CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46870/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 27/02/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui Ara era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di una autovettura. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la Corte di appello si era limitata ad affermare la sussistenza del nesso psichico tra l'imputato e il fatto sul presupposto che il prevenuto non era stato in grado di fornire giustificazioni plausibili in ordine al possesso dell'autovettura; il difensore rileva che nell'impugnazione proposta risultava una giustificazione difensiva, coerente con le circostanze fattuali emerse nel processo di primo grado, sulla quale la Corte di appello aveva totalmente soprasseduto; non era emerso che il ricorrente avesse utilizzato l'autovettura rubata traendone qualche profitto in quanto, per ciò che era dato sapere, si era trattato di un utilizzo occasionale del bene, probabilmente per un breve lasso temporale, tanto che l'autovettura era stata poi abbandonata. 1.2 II difensore rileva che quanto esposto riverberava i suoi effetti sul punto della contraddittorietà e mancanza della motivazione della sentenza di primo grado. 1.3 II difensore eccepisce l'erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen., in quanto non si doveva guardare soltanto alla consistenza economica del bene ricettato, ma anche all'utilità che se ne vuole trarre ed all'entità dei danno arrecati alla persona offesa: nel caso in esame non vi era stata alcuna utilità nell'impossessamento del bene, né vi erano stati danni patrimoniali, visto che l'autovettura era stata abbandonata in perfette condizioni. 1.4 II difensore osserva che comunque la Corte di appello non aveva compiutamente motivato il diniego dell'attenuante in discussione, non procedendo, oltre che ad esaminare la sussistenza di motivi di lucro, neppure alle valutazioni di cui all'art. 133 cod.pen. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, nelle quali chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento 2 r del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio; non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Ciò premesso, si deve rilevare che la Corte di appello ha evidenziato come il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione della sua disponibilità dell'autovettura oggetto di furto; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. Coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione; si deve poi rilevare che l'uso solo temporaneo della autovettura da parte de ricorrente è rimasta una affermazione del difensore priva di qualsiasi riscontro, e che comunque il profitto previsto dall'arrt. 648 cod.pen. deve essere inteso non solo dal punto di vista patrimoniale, dovendo essere ritenuto tale qualsiasi vantaggio, anche di natura extrapatrimoniale, ricavato dall'agente, compreso quindi l'uso temporaneo del mezzo. 1.2 Quanto ai rimanti motivi, si deve rilevare come la "particolare tenuità", che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale (vedi sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, PG in proc. Gavitone, Rv 271154): nel caso in esame, la 3 ("- Corte di appello ha escluso la particolare tenuità, con motivazione logica e coerente e, perciò, immune da censure, sulla base del fatto che l'autovettura aveva un rilevante valore economico (valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità), che portava ad escludere una particolare tenuità del fatto. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa delle questioni e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/12/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]