CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 49277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro - provvedendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e ai connessi reati-scopo - con l'ordinanza in data 23 marzo 2022 confermava quella con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 3 settembre 2021, aveva disatteso l'istanza di revoca ovvero sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto. A ragione della decisione il Tribunale, in tema di gravi indizi, valorizzava - in senso contrario alla tesi difensiva secondo la quale l'istruttoria dibattimentale aveva consegnato un quadro a carico dell'istante decisamente più contenuto - l'impossibilità di una lettura parcellizzata delle risultanze dibattimentali che, peraltro, segnalava essere stato fino a quel momento confermato dalle propalazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale descriveva Giamborino come factotum della famiglia Mancuso e uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco del sodalizio. Quanto alle censure in tema di adeguatezza della misura, richiamata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità ed evidenziato che Giamborino era in vinculis da poco più di un anno, concludeva che la stessa non trovasse alcuna smentita nell'unica argomentazione difensiva, costituta dal decorso del tempo. 2. Giamborino ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli articoli 275 e 299 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha omesso l'invocata rivalutazione delle esigenze cautelari - unico profilo oggetto dapprima d'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e, quindi, di appello ex art. 310 cod. proc. pen. - ignorando il novum costituito dal «lungo tratto di istruttoria dibattimentale» che ha consentito di meglio delineare il ruolo dell'istante, sia in relazione alla partecipazione al gruppo locale di Limbaldi, sia in relazione ai reati fine. Difetta la motivazione in merito alla perdurante necessità della misura di grado massimo, essendo stati negletti gli argomenti difensivi e, segnatamente, le dichiarazioni rese in sede d'indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA], ex comandante dei [OSCURATO:PERSONA] e vittima di estorsione, che ha affermato di non avere mai subito pressioni ovvero minacce. Inoltre sono state travisate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, il brano sul suo legame con Razionale e la famiglia Mancuso, riprodotto nel ricorso ai fini dell'autosufficienza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre muovere dal principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569), secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare; ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata. Negli stessi limiti l'effetto devolutivo segna anche l'ampiezza dell'eventuale successivo sindacato di questa Corte, limitato dunque - nel caso di specie - all'adeguatezza della misura in atto. 2. Così delimitato il thema decidendum, il ricorso deve giudicarsi fondato, essendo l'ordinanza impugnata incorsa nel vizio di motivazione con riguardo all'apprezzamento delle risultanze di prova segnalate dalla difesa, in tesi dimostrative dell'affievolimento delle esigenze cautelari. Non è superfluo premettere come oggetto della richiesta in sede di appello era esclusivamente la rivalutazione delle esigenze cautelari, con esplicito riferimento all'articolo 274, comma 1, codice procedura penale che esige di diagnosticare il pericolo di reiterazione del reato sulla scorta delle circostanze di fatto e della personalità dell'imputato. Il Tribunale del riesame ha, invece, rigettato l'appello muovendo in primo luogo dalla considerazione che l'istruttoria dibattimentale fino a quel momento svolta non ha scalfito la gravità indiziaria e, in particolar modo, per ciò che concerne il capo d'imputazione relativo all'associazione mafiosa. Inoltre, la difesa già in sede di appello, aveva svolto plurime considerazioni sull'ampio materiale dibattimentale ivi richiamato, al fine di ottenere dal giudice della cautela una verifica delle condizioni d'operatività della presunzione d'adeguatezza della misura di massimo rigore, pur astrattamente operante con riferimento al reato di associazione mafiosa. In particolare, al fine di vincere la presunzione di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., la difesa aveva richiamato e analizzato le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ascoltati nel corso del dibattimento, puntualmente indicando una serie di elementi scaturenti da tali dichiarazioni che - giusta la tesi difensiva - erano suscettibili di ridimensionare il ruolo di Giamborino e, conseguentemente, di incidere sulla presunzione di pericolosità. A fronte di tanto, il Tribunale, ritenendo che la difesa si fosse limitata a svolgere considerazioni esclusivamente concernenti il decorso del tempo, ne ha affermato l'irrilevanza. 3. Per tale via, il Tribunale - nel relegare i temi prospettati dalla difesa al "merito del processo" e nell'invocare il principio del divieto di valutazione frazionata e parziale dell'istruttoria dibattimentale ancora in corso - ha omesso di confrontarsi con tali deduzioni, anche in ipotesi per escluderne la rilevanza, limitandosi a rendere una motivazione insufficiente, ove non apparente. Ha, invero, omesso di valutare e dar conto, con congrua motivazione, dei fatti sopravvenuti segnalati dalla difesa, obliando il principio secondo cui l'operatività della preclusione processuale (o giudicato cautelare) - limitata, comunque, allo stato degli atti - è strettamente connessa al contenuto dell'art. 299, commi primo e secondo, cod. proc. pen., che attribuisce alle misure cautelari coercitive una precisa connotazione dinamica, nel senso che i relativi provvedimenti de libertate devono essere costantemente adeguati agli sviluppi che intervengono nel corso delle indagini e del processo, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di procedere ad una rivalutazione globale, anche per fatti sopravvenuti, del quadro di gravità indiziaria, della persistenza delle esigenze cautelari o della loro attenuazione e della proporzione della misura adottata all'entità del fatto o alla sanzione irrogabile. 4. L'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio; il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi testé indicati e verificherà se e in che limiti siano sussistenti le condizioni previste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro - Sezione del riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp.