attinto a prove non coeve ma successive rispetto alledichiarazioni false, non avrebbe adeguatamente valutato il contesto nel quale talidichiarazioni erano state rese dal ricorrente, integrativo della scriminante dello stato dinecessità, dal momento che esse dichiarazioni si erano avute nel periodo di tempo in cuil’imputato era soggetto estorto dal clan Cesarano ed al fine di preservare la propriaincolumità.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati.1. Va preliminarmente sottolineato che i ricorrenti sono stati condannati nei due gradi dimerito con conforme giudizio, sicché le motivazioni delle sentenze di primo e secondo gradosi fondono, costituendo un unico corpo e riducendo all’esistenza di vizi di macroscopicaevidenza le censure proponibili in questa sede per quanto inerenti al travisamento dellaprova.Peraltro, si tratta, nel caso in esame e per la gran parte, di prove scaturite daintercettazioni di numerosi dialoghi, la cui interpretazione è rimessa al giudice di merito e sisottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e dellemassime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439).2. Molte tematiche del processo e dei ricorsi sono comuni e possono essere trattateunitariamente qui di seguito, fornendosi, ove occorre, le precisazioni necessarie in relazionealle specifiche posizioni dei due ricorrenti.3. Esistenza dell’associazione criminosa di cui al capo 1 della imputazione.3.1. E’ preliminare ad ogni altra valutazione inerente alla posizione di entrambi iricorrenti, l’esame della questione posta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] – ma che possiedepotenziale effetto estensivo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - in ordine alla esistenza eoperatività, nel periodo di riferimento della contestazione di cui al capo 1 (decorrente dal 27novembre 2016), dell’associazione criminale di stampo camorristico facente capo aBuonocore [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA] che era lo storico esponente apicaledell’omonimo sodalizio camorristico egemone sul territorio di Scafati, detenuto da lungotempo.Secondo la ricostruzione operata dalle sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA], giàcondannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per avere fatto parte del clancamorristico capeggiato dal di lui suocero, dopo un lungo periodo di carcerazione, era statorimesso in libertà il 27 novembre 2016 ed aveva riorganizzato e diretto, nello stesso territoriodi Scafati, un gruppo criminale organizzato che di quello del [OSCURATO:PERSONA], dal quale il Buonocoreera stato investito e con il quale manteneva i contatti, costituiva una prosecuzione.L’operatività di tale gruppo si era avuta fino al 5 maggio 2018, allorquando il Buonocoreera stato nuovamente arrestato.3.2. L’esistenza di tale compagine criminale di stampo camorristico è stata tratta, inprimo luogo, secondo quanto si ricava dalla decisione impugnata, dalla sentenza irrevocabileacquisita agli atti ed utilizzata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 238-bis cod. proc. pen.Tale statuizione - emessa dalla Corte di appello di Salerno il 22 dicembre 2023 edivenuta definitiva in esito alla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 5, del 31/10/2024,dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287496 - ha affermato l’esistenza del clancamorristico [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla posizione di cinque associati: lo stesso BuonocoreGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PanarielloPasquale.La sentenza di primo grado, resa in questo procedimento, aveva segnalato che anche ilcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che, dopo l’arresto di Matrone39 della sentenza del Tribunale), mentre il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito cheBuonocore [OSCURATO:PERSONA] si presentava ai terzi come “reggente” del clan [OSCURATO:PERSONA], del qualeaveva fatto parte in passato (fg. 52 della sentenza del Tribunale).3.3. In secondo luogo, l’esistenza del clan camorristico capeggiato dal BuonocoreGiuseppe, nel periodo di interesse processuale, era stata tratta dai giudici di meritosinteticamente a fg. 19, facendo rinvio alla sentenza del Tribunale ove tali episodi, letti inchiave dimostrativa della sussistenza del sodalizio (da fg. 340) e dopo la trattazioneparticolareggiata di ciascuno di essi, sono stati molto più diffusamente esaminati.In particolare, si è evidenziato:- che la riorganizzazione del clan [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di BuonocoreGiuseppe, aveva creato dei dissidi con altri clan locali che si erano affermati aScafati (in particolare il clan Cesarano), tanto che [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto didue attentati e responsabile di averne fatto a sua volta uno, mentre il [OSCURATO:PERSONA], dalcarcere, aveva lanciato minacce ai rivali, a conferma dell’investitura del genero edella prosecuzione del sodalizio per suo mezzo;- che la faida tra clan camorristici era stata superata attraverso una treguaavvenuta a dicembre 2017, allorquando si raggiungevano accordi nella gestionedelle attività illecite tra il reggente del clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ilreggente del clan Cesarano;- che [OSCURATO:PERSONA] veniva trattato dagli adepti come un capo, coluiche comandava a Scafati, costoro rivolgendosi a lui con deferenza (“O zio”) edindicandolo come boss;- che [OSCURATO:PERSONA] interveniva per risolvere dissidi nel territorio tra bande digiovani criminali;- che tra le attività illecite vi era quella del controllo degli esercizicommerciali nei quali vi erano allocate slot-machines;- che oltre alla attività nel settore delle slot-machines, i l clanMatrone/[OSCURATO:PERSONA] si occupava anche di commettere reati a più ampio spettro,come dimostrato da episodi specifici di tipo estorsivo culminati in attentati e minaccedi chiaro tenore mafioso, alcuni dei quali sfociati in contestazioni elevate in questoprocesso ad altri originari coimputati separatamente giudicati, oltre che a BambaceAndrea al capo 30 e generativi di un clima diffuso di omertà (fgg. 365-383 sentenzadel Tribunale);- che il clan aveva tra i suoi scopi quello del sostentamento dei detenuti (cheBuonocore diceva al [OSCURATO:PERSONA] essere in numero di 14) e delle loro famiglie,nonché della difesa legale degli accoliti (tra i quali due definitivamente condannaticome sodali nel separato troncone processuale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),secondo le tipiche modalità della associazioni mafiose “storiche”.3.4. L’analisi così sintetizzata è idonea a superare e rendere oltremodo genericaogni diversa argomentazione difensiva ed, in particolare, l’assunto che il BuonocoreGiuseppe poteva essersi “mosso da solo”, forte di un’aura criminale del tutto personale,in uno dei settori (non l’esclusivo) che erano, secondo i suoi piani criminosi, quelli dioperatività del sodalizio, oggetto di particolare attenzione anche nei rapporti con il rivaleclan camorristico denominato Cesarano.4. Partecipazione dei ricorrenti all’associazione di cui al capo 1.4.1. Quanto alla questione inerente alla prova della partecipazione dei ricorrenti allaassociazione camorristica capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] nel torno di tempo diinteresse, l’esame delle risultanze indicate dalle sentenze di merito, inerenti alleposizioni dei due imputati, in parte sovrapponibili salvo quanto si evidenzierà appresso,consentono di ritenere non fondate le censure difensive, in ragione di quanto segue.4.2. [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] erano gestori di fatto dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. operante in Scafati nel settore del noleggio delle slot-machine.Le sentenze di primo e secondo grado hanno dato atto del fatto, non contestato,che i due imputati, con la loro azienda, fossero soggetti estorti dal clan Cesarano inepoca precedente all’avvento di [OSCURATO:PERSONA].Le numerose conversazioni intercettate, anche tra i diretti interessati, avevanodimostrato, secondo i giudici di merito, il mutamento di rotta avvenuto con laricomposizione da parte del [OSCURATO:PERSONA], dopo la sua scarcerazione del novembre 2016,del gruppo camorristico nei termini che si sono evidenziati e l’intento di accaparrarsi conuna ditta compiacente il mercato locale inerente al noleggio delle slot-machine,quel territorio anche in quello specifico settore di interesse economico.E’ in questa cornice che le sentenze hanno inserito, attraverso una lettura coerentee logica del contenuto delle intercettazioni, il non contestato “avvicinamento” tra ilBuonocore [OSCURATO:PERSONA] ed i due imputati nel periodo di riferimento delle condotte (fgg. 20-26 della sentenza impugnata, che richiama quella di primo grado).Le numerose conversazioni intercettate ed esaminate dalla Corte di appello e dalTribunale – solo alcune delle quali riprese nei ricorsi – consentono di ritenere infondatala tesi difensiva che le vicende inerenti alla espansione della ditta dei ricorrenti nelmercato delle slot machines di Scafati non avrebbero pregnanza per la prova del reatoassociativo e che gli imputati non avevano stretto con il [OSCURATO:PERSONA] un patto “paritetico”di collaborazione con la consapevolezza di far parte del sodalizio camorristico che si eraricostituito nel periodo di riferimento.L’assunto dei ricorsi, secondo cui i ricorrenti erano vittime anche del clanBuonocore e che, dunque, non vi era stato alcun cambio di rotta rispetto al periodo in cuigli imputati erano estorti dal clan Cesarano, è stata superata dai giudici di meritovalorizzando, in primo luogo, le stesse dichiarazioni dei ricorrenti, i quali, nei lorointerrogatori, avevano negato di pagare tangenti estorsive al [OSCURATO:PERSONA], rinnegandoanche, il [OSCURATO:PERSONA], il contenuto della conversazione avvenuta con la personaoffesa del reato di tentata estorsione di cui al capo 30 contestatogli (AcanforaGiuseppe), che entrambi i ricorsi hanno indicato come segnale della sottoposizione alpizzo dell’imputato (cfr. fg. 60 della sentenza del Tribunale: “io a sentire ciò gli riferivoche già pagavo al [OSCURATO:PERSONA], anche se questo non era vero”).In secondo luogo, a partire dalla installazione da parte degli imputati delle slot-machines nel bar gestito dal [OSCURATO:PERSONA], nel luglio 2017, sono stati valorizzati significatividialoghi tra i diretti interessati dimostrativi della tesi accusatoria, essendosi evidenziato(con più analiticità ai fgg. 428 e segg. della sentenza del Tribunale) che il Buonocoreappoggiava dichiaratamente la ditta dei due [OSCURATO:PERSONA] (come ammesso dallo stessoBambace [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo interrogatorio, fg. 453 della sentenza del Tribunale),in via esclusiva a scapito di ogni altra, ottenendo la piena condivisione da parte deiricorrenti, che avevano cambiato linea lavorando solo per il capoclan ed intrattenendocon lui rapporti confidenziali non da vittime ma da collaboratori, all’interno di un sistemaillecito condiviso di tipo mafioso, che prevedeva anche eventuali aiuti del [OSCURATO:PERSONA] alclan Cesarano in forza degli accordi raggiunti, come il [OSCURATO:PERSONA] rivelava ad entrambigli imputati, rendendoli edotti della necessità di commettere reati (conv. 6.9.17, 23.10.17,7.2.2018, 24.2.2018 e 31.3.2018; in quest’ultimo dialogo, [OSCURATO:PERSONA] diceva alcapo clan “Gli altri devono stare sotto a noi Peppe, non noi sotto agli altri”, fgg.352,358 e453 della sentenza del Tribunale).Per il che, si evidenziava, secondo la prospettazione dei giudici di merito, immuneda vizi logico-ricostruttivi, la piena conoscenza da parte dei due ricorrenti del contestomafioso di riferimento delle loro condotte e delle logiche spartitorie che lo governavano,dimostrando la volontà di farne parte, estrinsecatasi, nello specifico settore di interesseimprenditoriale del sodalizio, attraverso la condivisione di condotte più numerose rispettoa quelle sulle quali si soffermano i ricorsi.Invero, la sentenza impugnata richiama, in modo sintetico, la ben più corposaanalisi effettuata dal Tribunale ai fgg. 454 e segg. della sentenza di primo grado, laddoveera stato evidenziato, sempre attraverso una interpretazione di diverse intercettazioni deltutto coerente perché legata da un unico filo conduttore, che entrambi i ricorrenti, senzadistinzioni tra loro, si attivavano, su input del loro mentore – il quale, tuttavia, in alcuneoccasioni veniva indirizzato nelle sue azioni dagli stessi imputati, a dimostrazione dicome fosse collaborativo il loro rapporto - a sviluppare l’intento di espansione della lorovalutando di imporre ad altri commercianti il noleggio delle slot-machine della lorosocietà.Ciò si era avuto in molteplici casi e non solo in tre, come sostengono le difese:- nei confronti del titolare del bar Nappo;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (contro il quale era [OSCURATO:PERSONA] asuggerire il messaggio intimidatorio che [OSCURATO:PERSONA] doveva far pervenire allavittima);- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a proposito della cui vicenda Bambaceoperato per non entrare in conflitto con altri clan;- nei confronti di altro esercizio di ristorazione, il bar [OSCURATO:PERSONA] 2 diScafati;- nei confronti di altro bar in località [OSCURATO:PERSONA] di Scafati;- nei confronti di un bar di tale Ciro;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], vicenda rivelativa dellecointeressenze tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sempre nel settore commerciale diinteresse, indipendentemente dalla commissione di reati specifici.4.3. per quanto più specificamente relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed alsuo inserimento nel sodalizio mafioso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], i giudici dimerito hanno valorizzato, senza vizi di illogicità o travisamenti, l’importanteconversazione, dimostrativa di affectio societatis e di stabilità del vincolo associativo,nella quale il reggente del clan rassicurava l’imputato che, anche nel caso in cui egliBuonocore fosse uscito di scena, l’organizzazione criminale da lui capeggiata avrebbecontinuato a comandare il territorio di Scafati senza permettere ad altri gruppi diimpadronirsene ed in questo senso erano state già date le consegne necessarie agliadepti (fg. 412 della sentenza del Tribunale, fg. 33 della sentenza impugnata).Tanto dà dimostrazione dell’esistenza di tutti i parametri tracciati dallagiurisprudenza di legittimità, sotto il profilo della concretezza del contributo, della stabilitàdel vincolo e del dolo del reato associativo.4.4. Per quanto attinente alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], la prova delrapporto di “collaborazione” illecita con il [OSCURATO:PERSONA] e uomini del suo clan, in chiaveassociativa mafiosa, emerge dalla compromissione del ricorrente, già nel dicembre del2017, nella tentata estorsione di cui al capo 30, commessa, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto partecipe del sodalizio con giudiziodefinitivo nel separato processo già menzionato e condannato anche per lo specificoreato estorsivo. Elemento, questo, dimostrativo, secondo l’ineccepibile conclusione deigiudici di merito, della condivisione, da parte del ricorrente, in piena consapevolezza,degli scopi estorsivi del sodalizio, tratta da comportamenti ulteriori e più ampi rispettoalla gestione dell’attività di noleggio di slot-machines, rispetto alla quale, secondo lariduttiva tesi difensiva, avrebbe offerto il suo contributo solo per fini di crescitaimprenditoriale della sua ditta, crescita che si sarebbe, peraltro, concretizzata, solo agliinizi del 2018, quindi successivamente rispetto alla estorsione di cui al capo 30.In contemporanea con tale evento estorsivo, inoltre, altro dialogo intercorsol’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], non richiamato dalla difesa,dimostrava come la collaborazione dell’imputato con il capo clan si estendeva anche adaltri fatti estorsivi commessi contro vittime non identificate e non solo nei riguardi dellapersona offesa del reato di cui al capo 30, a dimostrazione di una piena compromissionenelle attività illecite di interesse primario del sodalizio (non solo quella relativa alle slotmachines), avendo l’imputato mostrato anche di utilizzare il tipico riferimento allacausale estorsiva mafiosa delle richieste di denaro alle vittime “vedi che i carceratidevono prendere la scadenza per il pensiero di Natale” e venendo edotto dal capo delfatto che i carcerati da sostentare erano ben 14 (fgg. 431-434 della sentenza delTribunale).Ed ancora, come hanno annotato le sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA],conversando con soggetti vicini al clan e con lo stesso [OSCURATO:PERSONA],partecipava ad atti di quotidiana vita illecita dell’organizzazione, cooperando all’acquistodi cellulari e schede telefoniche per parlare con altri sodali in modo da non essereintercettati usando un linguaggio criptico (conversazioni indicate ai fgg. 435-439 dellasentenza del Tribunale).5. Tutte le considerazioni che precedono superano ed assorbono ogni altraconsiderazione difensiva volta a censurare il giudizio di responsabilità di entrambi gliimputati in relazione al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso lorocontestato al capo 1, anche in relazione al mancato contributo proveniente daicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo dei quali estraneo al clanBuonocore ed il secondo risoltosi a collaborare con lo Stato prima della concretarealizzazione dell’accordo “paritetico” tra [OSCURATO:PERSONA] e gli imputati (cfr. fgg. 39-48 dellasentenza di primo grado).Si è così azzerata la possibilità, alla stregua di tutti i dati raccolti, che la condotta diquesti ultimi possa essere giuridicamente ricondotta ad ipotesi di reato meno gravi,avuto riguardo al fatto che le diverse prospettazioni proposte dalle difese (sia nel sensodi lumeggiare l’esistenza, tra i ricorrenti ed il [OSCURATO:PERSONA], di una associazione sempliceche si avvaleva del metodo mafioso ed operativa nel solo settore relativo alle slot-machine, sia la sussunzione di singole condotte nel reato di cui all’art. 513-bis cod.pen.),presuppongono il mancato accertamento di condotte di rilevanza associativa mafiosainvece emerse dal contesto, descritto nella corposa analisi di tutti i dati processuali, nelquale gli imputati avevano commesso i fatti, nella piena consapevolezza dell’esistenza diun clan camorristico capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], destinato a sopravviverglisecondo le sue intenzioni apertamente esternate a [OSCURATO:PERSONA] ed al qualeandavano riferite, attraverso il suo capo, le attività criminali di interesse.L’inserimento dei ricorrenti solo in uno dei settori economici presi di mira dal clan –assunto, come si è visto, smentito in radice per [OSCURATO:PERSONA] e non applicabileneanche al [OSCURATO:PERSONA] per la padronanza di questi delle implicazioni mafiosedell’agire del [OSCURATO:PERSONA] e della esistenza di una organizzazione alle sue spalle che loappoggiava e che avrebbe continuato ad operare anche in sua assenza – non è per taliragioni rilevante per escludere la sussistenza del reato, né sotto il profilo oggettivo nésotto quello soggettivo, avuto riguardo alla delineata cornice nella quale le condotte sisono manifestate, ben nota ai ricorrenti.Come non sono rilevanti - trattandosi, come è noto, di un reato di pericolo -neanche i rilievi difensivi volti ad escludere la sussistenza del delitto di associazione distampo mafioso sulla base della mancata realizzazione di alcuni propositi criminosispecifici, non dipendendo la sua configurazione dalla commissione dei reati-fine, che èsolo eventuale e che, peraltro, almeno allo stadio del tentativo, si era avuta in qualcunadelle occasioni della vicenda nella sua globalità, qui esaminata solo con riguardo ai duericorrenti.In questa stessa prospettiva, è irrilevante l’accertamento di un incrementopatrimoniale avuto dalla ditta degli imputati in dipendenza del patto illecito con il capoclan [OSCURATO:PERSONA], evenienza, peraltro, smentita in punto di fatto da quanto il Tribunaleaveva precisato ai fgg. 426 e 427 della sentenza di primo grado, laddove si era datoconto del fatto che l’attività di noleggio di slot-machine da parte dell’impresa riferibile airicorrenti aveva avuto una espansione dopo l’alleanza con [OSCURATO:PERSONA].Neanche rileva la durata temporale della messa a disposizione del sodalizio daparte degli imputati, essendosi essa, comunque, estrinsecata per diversi mesi, nei qualiil proposito criminoso aveva avuto ampia attuazione senza indugi e tentennamenti, inpiena sintonia con gli interessi del capo clan e con una proiezione verso il futuro benrappresentata nelle conversazioni e non realizzatasi non per desistenza o ripensamenti,ma per l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2018.6. L’aggravante dell’associazione armata.Entrambi i ricorsi contestano la sussistenza della circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis, quarto comma, cod.pen., dell’essere l’associazione armata, la quale,come è noto, ha incontestata natura oggettiva e deve fare riferimento alle armi indotazione al sodalizio e non al singolo esponente.Sotto questo profilo, le sentenze di merito non hanno equivocato tali principigiuridici.Le critiche difensive sono generiche, poiché non tengono conto dell’ampiaricostruzione, propria soprattutto della sentenza del Tribunale, a proposito dellecondanne intervenute per reati specifici commessi con uso di armi da parte diappartenenti alla consorteria e per la realizzazione dei suoi fini, in epoca coeva alla suaesistenza, nonché delle intercettazioni rivelative di come le armi possedute fossero adisposizione del gruppo e non del singolo esponente, così come era emerso da diversidialoghi intercettati.In alcuni di essi vi era, ad esempio, il riferimento alla condotta di uno dei sodalidefinitivamente condannati, [OSCURATO:PERSONA], che procacciava armi su mandato delBuonocore, il quale, in più occasioni, aveva dichiarato di farne uso per commettere reati(fgg. 418-420 della sentenza di primo grado, fgg. 26 e 27 della sentenza impugnata, neiquali la Corte di appello ha messo in luce anche specifiche conversazioni, con il cuitenore i ricorsi non si confrontano adeguatamente, dimostrative del fatto che entrambi iricorrenti erano consapevoli del possesso delle armi da parte del capoclan, utilizzate perscopi di interesse del gruppo).trattandosi di aggravante di natura oggettiva, essa si comunica ai concorrenti nel reato aisensi dell’art. 59, secondo comma, cod.pen.Sotto questo profilo, si deve avallare - tenuto conto della compenetrazione deiricorrenti nel tessuto del sodalizio e delle dinamiche criminali anche conflittuali ad essorelative, anche prescindenti dalla gestione di un settore imprenditoriale - l’assunto deigiudici di merito che i ricorrenti non potessero ignorare senza colpa la circostanza difatto del possesso di armi da parte della congrega (cfr. fgg. 499-501 della sentenza delTribunale).7. Il reato di tentata estorsione di cui al capo 30, contestato a [OSCURATO:PERSONA].7.1. Quanto al motivo di ricorso inerente al reato di tentata estorsione di cui al capo30, contestato a [OSCURATO:PERSONA], se ne deve rilevare la genericità oltre che lamanifesta infondatezza.Il ricorso si concentra, in principalità, a contestare la ricostruzione operata insentenza del contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio,invero riassunte dalla Corte di appello e dal Tribunale senza travisamenti, dal momentoche l’ultima delle ondivaghe affermazioni del ricorrente era stata quella di avereammesso di essere andato dalla vittima per conto del [OSCURATO:PERSONA] facendosi portavocedella richiesta di danaro per i carcerati (cfr. fg. 62 sentenza di primo grado).Tuttavia, al di là di questo dato, è da rilevare che le dichiarazioni dell’imputato nonavevano che convalidato le risultanze processuali scaturite dal contenuto delleintercettazioni sintetizzato dalla Corte di appello ai fgg. 28 e 29 della sentenzaimpugnata ed analiticamente esaminato ai fgg. 178 e segg. della sentenza del Tribunale,con il quale il ricorso non si confronta e che, invece, dimostra, ben prima delle confermeprovenute dal diretto interessato e delle altalenanti dichiarazioni della persona offesa(dalla “vacillante credibilità”, come aveva precisato il Tribunale a fg. 194 della sentenzadi primo grado), il suo coinvolgimento nella vicenda estorsiva quale emissario diBuonocore [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva conferito espresso incarico nelle conversazionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], poi ribadito nel dialogo del 12.12.2017 e confermato nei dialoghisuccessivi, in uno dei quali l’imputato aveva relazionato al capo clan dell’esitodell’incontro avuto con vittima, [OSCURATO:PERSONA].Tanto supera ed assorbe ogni altra censura difensiva.8. Il reato di false informazioni al Pubblico ministero di cui al capo 51 contestato aBambace [OSCURATO:PERSONA].8.1. Quanto al motivo di ricorso relativo al reato di false dichiarazioni rese alPubblico ministero, contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 51, il ricorso è generico inquanto non richiama, se non del tutto superficialmente, le conversazioni valorizzate dallaCorte di appello ai fgg. 33-36 della sentenza impugnata, rivelative di come il ricorrente,raccontando personalmente i fatti a [OSCURATO:PERSONA] ed al figlio, aveva mentitoall’autorità giudiziaria in relazione alla circostanza, invero pacificamente emersa e nonnegata dalla stessa difesa e neanche da [OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio, cheegli ([OSCURATO:PERSONA]) fosse vittima di estorsione da parte del clan Cesarano ed avevapagato le tangenti relative.Che tanto fosse avvenuto perché il ricorrente, proprio in quanto estorto, versava instato di necessità, è evenienza che è stata esclusa dalla Corte di appello, senzaincorrere in vizi logico-ricostruttivi, sulla base delle stesse parole dell’imputato oggetto dicaptazione.Il ricorrente, infatti, dialogando con il capo clan [OSCURATO:PERSONA] e lamentandosi delcomportamento assunto nei suoi confronti dagli esponenti del clan Cesarano – i quali, asuo modo di vedere, non avevano apprezzato adeguatamente il contegno omertosoassunto - aveva precisato che, attraverso tale condotta egli aveva, comunque, fattoqualcosa di buono, avendo rispettato patti non scritti e rivendicando per sé stesso lapatente di “uomo” e non di infame, alla lettera in ragione di una scelta etica e non di unacostrizione.9. L’ultimo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile perché la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche come prevalenti sulle aggravanti, formulata nell’atto di appello in alloraproposto nell’interesse dell’imputato, era generica, a fronte delle già riconosciutecod.pen., giudizio al quale ancora l’appellante fa riferimento nel motivo, senza nullaaggiungere di concreto.10. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14398/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris