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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31856/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita fa relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]: udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Pistoia del 16.02.2021, emessa all'esito di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver in concorso con altri ceduto in più occasioni sostanza stupefacente del tipo eroina a più acquirenti , con l'aggravante di aver commesso il fatto in prossimità di edifici scolastici, rideterminando la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 24.000,00 di multa (erroneamente indicata come "ammenda" in dispositivo).

2. Avverso la sentenza OTOH Luky, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo la difesa denuncia la violazione di legge e l'insufficienza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla esclusione della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che non vale ad escluderne la configurabilità la ripetitività delle cessioni di droga "pesante", attuate in modo sistematico, con stabili canali di approvvigionamento in favore di una stabile e diversificata clientela, con una rudimentale organizzazione personale, come ritenuto nella sentenza impugnata, ove si valorizzano in senso negativo le circostanze che gli incontri avvenivano in luoghi privati e non pubblici che le condotte erano state poste in essere in un arco significativo di tempo nei confronti di un numero elevato di acquirenti.

Rileva la apoditticità della motivazione nella parte in cui fa riferimento alla tipologia dello stupefacente ceduto (eroina) e la erronea valorizzazione in senso negativo che gli incontri finalizzati alla cessione avvenissero in luoghi privati.

2.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge e carenza della motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo tenuto conto la Corte di appello della non eccessiva gravità dei fatti, riconducibili al cd.

"piccolo spaccio", del comportamento processualmente corretto dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge, nella specie, dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alla disposta espulsione del ricorrente dal territorio nazionale.

Denuncia come illogiche e carenti le argomentazioni della Corte che fanno leva sul giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, in realtà un soggetto giovane, gravato da un unico precedente penale di non eccessiva gravità.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che le condotte ascritte all'imputato in concorso riguardano una serie di episodi di cessione di eroina, posti in essere da una rudimentale organizzazione di soggetti nigeriani, che si serviva di un cospicuo numero di "pusher" all'interno del territorio cittadino di Pistoia contattati telefonicamente dagli acquirenti.

Tale attività veniva ricostruita mediante attività di intercettazione telefonica, pedinamento, osservazione delle consegne e sequestro dello stupefacente, lungo un arco di tempo considerevole (da ottobre 2018 al febbraio 2019). 5.11 primo motivo è manifestamente infondato.

La difesa ha censurato la decisione impugnata per aver escluso la sussistenza di elementi atti ad integrare l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Il motivo di censura, che riflette analoga doglianza di appello, non si confronta in modo adeguato con le diffuse argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica.

Questa Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura.

Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta la manifesta infondatezza del motivo con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'illegittimità della motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto di non riconoscere la più lieve ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nella parte in cui ha valorizzato in senso negativo il dato continuativo della attività di cessione, realizzata con rudimentale organizzazione, la natura dello stupefacente, del tipo eroina, ceduto a plurimi acquirenti, il fatto che la cessione avvenisse in luoghi privati e non pubblici, elemento quest'ultimo da ritenersi in senso positivo. n proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

2.5. Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo, sotto il profilo dei parametri legati ai mezzi modalità e circostanze dell'azione, aspetti rivelatori di una attività di spaccio stabile e continuativa di eroina ("più lucrativa e nociva tipologia di droga pesante"), realizzata mediante una rudimentale organizzazione, coinvolgente più soggetti, nella quale l'imputato, dedito in un tempo prolungato e significativo ad una intensa attività di narcotraffico con condotte per nulla episodiche ed occasionali, con radicato inserimento e rapporti e frequentazioni ad alto rischio di devianza con i rifornitori e la sostanza stupefacente trattata e con i cessionari/destinatari della stessa, assurge a punto di riferimento fidato, affidabile e stabile nel mercato locale del narcotraffico di eroina per una significativa clientela, in grado di soddisfare una complessivamente cospicua costante e continuativa domanda di narcotico di tale lucrativa nociva tipologia.

In modo palesemente adeguato, quindi, il giudice di merito, richiamando sul punto le valutazioni del giudice di primo grado, ha del tutto correttamente mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

Con tali argomenti il motivo di ricorso omette di confrontarsi.

6. Inammissibile, per aspecificità e genericità, è anche il secondo motivo di ricorso con cui la difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Premesso che la Corte di merito ha adeguatamente motivato sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non condividendo la lettura minimizzante e riduttiva proposta dalla difesa dell'appellante circa le modalità di cessione (attività di spaccio, pur se di singole dosi, attuata con una rudimentale organizzazione in forma stabile ed in un arco temporale significativo), sia in ordine alla pericolosità sociale che giustifica l'ordine di espulsione (facendo riferimento allo stabile coinvolgimento dell'imputato nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti in ragione della dei precedenti penali avendo riportato altra condanna definitiva per reato specifico di narcotraffico e per i plurimi diversificati alias forniti nel tempo dallo stesso), va osservato che gli argomenti sostenuti dai ricorrenti non si confrontano con tale percorso motivazionale e con i principi che regolano la materia.

In particolare, la Corte di merito ha valutato negativamente i medesimi elementi di favore indicati dalla difesa, rapportando la giovane età dell'imputato al suo vissuto delinquenziale ed allo stabile inserimento nell'ambiente del narcotrafico, nonché negando rilevanza al contegno processuale tenuto, di diniego delle proprie responsabilità in ordine ai fatti contestati.

Il diniego delle attenuanti generiche risulta anch'esso convenientemente argomentato sulle suindicate basi motivazionali, atteso che a tale riguardo il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Si veda ex rnultis la recente Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Infine, anche quanto all'ordine di espulsione, la motivazione é adeguata in quanto essa, oltre a essere resa esplicita con riferimento al richiamo allo stabile coinvolgimento nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti indicativo di una condizione di spiccata e attuale pericolosità dello stesso, in quanto dedito in un tempo prolungato e significativo ad una intensa attività di narcotraffico, con stabile e radicato inserimento in rapporti e frequentazioni ad alto rischio di devianza, risulta implicitamente anche dalla complessiva descrizione del fatto, dalla reiterazione in un arco di tempo significativo degli episodi di cessione, in forma organizzata, dalla pluralità e indefinitezza degli acquirenti dello stupefacente, dalla personalità negativa dell'imputato, gravato da precedente condanna definitiva per reato di analoga specie: elementi che rappresentano indici confermativi della pericolosità sociale del prevenuto.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita fa relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]: udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Pistoia del 16.02.2021, emessa all'esito di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver in concorso con altri ceduto in più occasioni sostanza stupefacente del tipo eroina a più acquirenti , con l'aggravante di aver commesso il fatto in prossimità di edifici scolastici, rideterminando la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 24.000,00 di multa (erroneamente indicata come "ammenda" in dispositivo). 2. Avverso la sentenza OTOH Luky, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo la difesa denuncia la violazione di legge e l'insufficienza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla esclusione della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che non vale ad escluderne la configurabilità la ripetitività delle cessioni di droga "pesante", attuate in modo sistematico, con stabili canali di approvvigionamento in favore di una stabile e diversificata clientela, con una rudimentale organizzazione personale, come ritenuto nella sentenza impugnata, ove si valorizzano in senso negativo le circostanze che gli incontri avvenivano in luoghi privati e non pubblici che le condotte erano state poste in essere in un arco significativo di tempo nei confronti di un numero elevato di acquirenti. Rileva la apoditticità della motivazione nella parte in cui fa riferimento alla tipologia dello stupefacente ceduto (eroina) e la erronea valorizzazione in senso negativo che gli incontri finalizzati alla cessione avvenissero in luoghi privati. 2.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge e carenza della motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo tenuto conto la Corte di appello della non eccessiva gravità dei fatti, riconducibili al cd. "piccolo spaccio", del comportamento processualmente corretto dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge, nella specie, dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alla disposta espulsione del ricorrente dal territorio nazionale. Denuncia come illogiche e carenti le argomentazioni della Corte che fanno leva sul giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, in realtà un soggetto giovane, gravato da un unico precedente penale di non eccessiva gravità. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che le condotte ascritte all'imputato in concorso riguardano una serie di episodi di cessione di eroina, posti in essere da una rudimentale organizzazione di soggetti nigeriani, che si serviva di un cospicuo numero di "pusher" all'interno del territorio cittadino di Pistoia contattati telefonicamente dagli acquirenti. Tale attività veniva ricostruita mediante attività di intercettazione telefonica, pedinamento, osservazione delle consegne e sequestro dello stupefacente, lungo un arco di tempo considerevole (da ottobre 2018 al febbraio 2019). 5.11 primo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha censurato la decisione impugnata per aver escluso la sussistenza di elementi atti ad integrare l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il motivo di censura, che riflette analoga doglianza di appello, non si confronta in modo adeguato con le diffuse argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. Questa Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta la manifesta infondatezza del motivo con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'illegittimità della motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto di non riconoscere la più lieve ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nella parte in cui ha valorizzato in senso negativo il dato continuativo della attività di cessione, realizzata con rudimentale organizzazione, la natura dello stupefacente, del tipo eroina, ceduto a plurimi acquirenti, il fatto che la cessione avvenisse in luoghi privati e non pubblici, elemento quest'ultimo da ritenersi in senso positivo. n proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. 2.5. Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo, sotto il profilo dei parametri legati ai mezzi modalità e circostanze dell'azione, aspetti rivelatori di una attività di spaccio stabile e continuativa di eroina ("più lucrativa e nociva tipologia di droga pesante"), realizzata mediante una rudimentale organizzazione, coinvolgente più soggetti, nella quale l'imputato, dedito in un tempo prolungato e significativo ad una intensa attività di narcotraffico con condotte per nulla episodiche ed occasionali, con radicato inserimento e rapporti e frequentazioni ad alto rischio di devianza con i rifornitori e la sostanza stupefacente trattata e con i cessionari/destinatari della stessa, assurge a punto di riferimento fidato, affidabile e stabile nel mercato locale del narcotraffico di eroina per una significativa clientela, in grado di soddisfare una complessivamente cospicua costante e continuativa domanda di narcotico di tale lucrativa nociva tipologia. In modo palesemente adeguato, quindi, il giudice di merito, richiamando sul punto le valutazioni del giudice di primo grado, ha del tutto correttamente mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. Con tali argomenti il motivo di ricorso omette di confrontarsi. 6. Inammissibile, per aspecificità e genericità, è anche il secondo motivo di ricorso con cui la difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Premesso che la Corte di merito ha adeguatamente motivato sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non condividendo la lettura minimizzante e riduttiva proposta dalla difesa dell'appellante circa le modalità di cessione (attività di spaccio, pur se di singole dosi, attuata con una rudimentale organizzazione in forma stabile ed in un arco temporale significativo), sia in ordine alla pericolosità sociale che giustifica l'ordine di espulsione (facendo riferimento allo stabile coinvolgimento dell'imputato nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti in ragione della dei precedenti penali avendo riportato altra condanna definitiva per reato specifico di narcotraffico e per i plurimi diversificati alias forniti nel tempo dallo stesso), va osservato che gli argomenti sostenuti dai ricorrenti non si confrontano con tale percorso motivazionale e con i principi che regolano la materia. In particolare, la Corte di merito ha valutato negativamente i medesimi elementi di favore indicati dalla difesa, rapportando la giovane età dell'imputato al suo vissuto delinquenziale ed allo stabile inserimento nell'ambiente del narcotrafico, nonché negando rilevanza al contegno processuale tenuto, di diniego delle proprie responsabilità in ordine ai fatti contestati. Il diniego delle attenuanti generiche risulta anch'esso convenientemente argomentato sulle suindicate basi motivazionali, atteso che a tale riguardo il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Si veda ex rnultis la recente Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Infine, anche quanto all'ordine di espulsione, la motivazione é adeguata in quanto essa, oltre a essere resa esplicita con riferimento al richiamo allo stabile coinvolgimento nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti indicativo di una condizione di spiccata e attuale pericolosità dello stesso, in quanto dedito in un tempo prolungato e significativo ad una intensa attività di narcotraffico, con stabile e radicato inserimento in rapporti e frequentazioni ad alto rischio di devianza, risulta implicitamente anche dalla complessiva descrizione del fatto, dalla reiterazione in un arco di tempo significativo degli episodi di cessione, in forma organizzata, dalla pluralità e indefinitezza degli acquirenti dello stupefacente, dalla personalità negativa dell'imputato, gravato da precedente condanna definitiva per reato di analoga specie: elementi che rappresentano indici confermativi della pericolosità sociale del prevenuto. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favor
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